FAQ Acquisto e Messa in Servizio di Attrezzatura Usata
Risposte alle domande più frequenti sulla messa in servizio di attrezzature e macchine usate: verifica della marcatura CE, requisiti per macchine ante-1996, attestazione di conformità e perizia tecnica, responsabilità del venditore e del datore di lavoro acquirente, obblighi per macchine importate da paesi extra-UE e differenza tra immissione sul mercato e messa in servizio.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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L'acquisto e la messa in servizio di attrezzature usate comportano obblighi di verifica specifici in capo al datore di lavoro acquirente, indipendentemente dalla conformità dichiarata dal venditore. Ti supportiamo nella verifica documentale, nella redazione o acquisizione delle perizie tecniche di conformità e nell'aggiornamento del DVR con le nuove attrezzature.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili tecnici che acquistano macchinari e attrezzature usate, con riferimento al D.Lgs. 81/08 artt. 69-73 e Allegati V, VI e VII, alla Direttiva 2006/42/CE sul macchinario e al Regolamento UE 2023/1230.
Domande frequenti sulla messa in servizio di attrezzature usateFAQ
Una macchina comprata usata senza marcatura CE può essere messa in funzione?
La risposta dipende in modo determinante dalla data di fabbricazione della macchina rispetto all'entrata in vigore della Direttiva Macchine in Italia. Il DPR 459/1996 ha recepito la Direttiva 98/37/CE (e la precedente 89/392/CEE), rendendo obbligatoria la marcatura CE per le macchine immesse per la prima volta sul mercato italiano dal 21 settembre 1996. Le macchine costruite e immesse sul mercato prima di tale data — le cosiddette "macchine ante-direttiva" o "ante-1996" — non erano soggette all'obbligo di marcatura CE e possono essere legittimamente rimesse in servizio, a condizione che rispettino i requisiti minimi di sicurezza stabiliti dall'Allegato V del D.Lgs. 81/08 e siano conformi alle eventuali disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto applicabili (art. 70, comma 1, D.Lgs. 81/08).
Per le macchine costruite dopo il 21 settembre 1996, la marcatura CE è obbligatoria. L'assenza di marcatura CE su una macchina post-1996 indica che la macchina non è stata legalmente immessa sul mercato europeo, oppure che la marcatura è stata rimossa o che si tratta di una macchina importata da paesi extra-UE senza essere stata adeguatamente conformata alle Direttive europee.
Il datore di lavoro che acquista una macchina usata deve compiere le seguenti verifiche prima della messa in servizio:
- Verificare la data di fabbricazione (targa dati o documentazione tecnica) e la presenza della marcatura CE per le macchine post-1996;
- Per le macchine ante-1996: verificare la conformità all'Allegato V del D.Lgs. 81/08 attraverso un'ispezione tecnica documentata;
- Richiedere e conservare la documentazione tecnica disponibile: libretto d'uso e manutenzione, schemi elettrici e idraulici, registro delle manutenzioni effettuate;
- Verificare l'assenza di modifiche non documentate che potrebbero aver alterato le caratteristiche di sicurezza originarie;
- Valutare lo stato di usura e manutenzione dei dispositivi di sicurezza (ripari fissi e mobili, dispositivi di arresto di emergenza, dispositivi di protezione della presenza).
In ogni caso, il datore di lavoro acquirente è responsabile della sicurezza dell'attrezzatura nel momento in cui la mette in servizio (art. 70, D.Lgs. 81/08) e non può trasferire tale responsabilità integralmente al venditore.
Cosa si intende per "attestazione di conformità" per macchine usate prive di documentazione?
L'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari (cioè le macchine ante-1996 o le macchine che per qualsiasi motivo siano prive di documentazione di conformità) devono essere conformi ai requisiti dell'Allegato V. Il medesimo articolo, al comma 3, prevede la possibilità di richiedere all'INAIL — tramite procedure specifiche — supporto tecnico per la verifica.
Nella pratica, quando un datore di lavoro acquista una macchina usata priva della dichiarazione CE di conformità (per le macchine post-1996) o priva di qualunque documentazione tecnica (per macchine ante-1996), il percorso più solido è quello della perizia tecnica di conformità, redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo professionale e abilitato per il settore meccanico/impiantistico.
La perizia tecnica di conformità è un documento tecnico-legale che attesta:
- Lo stato di conservazione e manutenzione della macchina al momento dell'ispezione;
- La conformità (o la non conformità con indicazione degli interventi necessari) ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08;
- Per le macchine post-1996 in cui la dichiarazione CE originale è andata perduta: la valutazione della conformità originaria e della persistenza dei requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 2006/42/CE (o del Regolamento UE 2023/1230 per le macchine immesse sul mercato dopo il 14 gennaio 2027).
La perizia non sostituisce la dichiarazione CE di conformità del fabbricante originario, ma costituisce evidenza documentale del processo di valutazione del rischio compiuto dal datore di lavoro acquirente e riduce significativamente l'esposizione a responsabilità in caso di infortuni. Il professionista che redige la perizia si assume la responsabilità civile e penale per le valutazioni espresse nel documento.
È importante che la perizia sia redatta prima della messa in servizio e che gli eventuali interventi di adeguamento indicati dal perito siano eseguiti e documentati prima dell'utilizzo dell'attrezzatura.
Il venditore di una macchina usata ha responsabilità per la sicurezza verso l'acquirente?
La responsabilità per la sicurezza delle macchine usate si distribuisce tra venditore e acquirente in modo complesso, con un sistema di responsabilità che non si "trasferisce" integralmente con la vendita ma permane parzialmente in capo a entrambi i soggetti.
