Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Divieto di Fumo sui Luoghi di Lavoro: obblighi, sanzioni e sigarette elettroniche

Risposte alle domande più frequenti sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro: quadro normativo (L. 584/1975, DPCM 23/12/2003, L. 3/2003 art. 51), obblighi del datore di lavoro, sanzioni, requisiti per le sale fumatori e disciplina delle sigarette elettroniche.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La L. 3/2003 (art. 51) e il DPCM 23/12/2003 vietano il fumo in tutti i locali chiusi adibiti ad uso lavorativo. Il datore di lavoro risponde del rispetto del divieto, dell'affissione dei cartelli e della vigilanza attiva: il mancato adempimento espone a sanzioni amministrative fino a 2.200 euro, oltre ai profili di responsabilità previsti dal D.Lgs. 81/08 per il rischio da fumo passivo.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Queste FAQ raccolgono i quesiti più frequenti posti da datori di lavoro, RSPP e HR manager in merito alla corretta applicazione del divieto di fumo in azienda, con riferimento alla normativa vigente e alle implicazioni operative per la gestione del personale.

Domande frequenti sul divieto di fumo sul lavoroFAQ

Il divieto di fumo si applica a tutti i luoghi di lavoro chiusi?
Sì. La L. 584/1975 ha introdotto per prima il divieto di fumo in alcuni locali pubblici, ma è la L. 3/2003 (art. 51), modificata dal DPCM 23/12/2003, ad aver esteso il divieto in modo generalizzato a tutti i locali chiusi adibiti ad uso lavorativo, sia pubblici che privati, senza distinzione di settore o dimensione aziendale. Il divieto copre: uffici, capannoni industriali, magazzini, sale riunioni, spogliatoi, corridoi, ascensori, bagni e qualsiasi altro ambiente chiuso in cui si svolge attività lavorativa. Non rientrano nel divieto i locali privati non aperti ad utenti o al pubblico, purché vi lavori solo il titolare. Le aree all'aperto di pertinenza aziendale non sono soggette al divieto ex lege, salvo specifica policy aziendale o normative locali.
Chi è responsabile del rispetto del divieto di fumo in azienda?
La L. 3/2003 art. 51 individua il "responsabile dell'esercizio o dell'attività" come il soggetto tenuto a far rispettare il divieto. In ambito aziendale questa figura coincide tipicamente con il datore di lavoro o con il dirigente preposto alla gestione dei locali. Gli obblighi concreti comprendono: affiggere i cartelli con il divieto di fumo nei luoghi previsti (con l'indicazione del responsabile e delle sanzioni applicabili); nominare formalmente i soggetti incaricati di vigilare sul rispetto del divieto; contestare le infrazioni ai fumatori trasgressori; adottare misure organizzative per prevenire le violazioni. Il datore di lavoro risponde anche dell'esposizione passiva al fumo quale rischio per la salute ai sensi del D.Lgs. 81/08: l'inalazione involontaria di fumo altrui può configurare un rischio chimico da valutare nel DVR.
Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro?
Le sanzioni previste dalla normativa vigente si articolano su due livelli. Per il trasgressore (il fumatore): sanzione amministrativa da 27,50 euro a 275 euro, raddoppiata se il fatto avviene in presenza di donne in stato di gravidanza o bambini. Per il responsabile dell'esercizio che non vigila o non adotta le misure previste: sanzione da 220 euro a 2.200 euro. Se il responsabile è anche il fumatore, le sanzioni si cumulano. Le sanzioni sono irrogate dalle autorità competenti (ASL, Polizia Municipale, Ispettorato del Lavoro). Sul piano del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro che non valuta e non previene il rischio da fumo passivo (ove presente) può incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 55 dello stesso decreto, che in caso di lesioni ai lavoratori esposti può integrare responsabilità penale.
È possibile creare una sala fumatori in azienda?
Sì, ma nel rispetto di requisiti tecnici molto stringenti previsti dal DPCM 23/12/2003. La sala fumatori deve essere: un locale separato e appositamente dedicato, con accesso diretto dall'esterno o con sistema di chiusura a tenuta; dotata di impianto di ventilazione meccanica autonomo con una portata minima di 30 l/s per persona, che garantisca una pressione negativa rispetto ai locali adiacenti, così da impedire la fuoriuscita del fumo verso le aree non fumatori; munita di adeguata illuminazione e segnaletica. Il ricircolo dell'aria dalla sala fumatori verso gli altri ambienti è vietato. L'impianto deve essere mantenuto in efficienza e controllato periodicamente. In pratica, i costi di realizzazione e gestione di una sala fumatori conforme sono spesso significativi, e molte aziende scelgono di vietare il fumo anche nelle aree esterne o di designare aree fumatori all'aperto prive di obblighi impiantistici.
