DVR e Sicurezza per Lavoratori Autonomi e Artigiani: Cosa Prevede la Legge?
Risposte alle domande più frequenti su DVR, obblighi di sicurezza, DUVRI e sanzioni per lavoratori autonomi e artigiani ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt. 21 e 26.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il D.Lgs. 81/2008 distingue nettamente tra datore di lavoro e lavoratore autonomo: quest'ultimo non è tenuto al DVR, ma deve rispettare obblighi specifici ex art. 21 (DPI idonei, attrezzature conformi, tessera di riconoscimento in cantiere). L'artigiano che assume anche un solo dipendente diventa invece datore di lavoro a tutti gli effetti e deve redigere il DVR dalla prima assunzione.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di lavoratori autonomi, artigiani, committenti e RSPP in merito agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 per chi lavora senza vincolo di subordinazione, anche nei contesti di appalto, subappalto e cantiere.
Domande frequenti su DVR e sicurezza per lavoratori autonomiFAQ
Il lavoratore autonomo è obbligato ad avere il DVR?
No. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un obbligo esclusivo del datore di lavoro che impiega lavoratori subordinati, così come disciplinato dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008. Il lavoratore autonomo — colui che esegue lavori o servizi in forza di contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c., senza vincolo di subordinazione e senza dipendenti — non è tenuto alla redazione del DVR. Il legislatore ha invece previsto per questa categoria un regime specifico, più snello ma comunque vincolante, contenuto nell'art. 21 del D.Lgs. 81/2008. Tale articolo dispone che i lavoratori autonomi: (a) utilizzino attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 81/2008; (b) munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati ai rischi propri dell'attività svolta e li utilizzino correttamente; (c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro attività in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Va sottolineato che il lavoratore autonomo deve comunque conoscere i rischi connessi alla propria attività, adottare comportamenti sicuri e rispettare le prescrizioni del committente e del coordinatore per la sicurezza, ove presenti. L'assenza dell'obbligo del DVR non equivale, pertanto, ad assenza di responsabilità in materia di sicurezza: il lavoratore autonomo rimane soggetto attivo nel sistema prevenzionistico e risponde delle proprie scelte organizzative e operative.
Quali obblighi di sicurezza ha il lavoratore autonomo ex art. 21 D.Lgs. 81/08?
L'art. 21 del D.Lgs. 81/2008 elenca in modo tassativo gli obblighi del lavoratore autonomo in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta di prescrizioni concrete e operative, che il legislatore ha calibrato sulla specifica posizione di chi lavora senza datori di lavoro e senza dipendenti. In primo luogo, il lavoratore autonomo deve utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità al Titolo III del D.Lgs. 81/2008, ovvero quelle che soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea di prodotto (marcatura CE), che siano state sottoposte alle verifiche periodiche obbligatorie ove previste (es. apparecchi di sollevamento) e che vengano utilizzate secondo le istruzioni del fabbricante. In secondo luogo, deve munirsi di DPI idonei ai rischi connessi all'attività svolta e utilizzarli in modo corretto e continuativo laddove necessario: non è sufficiente possedere i dispositivi, occorre indossarli e mantenerli efficienti. Il comma 2 dell'art. 21 prevede inoltre la facoltà — non l'obbligo — per i lavoratori autonomi di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specificamente incentrati sui rischi propri delle attività svolte, a proprie spese e autonoma organizzazione. A questi obblighi si aggiunge, nei cantieri e in tutti i contesti di appalto, quello di munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità (art. 21, comma 1, lett. c). Le violazioni di questi obblighi espongono il lavoratore autonomo alle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 60 del D.Lgs. 81/2008.
Quando il committente deve "coordinare" il lavoratore autonomo? (art. 26 D.Lgs. 81/08)
L'obbligo di coordinamento da parte del committente scatta ogni volta che un lavoratore autonomo opera all'interno della sua azienda o unità produttiva, nell'ambito di un contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione. L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro committente una serie articolata di obblighi. In primo luogo, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, effettuata attraverso l'acquisizione di documentazione idonea (es. visura camerale, iscrizione agli albi, certificazioni, attestati di formazione) e non limitata alla semplice autodichiarazione. In secondo luogo, il committente deve fornire al lavoratore autonomo informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nel proprio ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. In terzo luogo, il committente è tenuto a promuovere la cooperazione e il coordinamento con il lavoratore autonomo per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Questo coordinamento deve essere documentato e può richiedere riunioni di coordinamento, sopralluoghi congiunti e scambio di documentazione tecnica. L'art. 26 non si applica ai contratti di fornitura di beni e servizi non rientranti nel perimetro dell'appalto tipico (art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008), né ai lavori in cantiere (disciplinati dagli artt. 88 e ss.). Il mancato adempimento degli obblighi di coordinamento espone il committente alle sanzioni penali previste dall'art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. 81/2008.
Il DUVRI si applica anche quando ci sono lavoratori autonomi?
Sì. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, deve essere elaborato dal committente ogniqualvolta affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva, nel caso in cui vi siano interferenze tra le attività dei diversi soggetti. Il DUVRI non è redatto solo in presenza di imprese con dipendenti: anche il singolo lavoratore autonomo che opera nell'ambiente di lavoro del committente genera interferenze che devono essere identificate, valutate e gestite. Il documento deve contenere: l'indicazione delle misure adottate per eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza; la stima dei costi della sicurezza per le interferenze, che devono essere indicati nel contratto d'appalto e non possono essere soggetti a ribasso d'asta. Fanno eccezione i contratti pubblici di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno (sempreché non comportino rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di amianto). La circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 2012 ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi sull'applicazione del DUVRI, confermando che il concetto di "interferenza" va inteso in senso ampio e include anche le situazioni in cui il lavoratore autonomo è l'unico soggetto esterno operante nell'azienda committente.
L'artigiano con dipendenti deve fare il DVR? Dalla prima assunzione?
Assolutamente sì. Non appena l'artigiano effettua la prima assunzione di un lavoratore subordinato, anche se a tempo parziale o con contratto di apprendistato, diventa "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, e su di lui ricadono tutti gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, tra i quali la redazione del DVR costituisce il fulcro dell'intero sistema prevenzionistico. Il DVR deve essere redatto in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, ove previsto, con il medico competente, prima che il lavoratore inizi la propria attività; non è ammesso alcun termine di tolleranza o regime transitorio. L'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, specificando che essa deve essere effettuata tenendo conto di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, inclusi quelli connessi allo specifico tipo di attività artigianale (rischi meccanici, chimici, da rumore, da vibrazioni, ergonomici, ecc.). Nelle imprese fino a dieci lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti dell'RSPP (art. 34 D.Lgs. 81/2008), previa frequenza di un corso di formazione di 16 ore per attività a basso rischio, attestato e aggiornato quinquennalmente. Anche la nomina del medico competente e l'istituzione della sorveglianza sanitaria diventano obbligatorie non appena l'artigiano supera la soglia del datore di lavoro e svolta attività comportanti rischi per la salute dei propri lavoratori. Il mancato adempimento dell'obbligo del DVR è sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457 a 4.914 euro (art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008).
Come si valuta il rischio per un lavoratore autonomo che lavora in ambienti del committente?
La valutazione del rischio per il lavoratore autonomo che opera negli spazi del committente è un processo che coinvolge entrambi i soggetti e si articola su due livelli distinti ma complementari. Il committente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, deve fornire al lavoratore autonomo informazioni complete sui rischi specifici esistenti nel proprio ambiente di lavoro, sulle misure di prevenzione adottate e sulle procedure di emergenza, anche attraverso consegna di documentazione tecnica (estratti del DVR, planimetrie, schede dei rischi presenti). Il lavoratore autonomo, dal canto suo, deve valutare autonomamente i rischi connessi alla propria attività lavorativa specifica, tenendo conto dei rischi introdotti nell'ambiente del committente e di quelli che potrebbero derivare dall'interazione con le attività già presenti (rischi da interferenza). In concreto, il processo di valutazione del rischio "incrociato" deve considerare: (1) i rischi preesistenti nell'ambiente del committente (rumore, sostanze chimiche, movimentazione carichi, rischio biologico, ecc.); (2) i rischi introdotti dalla specifica attività del lavoratore autonomo (es. uso di fiamma libera, vibrazioni, polveri); (3) i rischi da interferenza tra le due attività (es. incroci di percorsi, uso condiviso di impianti); (4) le misure di prevenzione e protezione concordate tra le parti e formalizzate nel DUVRI. La circolare MLSPS n. 10/2012 ha precisato che la valutazione dei rischi da interferenza deve essere documentata anche quando il lavoratore autonomo è l'unico soggetto esterno, salvo le eccezioni previste dall'art. 26, comma 3-bis. Per lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento si applicano le disposizioni specifiche del D.P.R. 177/2011.
Il lavoratore autonomo in cantiere: quali adempimenti specifici? (coordinatore per la sicurezza, POS)
Nei cantieri temporanei o mobili la disciplina applicabile al lavoratore autonomo è quella del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (artt. 88-101), che costituisce una normativa speciale rispetto alle disposizioni generali. Il lavoratore autonomo che opera in un cantiere soggetto all'obbligo di notifica preliminare (lavori che superino determinate soglie di uomini-giorno o che comportino lavori particolarmente pericolosi ex Allegato XI) è soggetto alla supervisione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Il CSE ha il potere di verificare la corretta attuazione delle misure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte di tutti i soggetti presenti in cantiere, inclusi i lavoratori autonomi (art. 92, comma 1, D.Lgs. 81/2008); in caso di gravi inosservanze può adottare provvedimenti fino alla sospensione delle attività. Quanto al Piano Operativo di Sicurezza (POS), la sua redazione è obbligatoria per le imprese esecutrici ma non per i lavoratori autonomi in quanto tali; tuttavia, se il lavoratore autonomo opera all'interno di un subappalto o è assimilato a un'impresa esecutrice (ad esempio perché impiega lavoratori a progetto o altri collaboratori), potrebbe essere tenuto alla redazione del POS sulla base della valutazione del coordinatore. Il lavoratore autonomo in cantiere deve in ogni caso: rispettare il PSC; esporre la tessera di riconoscimento (art. 21, comma 1, lett. c); utilizzare le attrezzature conformi alle norme di sicurezza; indossare i DPI previsti dal PSC e imposti dalla natura dei lavori; segnalare immediatamente al CSE o al datore di lavoro committente eventuali condizioni di pericolo. L'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 specifica che il PSC deve indicare anche le misure di prevenzione e protezione applicabili ai lavoratori autonomi.
Sanzioni per lavoratori autonomi che non usano i DPI o non rispettano le norme del committente
Il regime sanzionatorio applicabile al lavoratore autonomo che viola gli obblighi di sicurezza è disciplinato principalmente dall'art. 60 del D.Lgs. 81/2008, il quale rinvia specificamente alle violazioni dell'art. 21. In particolare: la mancata utilizzazione di attrezzature conformi ai requisiti del Titolo III e la mancata dotazione o mancato uso dei DPI sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro; la mancanza della tessera di riconoscimento nei cantieri è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascuna violazione. Tali sanzioni, sebbene di entità relativamente contenuta, sono applicate dall'organo di vigilanza (ASL/ARPA o Ispettorato del Lavoro) a seguito di ispezione o a seguito di infortuni. Sul piano del diritto civile, il lavoratore autonomo che causi un infortunio a se stesso o a terzi per colpa propria — omessa adozione di DPI, utilizzo di attrezzature non conformi, violazione delle prescrizioni del committente o del CSE — risponde dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai soggetti lesi, ai sensi degli artt. 2043 e 2087 c.c. Se il committente ha fornito istruzioni specifiche e il lavoratore autonomo le ha deliberatamente disattese, la responsabilità si concentra su quest'ultimo; se invece il committente non ha adempiuto agli obblighi di informazione e coordinamento di cui all'art. 26, la responsabilità è condivisa. In cantiere, il mancato rispetto delle misure previste dal PSC o delle disposizioni del CSE può comportare l'allontanamento del lavoratore autonomo dal cantiere stesso e la segnalazione alla stazione appaltante. In caso di infortuni mortali o gravi lesioni, le responsabilità penali ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. possono essere estese anche al lavoratore autonomo che abbia agito con negligenza, imprudenza o imperizia nella gestione dei propri rischi.
Il lavoratore autonomo è obbligato ad avere il DVR?
No. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un obbligo esclusivo del datore di lavoro che impiega lavoratori subordinati, così come disciplinato dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008. Il lavoratore autonomo — colui che esegue lavori o servizi in forza di contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c., senza vincolo di subordinazione e senza dipendenti — non è tenuto alla redazione del DVR. Il legislatore ha invece previsto per questa categoria un regime specifico, più snello ma comunque vincolante, contenuto nell'art. 21 del D.Lgs. 81/2008. Tale articolo dispone che i lavoratori autonomi: (a) utilizzino attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 81/2008; (b) munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati ai rischi propri dell'attività svolta e li utilizzino correttamente; (c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro attività in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Va sottolineato che il lavoratore autonomo deve comunque conoscere i rischi connessi alla propria attività, adottare comportamenti sicuri e rispettare le prescrizioni del committente e del coordinatore per la sicurezza, ove presenti. L'assenza dell'obbligo del DVR non equivale, pertanto, ad assenza di responsabilità in materia di sicurezza: il lavoratore autonomo rimane soggetto attivo nel sistema prevenzionistico e risponde delle proprie scelte organizzative e operative.
Quali obblighi di sicurezza ha il lavoratore autonomo ex art. 21 D.Lgs. 81/08?
L'art. 21 del D.Lgs. 81/2008 elenca in modo tassativo gli obblighi del lavoratore autonomo in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta di prescrizioni concrete e operative, che il legislatore ha calibrato sulla specifica posizione di chi lavora senza datori di lavoro e senza dipendenti. In primo luogo, il lavoratore autonomo deve utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità al Titolo III del D.Lgs. 81/2008, ovvero quelle che soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea di prodotto (marcatura CE), che siano state sottoposte alle verifiche periodiche obbligatorie ove previste (es. apparecchi di sollevamento) e che vengano utilizzate secondo le istruzioni del fabbricante. In secondo luogo, deve munirsi di DPI idonei ai rischi connessi all'attività svolta e utilizzarli in modo corretto e continuativo laddove necessario: non è sufficiente possedere i dispositivi, occorre indossarli e mantenerli efficienti. Il comma 2 dell'art. 21 prevede inoltre la facoltà — non l'obbligo — per i lavoratori autonomi di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specificamente incentrati sui rischi propri delle attività svolte, a proprie spese e autonoma organizzazione. A questi obblighi si aggiunge, nei cantieri e in tutti i contesti di appalto, quello di munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità (art. 21, comma 1, lett. c). Le violazioni di questi obblighi espongono il lavoratore autonomo alle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 60 del D.Lgs. 81/2008.
Quando il committente deve "coordinare" il lavoratore autonomo? (art. 26 D.Lgs. 81/08)
L'obbligo di coordinamento da parte del committente scatta ogni volta che un lavoratore autonomo opera all'interno della sua azienda o unità produttiva, nell'ambito di un contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione. L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro committente una serie articolata di obblighi. In primo luogo, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, effettuata attraverso l'acquisizione di documentazione idonea (es. visura camerale, iscrizione agli albi, certificazioni, attestati di formazione) e non limitata alla semplice autodichiarazione. In secondo luogo, il committente deve fornire al lavoratore autonomo informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nel proprio ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. In terzo luogo, il committente è tenuto a promuovere la cooperazione e il coordinamento con il lavoratore autonomo per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Questo coordinamento deve essere documentato e può richiedere riunioni di coordinamento, sopralluoghi congiunti e scambio di documentazione tecnica. L'art. 26 non si applica ai contratti di fornitura di beni e servizi non rientranti nel perimetro dell'appalto tipico (art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008), né ai lavori in cantiere (disciplinati dagli artt. 88 e ss.). Il mancato adempimento degli obblighi di coordinamento espone il committente alle sanzioni penali previste dall'art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. 81/2008.
Il DUVRI si applica anche quando ci sono lavoratori autonomi?
