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FAQ Formazione Specifica Lavoratori — Contenuti e Durata 2026

Durata, contenuti e modalità della formazione specifica per i lavoratori secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e il nuovo Accordo 2024: rischio basso (4h), medio (8h), alto (12h), FAD e aggiornamento quinquennale.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La formazione specifica dei lavoratori è un obbligo del datore di lavoro ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08, con durata che varia da 4 a 12 ore in funzione del livello di rischio dell'unità produttiva. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua azienda e supportiamo la gestione documentale dei percorsi formativi, dall'erogazione iniziale agli aggiornamenti periodici.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili delle risorse umane sulla formazione specifica obbligatoria dei lavoratori, con riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. atti n. 221/CSR) e all'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Domande frequenti sulla formazione specifica lavoratoriFAQ

Quante ore di formazione specifica devono avere i lavoratori in base al livello di rischio?
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. atti n. 221/CSR) distingue tre livelli di rischio che determinano la durata della formazione specifica: rischio basso 4 ore, rischio medio 8 ore, rischio alto 12 ore. A queste vanno sempre sommate le 4 ore di formazione generale, obbligatorie per tutti i lavoratori indipendentemente dal settore. Il livello di rischio è determinato in base al codice ATECO dell'unità produttiva, secondo gli elenchi allegati all'Accordo stesso. Il percorso complessivo minimo è quindi: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. L'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligo in capo al datore di lavoro di assicurare la formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla mansione specifica e ai rischi correlati.
Cosa deve contenere la formazione specifica per i lavoratori a rischio medio?
Per i lavoratori appartenenti a settori classificati a rischio medio (es. commercio, pubblica amministrazione, sanità non chirurgica, artigianato di servizi) la formazione specifica ha durata di 8 ore e deve trattare: (1) rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e nelle mansioni svolte, con riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi; (2) nozioni di pronto soccorso e procedure di emergenza applicabili all'unità produttiva; (3) rischio chimico, biologico, fisico ove presenti, anche a livello residuale; (4) uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) assegnati alla mansione; (5) procedure operative di sicurezza per le attrezzature utilizzate; (6) segnaletica di sicurezza; (7) movimentazione manuale dei carichi se pertinente. La formazione deve essere contestualizzata alla specifica realtà aziendale e non può limitarsi a contenuti generici; il docente o formatore deve possedere i requisiti previsti dall'Accordo del 2011 e dal successivo Accordo recante i criteri di qualificazione della figura del formatore.
La formazione specifica può essere erogata interamente in modalità e-learning (FAD asincrona)?
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ammette la modalità FAD (Formazione a Distanza) asincrona per la formazione generale (4 ore) senza limitazioni. Per la formazione specifica, la FAD asincrona è consentita per le aziende classificate a rischio basso (4 ore) e a rischio medio (8 ore), a condizione che la piattaforma e-learning rispetti i requisiti tecnici indicati nell'Accordo (tracciamento, verifica dell'apprendimento, tutoraggio). Per i settori a rischio alto (12 ore), invece, la componente pratica della formazione specifica — riguardante l'utilizzo delle attrezzature, i DPI e le procedure operative di sicurezza — deve essere svolta necessariamente in presenza o con metodologie che garantiscano l'interazione diretta (aula tradizionale o aula virtuale sincrona con valutazione pratica). L'Accordo del 2011 non ammette la FAD pura per la parte pratica del rischio alto; il mancato rispetto di tale vincolo può comportare la non riconoscibilità del percorso formativo.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2024-2025 ha modificato la durata della formazione?
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ha subito modifiche e integrazioni nel tempo. L'Accordo del 7 luglio 2016 ha introdotto i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il cosiddetto "nuovo Accordo Formazione" su cui si lavora nell'ambito della delega contenuta nel D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021) prevede una revisione organica dei percorsi formativi, con particolare attenzione alla qualità dell'apprendimento piuttosto che alla sola durata oraria. Al momento della redazione di questa pagina (giugno 2026) le ore minime per livello di rischio restano invariate rispetto all'Accordo del 2011 (4h, 8h, 12h di formazione specifica). Ti supportiamo nel monitoraggio dell'evoluzione normativa e nella verifica degli obblighi applicabili alla specifica realtà aziendale.
Con quale frequenza va aggiornata la formazione dei lavoratori?