Il divieto si applica alle sigarette elettroniche?
Le sigarette elettroniche (e-cig) e i dispositivi per il tabacco riscaldato non sono disciplinati dalla L. 3/2003 e dal DPCM 23/12/2003, che fanno riferimento al fumo derivante dalla combustione di tabacco. A livello nazionale non esiste ancora una norma che estenda in modo esplicito e generalizzato il divieto di fumo ai dispositivi elettronici nei luoghi di lavoro privati. Tuttavia alcune Regioni hanno adottato ordinanze o regolamenti locali che assimilano il vapore delle e-cig al fumo tradizionale, vietandone l'uso nei locali pubblici e nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle politiche aziendali, può estendere il divieto alle sigarette elettroniche tramite regolamento interno, facendolo rispettare come misura di tutela della salute dei non fumatori e inserendolo nel codice disciplinare. Si consiglia di adottare tale policy anche in assenza di obbligo normativo specifico, considerati i potenziali effetti del vapore passivo sull'ambiente di lavoro.
Come si gestisce il fumo nelle aree all'aperto di pertinenza aziendale?
Le aree scoperte e all'aperto di pertinenza aziendale (cortili, parcheggi, aree di carico e scarico, spazi esterni) non sono soggette al divieto di fumo previsto dalla L. 3/2003 e dal DPCM 23/12/2003, che si applica ai soli ambienti chiusi. Il datore di lavoro è comunque libero di regolamentare il fumo nelle aree esterne tramite policy aziendale. È opportuno farlo nei casi in cui il fumo nelle aree esterne: possa essere aspirato nei sistemi di ventilazione e diffondersi negli ambienti chiusi; crei situazioni di rischio incendio (depositi, aree con presenza di materiali infiammabili); generi interferenze con la sicurezza operativa (es. aree di rifornimento carburante, magazzini di prodotti chimici). In tali contesti il divieto nelle aree esterne trova fondamento non nella L. 3/2003, bensì nel D.Lgs. 81/08 come misura di prevenzione dei rischi specifici (incendio, esplosione). La segnaletica deve essere chiara e il regolamento aziendale deve indicare eventuali aree fumatori designate all'esterno.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Il divieto di fumo si applica a tutti i luoghi di lavoro chiusi?
Sì. La L. 584/1975 ha introdotto per prima il divieto di fumo in alcuni locali pubblici, ma è la L. 3/2003 (art. 51), modificata dal DPCM 23/12/2003, ad aver esteso il divieto in modo generalizzato a tutti i locali chiusi adibiti ad uso lavorativo, sia pubblici che privati, senza distinzione di settore o dimensione aziendale. Il divieto copre: uffici, capannoni industriali, magazzini, sale riunioni, spogliatoi, corridoi, ascensori, bagni e qualsiasi altro ambiente chiuso in cui si svolge attività lavorativa. Non rientrano nel divieto i locali privati non aperti ad utenti o al pubblico, purché vi lavori solo il titolare. Le aree all'aperto di pertinenza aziendale non sono soggette al divieto ex lege, salvo specifica policy aziendale o normative locali.
Chi è responsabile del rispetto del divieto di fumo in azienda?
La L. 3/2003 art. 51 individua il "responsabile dell'esercizio o dell'attività" come il soggetto tenuto a far rispettare il divieto. In ambito aziendale questa figura coincide tipicamente con il datore di lavoro o con il dirigente preposto alla gestione dei locali. Gli obblighi concreti comprendono: affiggere i cartelli con il divieto di fumo nei luoghi previsti (con l'indicazione del responsabile e delle sanzioni applicabili); nominare formalmente i soggetti incaricati di vigilare sul rispetto del divieto; contestare le infrazioni ai fumatori trasgressori; adottare misure organizzative per prevenire le violazioni. Il datore di lavoro risponde anche dell'esposizione passiva al fumo quale rischio per la salute ai sensi del D.Lgs. 81/08: l'inalazione involontaria di fumo altrui può configurare un rischio chimico da valutare nel DVR.
Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro?
Le sanzioni previste dalla normativa vigente si articolano su due livelli. Per il trasgressore (il fumatore): sanzione amministrativa da 27,50 euro a 275 euro, raddoppiata se il fatto avviene in presenza di donne in stato di gravidanza o bambini. Per il responsabile dell'esercizio che non vigila o non adotta le misure previste: sanzione da 220 euro a 2.200 euro. Se il responsabile è anche il fumatore, le sanzioni si cumulano. Le sanzioni sono irrogate dalle autorità competenti (ASL, Polizia Municipale, Ispettorato del Lavoro). Sul piano del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro che non valuta e non previene il rischio da fumo passivo (ove presente) può incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 55 dello stesso decreto, che in caso di lesioni ai lavoratori esposti può integrare responsabilità penale.
È possibile creare una sala fumatori in azienda?
Sì, ma nel rispetto di requisiti tecnici molto stringenti previsti dal DPCM 23/12/2003. La sala fumatori deve essere: un locale separato e appositamente dedicato, con accesso diretto dall'esterno o con sistema di chiusura a tenuta; dotata di impianto di ventilazione meccanica autonomo con una portata minima di 30 l/s per persona, che garantisca una pressione negativa rispetto ai locali adiacenti, così da impedire la fuoriuscita del fumo verso le aree non fumatori; munita di adeguata illuminazione e segnaletica. Il ricircolo dell'aria dalla sala fumatori verso gli altri ambienti è vietato. L'impianto deve essere mantenuto in efficienza e controllato periodicamente. In pratica, i costi di realizzazione e gestione di una sala fumatori conforme sono spesso significativi, e molte aziende scelgono di vietare il fumo anche nelle aree esterne o di designare aree fumatori all'aperto prive di obblighi impiantistici.
Il divieto si applica alle sigarette elettroniche?
Le sigarette elettroniche (e-cig) e i dispositivi per il tabacco riscaldato non sono disciplinati dalla L. 3/2003 e dal DPCM 23/12/2003, che fanno riferimento al fumo derivante dalla combustione di tabacco. A livello nazionale non esiste ancora una norma che estenda in modo esplicito e generalizzato il divieto di fumo ai dispositivi elettronici nei luoghi di lavoro privati. Tuttavia alcune Regioni hanno adottato ordinanze o regolamenti locali che assimilano il vapore delle e-cig al fumo tradizionale, vietandone l'uso nei locali pubblici e nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle politiche aziendali, può estendere il divieto alle sigarette elettroniche tramite regolamento interno, facendolo rispettare come misura di tutela della salute dei non fumatori e inserendolo nel codice disciplinare. Si consiglia di adottare tale policy anche in assenza di obbligo normativo specifico, considerati i potenziali effetti del vapore passivo sull'ambiente di lavoro.
Come si gestisce il fumo nelle aree all'aperto di pertinenza aziendale?
Le aree scoperte e all'aperto di pertinenza aziendale (cortili, parcheggi, aree di carico e scarico, spazi esterni) non sono soggette al divieto di fumo previsto dalla L. 3/2003 e dal DPCM 23/12/2003, che si applica ai soli ambienti chiusi. Il datore di lavoro è comunque libero di regolamentare il fumo nelle aree esterne tramite policy aziendale. È opportuno farlo nei casi in cui il fumo nelle aree esterne: possa essere aspirato nei sistemi di ventilazione e diffondersi negli ambienti chiusi; crei situazioni di rischio incendio (depositi, aree con presenza di materiali infiammabili); generi interferenze con la sicurezza operativa (es. aree di rifornimento carburante, magazzini di prodotti chimici). In tali contesti il divieto nelle aree esterne trova fondamento non nella L. 3/2003, bensì nel D.Lgs. 81/08 come misura di prevenzione dei rischi specifici (incendio, esplosione). La segnaletica deve essere chiara e il regolamento aziendale deve indicare eventuali aree fumatori designate all'esterno.

Fonti normative

  • L. 584/1975 — Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
  • DPCM 23/12/2003 — Attuazione art. 51 L. 16/01/2003 n. 3 in materia di tutela della salute dei non fumatori
  • L. 3/2003 art. 51 — Tutela della salute dei non fumatori

Ti serve un preventivo per consulenza divieto di fumo sui luoghi di lavoro?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito