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FAQ Gig Economy e Rider: sicurezza sul lavoro, DPI e obblighi del committente 2026

Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza dei rider delle piattaforme di delivery: obblighi della piattaforma committente, DPI obbligatori, valutazione del rischio stradale e biologico, sorveglianza sanitaria e nomina RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della L. 128/2019.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Dopo la sentenza Cassazione n. 1663/2020 e la L. 128/2019, le piattaforme GIG sono tenute ad applicare integralmente il D.Lgs. 81/08 nei confronti dei rider: DVR con valutazione del rischio stradale e biologico, fornitura gratuita dei DPI, sorveglianza sanitaria e nomina dell'RSPP. Ti aiutiamo a strutturare il sistema di gestione della sicurezza per le attività di delivery su piattaforma.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di piattaforme digitali, responsabili HR, RSPP e consulenti del lavoro in merito agli obblighi di sicurezza nei confronti dei ciclofattorini e dei lavoratori della gig economy, con riferimento al quadro normativo aggiornato al 2026.

Domande frequenti sulla sicurezza dei rider nella gig economyFAQ

I rider delle piattaforme di delivery sono lavoratori subordinati o autonomi ai fini del D.Lgs. 81/08?
La questione è stata definitivamente chiarita dalla Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 1663/2020, caso Foodora) e recepita legislativamente dall'art. 2 D.Lgs. 81/2015, introdotto dalla L. 128/2019 (decreto rider): i ciclofattorini che operano tramite piattaforme digitali sono lavoratori eterorganizzati, categoria intermedia tra subordinazione e autonomia, cui si applicano le tutele del lavoro subordinato. Ai fini del D.Lgs. 81/08, il combinato disposto degli artt. 3 co. 7 e 21 impone alla piattaforma committente l'adozione delle stesse misure di sicurezza previste per i lavoratori subordinati, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale formale. La piattaforma non può sottrarsi agli obblighi di prevenzione limitandosi a qualificare il rapporto come autonomo: conta la natura dell'attività svolta e il controllo algoritmico esercitato sull'esecuzione della prestazione.
Chi è responsabile della sicurezza dei rider: la piattaforma o il ristorante?
La responsabilità principale ricade sulla piattaforma digitale in quanto committente che organizza e dirige l'attività di consegna attraverso l'algoritmo. Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 (obblighi del committente in caso di contratti di appalto, d'opera e di somministrazione), la piattaforma è tenuta a cooperare con i ristoranti per l'attuazione delle misure di prevenzione e a coordinare le rispettive attività, elaborando ove necessario il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Il ristorante, in quanto luogo in cui il rider accede per il ritiro dell'ordine, conserva obblighi propri relativi alla sicurezza degli accessi e degli spazi comuni. In caso di infortuni durante la consegna (la fase principale), la responsabilità è invece esclusivamente della piattaforma, che deve aver valutato il rischio stradale e fornito i DPI adeguati. L'INAIL con la circolare rider 2020 ha confermato la copertura assicurativa obbligatoria in capo alle piattaforme.
Quali DPI devono essere forniti ai rider?
Ai sensi degli artt. 74-79 D.Lgs. 81/08, la piattaforma è tenuta a fornire gratuitamente i DPI idonei ai rischi specifici del lavoro su strada. L'insieme minimo include: casco integrale o jet omologato ECE 22.06, obbligatorio per ciclomotori e moto, e fortemente raccomandato per biciclette; giubbotto ad alta visibilità di classe 3 (EN ISO 20471) con retroriflettenti che garantiscano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione; guanti antitaglio e antiusura conformi EN 388, con grip rinforzato per la gestione del mezzo in condizioni di pioggia; kit di pronto soccorso per bicicletta con materiale di medicazione per lesioni da caduta; luci anteriori e posteriori conformi al Codice della Strada per i ciclisti. Per i rider in moto o ciclomotore, il giubbotto di protezione con paraschiena omologato EN 13595 rappresenta un DPI essenziale. La consegna dei DPI deve essere tracciata con firma ricevuta e il rider deve essere formato sul corretto utilizzo, con verifica periodica dello stato di conservazione.
Il rider ha diritto alla sorveglianza sanitaria?
Sì. Dopo la sentenza Cassazione n. 1663/2020 e l'entrata in vigore della L. 128/2019, i rider rientrano nel campo di applicazione pieno del D.Lgs. 81/08. La sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia rischi per la salute per i quali la normativa la prescrive: per i rider i rischi rilevanti comprendono il rischio stradale (artt. 28 e 161 D.Lgs. 81/08), il rischio ergonomico e da movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI), il rischio da esposizione a intemperie e condizioni climatiche avverse. Il medico competente, nominato dalla piattaforma, deve effettuare la visita preventiva prima dell'avvio dell'attività e le visite periodiche con frequenza almeno annuale, con particolare attenzione alla funzionalità muscolo-scheletrica degli arti superiori e inferiori e alla valutazione dell'idoneità alla guida prolungata. Il giudizio di idoneità alla mansione specifica di rider deve essere documentato e conservato nel fascicolo sanitario individuale.