Sì. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, deve essere elaborato dal committente ogniqualvolta affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva, nel caso in cui vi siano interferenze tra le attività dei diversi soggetti. Il DUVRI non è redatto solo in presenza di imprese con dipendenti: anche il singolo lavoratore autonomo che opera nell'ambiente di lavoro del committente genera interferenze che devono essere identificate, valutate e gestite. Il documento deve contenere: l'indicazione delle misure adottate per eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza; la stima dei costi della sicurezza per le interferenze, che devono essere indicati nel contratto d'appalto e non possono essere soggetti a ribasso d'asta. Fanno eccezione i contratti pubblici di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno (sempreché non comportino rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di amianto). La circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 2012 ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi sull'applicazione del DUVRI, confermando che il concetto di "interferenza" va inteso in senso ampio e include anche le situazioni in cui il lavoratore autonomo è l'unico soggetto esterno operante nell'azienda committente.
L'artigiano con dipendenti deve fare il DVR? Dalla prima assunzione?
Assolutamente sì. Non appena l'artigiano effettua la prima assunzione di un lavoratore subordinato, anche se a tempo parziale o con contratto di apprendistato, diventa "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, e su di lui ricadono tutti gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, tra i quali la redazione del DVR costituisce il fulcro dell'intero sistema prevenzionistico. Il DVR deve essere redatto in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, ove previsto, con il medico competente, prima che il lavoratore inizi la propria attività; non è ammesso alcun termine di tolleranza o regime transitorio. L'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, specificando che essa deve essere effettuata tenendo conto di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, inclusi quelli connessi allo specifico tipo di attività artigianale (rischi meccanici, chimici, da rumore, da vibrazioni, ergonomici, ecc.). Nelle imprese fino a dieci lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti dell'RSPP (art. 34 D.Lgs. 81/2008), previa frequenza di un corso di formazione di 16 ore per attività a basso rischio, attestato e aggiornato quinquennalmente. Anche la nomina del medico competente e l'istituzione della sorveglianza sanitaria diventano obbligatorie non appena l'artigiano supera la soglia del datore di lavoro e svolta attività comportanti rischi per la salute dei propri lavoratori. Il mancato adempimento dell'obbligo del DVR è sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457 a 4.914 euro (art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008).
Come si valuta il rischio per un lavoratore autonomo che lavora in ambienti del committente?
La valutazione del rischio per il lavoratore autonomo che opera negli spazi del committente è un processo che coinvolge entrambi i soggetti e si articola su due livelli distinti ma complementari. Il committente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, deve fornire al lavoratore autonomo informazioni complete sui rischi specifici esistenti nel proprio ambiente di lavoro, sulle misure di prevenzione adottate e sulle procedure di emergenza, anche attraverso consegna di documentazione tecnica (estratti del DVR, planimetrie, schede dei rischi presenti). Il lavoratore autonomo, dal canto suo, deve valutare autonomamente i rischi connessi alla propria attività lavorativa specifica, tenendo conto dei rischi introdotti nell'ambiente del committente e di quelli che potrebbero derivare dall'interazione con le attività già presenti (rischi da interferenza). In concreto, il processo di valutazione del rischio "incrociato" deve considerare: (1) i rischi preesistenti nell'ambiente del committente (rumore, sostanze chimiche, movimentazione carichi, rischio biologico, ecc.); (2) i rischi introdotti dalla specifica attività del lavoratore autonomo (es. uso di fiamma libera, vibrazioni, polveri); (3) i rischi da interferenza tra le due attività (es. incroci di percorsi, uso condiviso di impianti); (4) le misure di prevenzione e protezione concordate tra le parti e formalizzate nel DUVRI. La circolare MLSPS n. 10/2012 ha precisato che la valutazione dei rischi da interferenza deve essere documentata anche quando il lavoratore autonomo è l'unico soggetto esterno, salvo le eccezioni previste dall'art. 26, comma 3-bis. Per lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento si applicano le disposizioni specifiche del D.P.R. 177/2011.