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori ha cadenza quinquennale (ogni 5 anni) dalla data del completamento del percorso formativo iniziale, per una durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio. L'obbligo di aggiornamento è in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 81/08, che impone di "adempiere agli obblighi di formazione, addestramento e informazione" e di mantenerli aggiornati. L'aggiornamento deve riguardare le eventuali modifiche normative intervenute, le variazioni dei rischi presenti in azienda e ogni altra novità rilevante per la sicurezza. È fondamentale documentare le date di completamento della formazione iniziale e degli aggiornamenti nel fascicolo formativo del lavoratore, poiché gli organi di vigilanza (INL, ASL/ATS) verificano la regolarità e la continuità dei percorsi formativi.
Un lavoratore proveniente da un'altra azienda con formazione già completata deve rifare la formazione?
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede la possibilità di riconoscimento parziale della formazione già svolta presso un precedente datore di lavoro, a condizione che: (1) il lavoratore produca documentazione attestante il percorso formativo (attestato, registro presenze, programma del corso); (2) il livello di rischio della nuova azienda sia uguale o inferiore a quello della formazione già ricevuta; (3) la formazione sia ancora in corso di validità (non siano trascorsi 5 anni dall'ultimo aggiornamento o dalla formazione iniziale). Se il livello di rischio della nuova azienda è superiore, il lavoratore deve integrare la formazione per la parte eccedente. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 11/2012 ha chiarito le modalità di riconoscimento. Il nuovo datore di lavoro rimane comunque obbligato a integrare la formazione specifica con i rischi peculiari della propria realtà aziendale, anche qualora la formazione precedente sia riconoscibile.
La formazione specifica varia in base al codice ATECO dell'azienda?
Sì, il codice ATECO dell'unità produttiva è il parametro principale per determinare il livello di rischio (basso, medio, alto) e quindi la durata della formazione specifica. L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 contiene in allegato gli elenchi dei codici ATECO per ciascun livello di rischio. In sintesi: rischio basso include attività come servizi finanziari, istruzione, commercio al dettaglio di prodotti non pericolosi; rischio medio comprende sanità, pubblica amministrazione, alberghi e ristorazione, artigianato di servizi; rischio alto riguarda edilizia, industria manifatturiera pesante, estrazione di minerali, agricoltura, trasporto e logistica. In caso di aziende con più unità produttive o con lavoratori che svolgono attività riconducibili a più codici ATECO, si applica il livello di rischio più elevato tra quelli presenti. Ti supportiamo nella corretta identificazione del livello di rischio in base all'attività concretamente svolta, verificando la coerenza tra codice ATECO e contenuti del DVR.
Cosa succede se la formazione specifica è scaduta durante un'ispezione INL?
In caso di ispezione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o degli organi di vigilanza delle ASL/ATS, la mancanza o la scadenza della formazione specifica dei lavoratori configura una violazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 in capo al datore di lavoro, punita con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 55 e seguenti del D.Lgs. 81/08. Se la formazione specifica è scaduta (cioè sono trascorsi più di 5 anni senza aggiornamento), il lavoratore è nella medesima condizione di chi non ha mai ricevuto formazione ai fini sanzionatori. In alcuni casi, la mancata formazione può determinare la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08, qualora ricorrano le condizioni previste (percentuale di lavoratori non formati superiore al 10% della forza lavoro). Gli ispettori verificano la documentazione formativa attraverso attestati, registri presenze e programmi dei corsi. Supportiamo la gestione documentale dei percorsi formativi aziendali per facilitare la verifica in caso di ispezione.
Il preposto ha obblighi formativi aggiuntivi rispetto al lavoratore?
Sì, il preposto ha obblighi formativi specifici e aggiuntivi rispetto al lavoratore. L'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 (come modificato dal D.L. 146/2021, conv. L. 215/2021) prevede che i preposti ricevano una formazione specifica adeguata e aggiornata. L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 stabilisce per i preposti un percorso formativo di almeno 8 ore (oltre al percorso previsto per i lavoratori), comprensivo di: ruolo del preposto nel sistema di prevenzione aziendale; relazioni tra il preposto e gli altri soggetti del sistema di prevenzione (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS); individuazione e valutazione dei rischi; tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori in materia di sicurezza; modalità di esercizio della funzione di controllo. Il D.L. 146/2021 ha rafforzato l'obbligo rendendo la formazione del preposto "aggiuntiva" rispetto a quella del lavoratore e non riducibile a percorsi comuni. L'aggiornamento quinquennale da 6 ore si applica anch'esso ai preposti.