Come si valuta il rischio stradale per i rider (analisi percorso, orari notturni, condizioni meteo)?
La valutazione del rischio stradale per i rider deve essere inserita nel DVR della piattaforma e condotta con metodologia sistematica ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08. L'analisi deve considerare: tipologia dei percorsi (strade urbane vs. extraurbane, presenza di corsie ciclabili, attraversamenti pericolosi, zone a traffico intenso); distribuzione oraria delle consegne, con specifica valutazione dei rischi aggiuntivi nelle fasce notturne (ridotta visibilità, maggiore presenza di veicoli sotto effetto di alcol, stanchezza del rider); condizioni meteo e stagionali (fondo scivoloso, nebbia, pioggia, vento per i ciclisti); numero di consegne orarie richiesto dall'algoritmo, che può indurre pressione sui tempi e comportamenti rischiosi; stress da interfaccia algoritmica e dalle valutazioni dei clienti. La valutazione deve essere aggiornata ogni volta che la piattaforma modifica le zone di consegna, gli orari operativi o le dinamiche di incentivazione. Le misure di prevenzione devono comprendere limiti al numero di consegne notturne consecutive e procedure di segnalazione delle condizioni meteo avverse.
Il rischio biologico (pandemia, contatto alimenti) deve essere nel DVR della piattaforma?
Sì, il rischio biologico deve essere specificamente valutato e riportato nel DVR ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266-286). Per i rider i rischi biologici rilevanti includono: contatto con alimenti e imballaggi potenzialmente contaminati durante il prelievo presso i ristoranti e la consegna; esposizione a agenti biologici trasmissibili per via aerea o per contatto nelle code presso i ristoranti e nei condomini affollati; rischio pandemico, divenuto prioritario con l'emergenza COVID-19 e oggetto di specifici protocolli INAIL-parti sociali. La valutazione deve classificare il livello di rischio biologico secondo l'allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 e prevedere misure preventive: borse termiche igienizzabili e procedure di sanificazione, DPI aggiuntivi (mascherine FFP2 in contesti epidemici), formazione sulle norme igieniche durante la consegna contactless. L'INAIL circolare rider 2020 ha ribadito che la copertura INAIL include le malattie professionali contratte durante l'attività di consegna, incluse quelle di origine biologica.
Cosa prevede il D.Lgs. 81/08 per i lavoratori autonomi delle piattaforme digitali dopo la sentenza Cassazione rider 2020?
La sentenza Cassazione Sez. Lavoro n. 1663/2020 ha qualificato i rider Foodora come lavoratori eterorganizzati ex art. 2 D.Lgs. 81/2015, con conseguente applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato anche sotto il profilo della sicurezza. Per i lavoratori genuinamente autonomi che operano su piattaforma (situazione residuale dopo la sentenza), l'art. 21 D.Lgs. 81/08 prevede obblighi specifici: utilizzare attrezzature di lavoro conformi al Titolo III; munirsi dei DPI previsti dalla valutazione del rischio; sottoporsi alle misure di sorveglianza sanitaria; partecipare ai corsi di formazione specifici organizzati dal committente. La L. 128/2019 ha introdotto all'art. 47-quater D.Lgs. 81/2015 l'obbligo per le piattaforme di garantire copertura assicurativa contro gli infortuni e di informare i rider dei rischi connessi all'attività prima dell'avvio. In pratica, la distinzione autonomo/subordinato rileva sempre meno ai fini della sicurezza: la piattaforma ha obblighi di prevenzione verso tutti i rider che coordina, indipendentemente dal contratto.
Le piattaforme GIG devono nominare un RSPP?
Sì, senza eccezioni. L'art. 17 co. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) come obbligo non delegabile. Le piattaforme GIG che impiegano rider — anche in forma di lavoratori eterorganizzati — rientrano nel campo soggettivo del decreto e sono tenute a nominare un RSPP con le qualifiche previste dall'art. 32 D.Lgs. 81/08 e dal decreto interministeriale 3 febbraio 2006 (corsi di formazione RSPP). Le piattaforme con meno di 30 lavoratori possono avvalersi della facoltà di autodichiarazione del datore di lavoro come RSPP (art. 34 D.Lgs. 81/08), previa frequenza del corso di formazione per datori di lavoro-RSPP di 16 ore (attività a rischio basso). L'RSPP della piattaforma ha il compito di elaborare il DVR comprensivo di tutti i rischi del ciclofattorino, proporre le misure di prevenzione, coordinare la formazione e aggiornare la valutazione al variare delle condizioni operative. La mancata nomina dell'RSPP espone il datore di lavoro alle sanzioni penali dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.