Il lavoratore autonomo in cantiere: quali adempimenti specifici? (coordinatore per la sicurezza, POS)
Nei cantieri temporanei o mobili la disciplina applicabile al lavoratore autonomo è quella del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (artt. 88-101), che costituisce una normativa speciale rispetto alle disposizioni generali. Il lavoratore autonomo che opera in un cantiere soggetto all'obbligo di notifica preliminare (lavori che superino determinate soglie di uomini-giorno o che comportino lavori particolarmente pericolosi ex Allegato XI) è soggetto alla supervisione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Il CSE ha il potere di verificare la corretta attuazione delle misure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte di tutti i soggetti presenti in cantiere, inclusi i lavoratori autonomi (art. 92, comma 1, D.Lgs. 81/2008); in caso di gravi inosservanze può adottare provvedimenti fino alla sospensione delle attività. Quanto al Piano Operativo di Sicurezza (POS), la sua redazione è obbligatoria per le imprese esecutrici ma non per i lavoratori autonomi in quanto tali; tuttavia, se il lavoratore autonomo opera all'interno di un subappalto o è assimilato a un'impresa esecutrice (ad esempio perché impiega lavoratori a progetto o altri collaboratori), potrebbe essere tenuto alla redazione del POS sulla base della valutazione del coordinatore. Il lavoratore autonomo in cantiere deve in ogni caso: rispettare il PSC; esporre la tessera di riconoscimento (art. 21, comma 1, lett. c); utilizzare le attrezzature conformi alle norme di sicurezza; indossare i DPI previsti dal PSC e imposti dalla natura dei lavori; segnalare immediatamente al CSE o al datore di lavoro committente eventuali condizioni di pericolo. L'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 specifica che il PSC deve indicare anche le misure di prevenzione e protezione applicabili ai lavoratori autonomi.
Sanzioni per lavoratori autonomi che non usano i DPI o non rispettano le norme del committente
Il regime sanzionatorio applicabile al lavoratore autonomo che viola gli obblighi di sicurezza è disciplinato principalmente dall'art. 60 del D.Lgs. 81/2008, il quale rinvia specificamente alle violazioni dell'art. 21. In particolare: la mancata utilizzazione di attrezzature conformi ai requisiti del Titolo III e la mancata dotazione o mancato uso dei DPI sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro; la mancanza della tessera di riconoscimento nei cantieri è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascuna violazione. Tali sanzioni, sebbene di entità relativamente contenuta, sono applicate dall'organo di vigilanza (ASL/ARPA o Ispettorato del Lavoro) a seguito di ispezione o a seguito di infortuni. Sul piano del diritto civile, il lavoratore autonomo che causi un infortunio a se stesso o a terzi per colpa propria — omessa adozione di DPI, utilizzo di attrezzature non conformi, violazione delle prescrizioni del committente o del CSE — risponde dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai soggetti lesi, ai sensi degli artt. 2043 e 2087 c.c. Se il committente ha fornito istruzioni specifiche e il lavoratore autonomo le ha deliberatamente disattese, la responsabilità si concentra su quest'ultimo; se invece il committente non ha adempiuto agli obblighi di informazione e coordinamento di cui all'art. 26, la responsabilità è condivisa. In cantiere, il mancato rispetto delle misure previste dal PSC o delle disposizioni del CSE può comportare l'allontanamento del lavoratore autonomo dal cantiere stesso e la segnalazione alla stazione appaltante. In caso di infortuni mortali o gravi lesioni, le responsabilità penali ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. possono essere estese anche al lavoratore autonomo che abbia agito con negligenza, imprudenza o imperizia nella gestione dei propri rischi.
Fonti normative
Art. 21 D.Lgs. 81/08 — Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 26 D.Lgs. 81/08 — Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera
Art. 28–29 D.Lgs. 81/08 — Valutazione dei rischi e DVR
Art. 34 D.Lgs. 81/08 — Svolgimento diretto dei compiti di RSPP
Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni a carico del datore di lavoro
Art. 60 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni a carico dei lavoratori autonomi
Artt. 88–101 D.Lgs. 81/08 — Cantieri temporanei o mobili
Circolare MLSPS n. 10/2012 — Chiarimenti su DUVRI e interferenze
D.P.R. 177/2011 — Ambienti confinati o sospetti di inquinamento
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