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Domande frequentiFAQ

Quante ore di formazione specifica devono avere i lavoratori in base al livello di rischio?
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. atti n. 221/CSR) distingue tre livelli di rischio che determinano la durata della formazione specifica: rischio basso 4 ore, rischio medio 8 ore, rischio alto 12 ore. A queste vanno sempre sommate le 4 ore di formazione generale, obbligatorie per tutti i lavoratori indipendentemente dal settore. Il livello di rischio è determinato in base al codice ATECO dell'unità produttiva, secondo gli elenchi allegati all'Accordo stesso. Il percorso complessivo minimo è quindi: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. L'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligo in capo al datore di lavoro di assicurare la formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla mansione specifica e ai rischi correlati.
Cosa deve contenere la formazione specifica per i lavoratori a rischio medio?
Per i lavoratori appartenenti a settori classificati a rischio medio (es. commercio, pubblica amministrazione, sanità non chirurgica, artigianato di servizi) la formazione specifica ha durata di 8 ore e deve trattare: (1) rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e nelle mansioni svolte, con riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi; (2) nozioni di pronto soccorso e procedure di emergenza applicabili all'unità produttiva; (3) rischio chimico, biologico, fisico ove presenti, anche a livello residuale; (4) uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) assegnati alla mansione; (5) procedure operative di sicurezza per le attrezzature utilizzate; (6) segnaletica di sicurezza; (7) movimentazione manuale dei carichi se pertinente. La formazione deve essere contestualizzata alla specifica realtà aziendale e non può limitarsi a contenuti generici; il docente o formatore deve possedere i requisiti previsti dall'Accordo del 2011 e dal successivo Accordo recante i criteri di qualificazione della figura del formatore.
La formazione specifica può essere erogata interamente in modalità e-learning (FAD asincrona)?
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ammette la modalità FAD (Formazione a Distanza) asincrona per la formazione generale (4 ore) senza limitazioni. Per la formazione specifica, la FAD asincrona è consentita per le aziende classificate a rischio basso (4 ore) e a rischio medio (8 ore), a condizione che la piattaforma e-learning rispetti i requisiti tecnici indicati nell'Accordo (tracciamento, verifica dell'apprendimento, tutoraggio). Per i settori a rischio alto (12 ore), invece, la componente pratica della formazione specifica — riguardante l'utilizzo delle attrezzature, i DPI e le procedure operative di sicurezza — deve essere svolta necessariamente in presenza o con metodologie che garantiscano l'interazione diretta (aula tradizionale o aula virtuale sincrona con valutazione pratica). L'Accordo del 2011 non ammette la FAD pura per la parte pratica del rischio alto; il mancato rispetto di tale vincolo può comportare la non riconoscibilità del percorso formativo.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2024-2025 ha modificato la durata della formazione?
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ha subito modifiche e integrazioni nel tempo. L'Accordo del 7 luglio 2016 ha introdotto i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il cosiddetto "nuovo Accordo Formazione" su cui si lavora nell'ambito della delega contenuta nel D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021) prevede una revisione organica dei percorsi formativi, con particolare attenzione alla qualità dell'apprendimento piuttosto che alla sola durata oraria. Al momento della redazione di questa pagina (giugno 2026) le ore minime per livello di rischio restano invariate rispetto all'Accordo del 2011 (4h, 8h, 12h di formazione specifica). Ti supportiamo nel monitoraggio dell'evoluzione normativa e nella verifica degli obblighi applicabili alla specifica realtà aziendale.
Con quale frequenza va aggiornata la formazione dei lavoratori?
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori ha cadenza quinquennale (ogni 5 anni) dalla data del completamento del percorso formativo iniziale, per una durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio. L'obbligo di aggiornamento è in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 81/08, che impone di "adempiere agli obblighi di formazione, addestramento e informazione" e di mantenerli aggiornati. L'aggiornamento deve riguardare le eventuali modifiche normative intervenute, le variazioni dei rischi presenti in azienda e ogni altra novità rilevante per la sicurezza. È fondamentale documentare le date di completamento della formazione iniziale e degli aggiornamenti nel fascicolo formativo del lavoratore, poiché gli organi di vigilanza (INL, ASL/ATS) verificano la regolarità e la continuità dei percorsi formativi.