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Domande frequentiFAQ

I rider delle piattaforme di delivery sono lavoratori subordinati o autonomi ai fini del D.Lgs. 81/08?
La questione è stata definitivamente chiarita dalla Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 1663/2020, caso Foodora) e recepita legislativamente dall'art. 2 D.Lgs. 81/2015, introdotto dalla L. 128/2019 (decreto rider): i ciclofattorini che operano tramite piattaforme digitali sono lavoratori eterorganizzati, categoria intermedia tra subordinazione e autonomia, cui si applicano le tutele del lavoro subordinato. Ai fini del D.Lgs. 81/08, il combinato disposto degli artt. 3 co. 7 e 21 impone alla piattaforma committente l'adozione delle stesse misure di sicurezza previste per i lavoratori subordinati, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale formale. La piattaforma non può sottrarsi agli obblighi di prevenzione limitandosi a qualificare il rapporto come autonomo: conta la natura dell'attività svolta e il controllo algoritmico esercitato sull'esecuzione della prestazione.
Chi è responsabile della sicurezza dei rider: la piattaforma o il ristorante?
La responsabilità principale ricade sulla piattaforma digitale in quanto committente che organizza e dirige l'attività di consegna attraverso l'algoritmo. Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 (obblighi del committente in caso di contratti di appalto, d'opera e di somministrazione), la piattaforma è tenuta a cooperare con i ristoranti per l'attuazione delle misure di prevenzione e a coordinare le rispettive attività, elaborando ove necessario il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Il ristorante, in quanto luogo in cui il rider accede per il ritiro dell'ordine, conserva obblighi propri relativi alla sicurezza degli accessi e degli spazi comuni. In caso di infortuni durante la consegna (la fase principale), la responsabilità è invece esclusivamente della piattaforma, che deve aver valutato il rischio stradale e fornito i DPI adeguati. L'INAIL con la circolare rider 2020 ha confermato la copertura assicurativa obbligatoria in capo alle piattaforme.
Quali DPI devono essere forniti ai rider?
Ai sensi degli artt. 74-79 D.Lgs. 81/08, la piattaforma è tenuta a fornire gratuitamente i DPI idonei ai rischi specifici del lavoro su strada. L'insieme minimo include: casco integrale o jet omologato ECE 22.06, obbligatorio per ciclomotori e moto, e fortemente raccomandato per biciclette; giubbotto ad alta visibilità di classe 3 (EN ISO 20471) con retroriflettenti che garantiscano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione; guanti antitaglio e antiusura conformi EN 388, con grip rinforzato per la gestione del mezzo in condizioni di pioggia; kit di pronto soccorso per bicicletta con materiale di medicazione per lesioni da caduta; luci anteriori e posteriori conformi al Codice della Strada per i ciclisti. Per i rider in moto o ciclomotore, il giubbotto di protezione con paraschiena omologato EN 13595 rappresenta un DPI essenziale. La consegna dei DPI deve essere tracciata con firma ricevuta e il rider deve essere formato sul corretto utilizzo, con verifica periodica dello stato di conservazione.
Il rider ha diritto alla sorveglianza sanitaria?
Sì. Dopo la sentenza Cassazione n. 1663/2020 e l'entrata in vigore della L. 128/2019, i rider rientrano nel campo di applicazione pieno del D.Lgs. 81/08. La sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia rischi per la salute per i quali la normativa la prescrive: per i rider i rischi rilevanti comprendono il rischio stradale (artt. 28 e 161 D.Lgs. 81/08), il rischio ergonomico e da movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI), il rischio da esposizione a intemperie e condizioni climatiche avverse. Il medico competente, nominato dalla piattaforma, deve effettuare la visita preventiva prima dell'avvio dell'attività e le visite periodiche con frequenza almeno annuale, con particolare attenzione alla funzionalità muscolo-scheletrica degli arti superiori e inferiori e alla valutazione dell'idoneità alla guida prolungata. Il giudizio di idoneità alla mansione specifica di rider deve essere documentato e conservato nel fascicolo sanitario individuale.
Come si valuta il rischio stradale per i rider (analisi percorso, orari notturni, condizioni meteo)?
La valutazione del rischio stradale per i rider deve essere inserita nel DVR della piattaforma e condotta con metodologia sistematica ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08. L'analisi deve considerare: tipologia dei percorsi (strade urbane vs. extraurbane, presenza di corsie ciclabili, attraversamenti pericolosi, zone a traffico intenso); distribuzione oraria delle consegne, con specifica valutazione dei rischi aggiuntivi nelle fasce notturne (ridotta visibilità, maggiore presenza di veicoli sotto effetto di alcol, stanchezza del rider); condizioni meteo e stagionali (fondo scivoloso, nebbia, pioggia, vento per i ciclisti); numero di consegne orarie richiesto dall'algoritmo, che può indurre pressione sui tempi e comportamenti rischiosi; stress da interfaccia algoritmica e dalle valutazioni dei clienti. La valutazione deve essere aggiornata ogni volta che la piattaforma modifica le zone di consegna, gli orari operativi o le dinamiche di incentivazione. Le misure di prevenzione devono comprendere limiti al numero di consegne notturne consecutive e procedure di segnalazione delle condizioni meteo avverse.
Il rischio biologico (pandemia, contatto alimenti) deve essere nel DVR della piattaforma?
Sì, il rischio biologico deve essere specificamente valutato e riportato nel DVR ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266-286). Per i rider i rischi biologici rilevanti includono: contatto con alimenti e imballaggi potenzialmente contaminati durante il prelievo presso i ristoranti e la consegna; esposizione a agenti biologici trasmissibili per via aerea o per contatto nelle code presso i ristoranti e nei condomini affollati; rischio pandemico, divenuto prioritario con l'emergenza COVID-19 e oggetto di specifici protocolli INAIL-parti sociali. La valutazione deve classificare il livello di rischio biologico secondo l'allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 e prevedere misure preventive: borse termiche igienizzabili e procedure di sanificazione, DPI aggiuntivi (mascherine FFP2 in contesti epidemici), formazione sulle norme igieniche durante la consegna contactless. L'INAIL circolare rider 2020 ha ribadito che la copertura INAIL include le malattie professionali contratte durante l'attività di consegna, incluse quelle di origine biologica.
Cosa prevede il D.Lgs. 81/08 per i lavoratori autonomi delle piattaforme digitali dopo la sentenza Cassazione rider 2020?
La sentenza Cassazione Sez. Lavoro n. 1663/2020 ha qualificato i rider Foodora come lavoratori eterorganizzati ex art. 2 D.Lgs. 81/2015, con conseguente applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato anche sotto il profilo della sicurezza. Per i lavoratori genuinamente autonomi che operano su piattaforma (situazione residuale dopo la sentenza), l'art. 21 D.Lgs. 81/08 prevede obblighi specifici: utilizzare attrezzature di lavoro conformi al Titolo III; munirsi dei DPI previsti dalla valutazione del rischio; sottoporsi alle misure di sorveglianza sanitaria; partecipare ai corsi di formazione specifici organizzati dal committente. La L. 128/2019 ha introdotto all'art. 47-quater D.Lgs. 81/2015 l'obbligo per le piattaforme di garantire copertura assicurativa contro gli infortuni e di informare i rider dei rischi connessi all'attività prima dell'avvio. In pratica, la distinzione autonomo/subordinato rileva sempre meno ai fini della sicurezza: la piattaforma ha obblighi di prevenzione verso tutti i rider che coordina, indipendentemente dal contratto.
Le piattaforme GIG devono nominare un RSPP?
Sì, senza eccezioni. L'art. 17 co. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) come obbligo non delegabile. Le piattaforme GIG che impiegano rider — anche in forma di lavoratori eterorganizzati — rientrano nel campo soggettivo del decreto e sono tenute a nominare un RSPP con le qualifiche previste dall'art. 32 D.Lgs. 81/08 e dal decreto interministeriale 3 febbraio 2006 (corsi di formazione RSPP). Le piattaforme con meno di 30 lavoratori possono avvalersi della facoltà di autodichiarazione del datore di lavoro come RSPP (art. 34 D.Lgs. 81/08), previa frequenza del corso di formazione per datori di lavoro-RSPP di 16 ore (attività a rischio basso). L'RSPP della piattaforma ha il compito di elaborare il DVR comprensivo di tutti i rischi del ciclofattorino, proporre le misure di prevenzione, coordinare la formazione e aggiornare la valutazione al variare delle condizioni operative. La mancata nomina dell'RSPP espone il datore di lavoro alle sanzioni penali dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
  • Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 1663/2020 — Caso Foodora (rider eterorganizzati)
  • D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) art. 2 — Collaborazioni organizzate dal committente
  • L. 128/2019 (decreto rider) — Tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali
  • INAIL circolare rider 2020 — Copertura assicurativa e obblighi previdenziali
  • Art. 21 D.Lgs. 81/08 — Obblighi dei lavoratori autonomi
  • Art. 26 D.Lgs. 81/08 — Obblighi connessi ai contratti di appalto e d'opera
  • Titolo X D.Lgs. 81/08 (artt. 266-286) — Rischio biologico

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