Un lavoratore proveniente da un'altra azienda con formazione già completata deve rifare la formazione?
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede la possibilità di riconoscimento parziale della formazione già svolta presso un precedente datore di lavoro, a condizione che: (1) il lavoratore produca documentazione attestante il percorso formativo (attestato, registro presenze, programma del corso); (2) il livello di rischio della nuova azienda sia uguale o inferiore a quello della formazione già ricevuta; (3) la formazione sia ancora in corso di validità (non siano trascorsi 5 anni dall'ultimo aggiornamento o dalla formazione iniziale). Se il livello di rischio della nuova azienda è superiore, il lavoratore deve integrare la formazione per la parte eccedente. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 11/2012 ha chiarito le modalità di riconoscimento. Il nuovo datore di lavoro rimane comunque obbligato a integrare la formazione specifica con i rischi peculiari della propria realtà aziendale, anche qualora la formazione precedente sia riconoscibile.
La formazione specifica varia in base al codice ATECO dell'azienda?
Sì, il codice ATECO dell'unità produttiva è il parametro principale per determinare il livello di rischio (basso, medio, alto) e quindi la durata della formazione specifica. L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 contiene in allegato gli elenchi dei codici ATECO per ciascun livello di rischio. In sintesi: rischio basso include attività come servizi finanziari, istruzione, commercio al dettaglio di prodotti non pericolosi; rischio medio comprende sanità, pubblica amministrazione, alberghi e ristorazione, artigianato di servizi; rischio alto riguarda edilizia, industria manifatturiera pesante, estrazione di minerali, agricoltura, trasporto e logistica. In caso di aziende con più unità produttive o con lavoratori che svolgono attività riconducibili a più codici ATECO, si applica il livello di rischio più elevato tra quelli presenti. Ti supportiamo nella corretta identificazione del livello di rischio in base all'attività concretamente svolta, verificando la coerenza tra codice ATECO e contenuti del DVR.
Cosa succede se la formazione specifica è scaduta durante un'ispezione INL?
In caso di ispezione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o degli organi di vigilanza delle ASL/ATS, la mancanza o la scadenza della formazione specifica dei lavoratori configura una violazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 in capo al datore di lavoro, punita con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 55 e seguenti del D.Lgs. 81/08. Se la formazione specifica è scaduta (cioè sono trascorsi più di 5 anni senza aggiornamento), il lavoratore è nella medesima condizione di chi non ha mai ricevuto formazione ai fini sanzionatori. In alcuni casi, la mancata formazione può determinare la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08, qualora ricorrano le condizioni previste (percentuale di lavoratori non formati superiore al 10% della forza lavoro). Gli ispettori verificano la documentazione formativa attraverso attestati, registri presenze e programmi dei corsi. Supportiamo la gestione documentale dei percorsi formativi aziendali per facilitare la verifica in caso di ispezione.
Il preposto ha obblighi formativi aggiuntivi rispetto al lavoratore?
Sì, il preposto ha obblighi formativi specifici e aggiuntivi rispetto al lavoratore. L'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 (come modificato dal D.L. 146/2021, conv. L. 215/2021) prevede che i preposti ricevano una formazione specifica adeguata e aggiornata. L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 stabilisce per i preposti un percorso formativo di almeno 8 ore (oltre al percorso previsto per i lavoratori), comprensivo di: ruolo del preposto nel sistema di prevenzione aziendale; relazioni tra il preposto e gli altri soggetti del sistema di prevenzione (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS); individuazione e valutazione dei rischi; tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori in materia di sicurezza; modalità di esercizio della funzione di controllo. Il D.L. 146/2021 ha rafforzato l'obbligo rendendo la formazione del preposto "aggiuntiva" rispetto a quella del lavoratore e non riducibile a percorsi comuni. L'aggiornamento quinquennale da 6 ore si applica anch'esso ai preposti.

Fonti normative

  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (rep. atti n. 221/CSR) — formazione sicurezza lavoratori
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08 — obbligo di formazione dei lavoratori
  • Art. 18, comma 1, lett. l), D.Lgs. 81/08 — obblighi del datore di lavoro
  • D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 — rafforzamento obblighi formativi preposto
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 11/2012 — chiarimenti Accordo Stato-Regioni 2011
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — qualificazione formatori sicurezza

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