Il venditore (persona fisica o giuridica) ha responsabilità in relazione a:
- Dichiarazioni rese nel contratto di vendita: se il venditore dichiara che la macchina è conforme alle normative di sicurezza vigenti o che possiede determinate caratteristiche tecniche e tali dichiarazioni risultano false, risponde per dolo o colpa contrattuale e/o extracontrattuale (art. 1490 c.c., garanzia per vizi occulti; art. 2043 c.c., responsabilità aquiliana);
- Vizi occulti: il venditore risponde per i vizi della cosa venduta che rendano l'attrezzatura inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, purché tali vizi non fossero conoscibili dall'acquirente con l'ordinaria diligenza (art. 1490-1495 c.c.);
- Eventuali modifiche eseguite dal venditore durante il periodo di utilizzo: se il venditore ha apportato modifiche alla macchina che ne hanno alterato le caratteristiche di sicurezza originarie, ne risponde come "fabbricante" ai sensi della Direttiva 2006/42/CE (art. 2, lett. i), che include chi modifica sostanzialmente una macchina).
L'acquirente-datore di lavoro, a partire dal momento in cui mette in servizio la macchina, assume piena responsabilità per la sicurezza dell'attrezzatura nei confronti dei propri lavoratori ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 81/08. Questa responsabilità non può essere delegata o trasferita al venditore.
Per ridurre il rischio di controversie, è buona pratica:
- Inserire nel contratto di vendita una clausola che certifichi lo stato della macchina alla data di trasferimento, con allegata documentazione tecnica disponibile;
- Far redigere una perizia tecnica di stato sullo stato della macchina prima del trasferimento;
- Documentare le verifiche effettuate prima della messa in servizio, anche attraverso una checklist firmata dal responsabile tecnico dell'acquirente.
Quali verifiche deve fare il datore di lavoro prima di mettere in servizio un'attrezzatura usata?
Il D.Lgs. 81/08, artt. 69-73 e Allegati V, VI e VII, definisce il quadro degli obblighi del datore di lavoro in materia di attrezzature di lavoro, comprese quelle acquistate usate. Le verifiche pre-messa in servizio devono essere documentate e devono dimostrare che il datore di lavoro ha esercitato la dovuta diligenza nella valutazione della sicurezza dell'attrezzatura.
La checklist di verifica deve comprendere:
1. Verifica documentale:
- Presenza e validità della dichiarazione CE di conformità e del manuale d'uso e manutenzione (per macchine post-21/09/1996);
- Per macchine ante-1996: verifica della conformità ai requisiti minimi dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08;
- Registro delle manutenzioni periodiche e straordinarie eseguite;
- Verbali di eventuali verifiche periodiche obbligatorie (per attrezzature soggette all'Allegato VII: gru, carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, apparecchi di sollevamento, ecc.);
- Eventuale perizia tecnica di conformità se la documentazione originaria è mancante o incompleta.
2. Verifica fisica dell'attrezzatura:
- Integrità e funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza: ripari fissi e mobili, dispositivi di interblocco, arresti di emergenza (fungo rosso), dispositivi di sicurezza contro avviamenti accidentali;
- Stato di usura dei componenti meccanici soggetti a usura (catene, cinghie, cuscinetti, elementi di trasmissione del moto);
- Integrità dell'impianto elettrico: cablaggio, connettori, trecce di messa a terra, efficienza degli interruttori di protezione;
- Funzionamento dell'impianto idraulico e/o pneumatico: assenza di perdite, efficienza delle valvole di sicurezza e di sovrapressione;
- Leggibilità e completezza di tutta la segnaletica di sicurezza affissa alla macchina.
3. Verifica dell'idoneità all'uso previsto:
- Valutazione della compatibilità dell'attrezzatura con il processo lavorativo in cui sarà inserita;
- Valutazione delle eventuali interferenze con altre attrezzature o con l'ambiente di lavoro;
- Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con l'inclusione dell'attrezzatura.
4. Formazione dei lavoratori:
- Prima della messa in servizio, i lavoratori che utilizzeranno l'attrezzatura devono ricevere formazione specifica ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 81/08 (informazione, formazione e addestramento sull'uso dell'attrezzatura);
- Per attrezzature speciali (piattaforme di lavoro elevabili, gru, carrelli elevatori): la formazione deve seguire i requisiti dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.
Le macchine usate importate da fuori UE hanno requisiti aggiuntivi?
Sì. L'importazione di macchine usate da paesi extra-UE comporta una serie di obblighi aggiuntivi rispetto all'acquisto di macchine usate già presenti nel mercato europeo, poiché l'importatore assume la qualifica giuridica di "fabbricante" ai fini della Direttiva 2006/42/CE sul macchinario (e del futuro Regolamento UE 2023/1230 sul macchinario, applicabile a partire dal 14 gennaio 2027).
L'art. 2, lett. i) della Direttiva 2006/42/CE e l'art. 4, par. 4, del Regolamento UE 2023/1230 stabiliscono che l'importatore — il soggetto stabilito nell'UE che immette sul mercato europeo una macchina proveniente da un paese terzo — è responsabile della conformità della macchina alla Direttiva/Regolamento, esattamente come il fabbricante originario.
In pratica, l'importatore di una macchina usata da fuori UE deve:
1. Adempimenti doganali e di conformità:
- Procedura di sdoganamento con classificazione doganale corretta della macchina;
- Valutazione della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 2006/42/CE;
- Eventuale adeguamento tecnico della macchina per renderla conforme, se necessario;
- Redazione o acquisizione della documentazione tecnica costruttiva (fascicolo tecnico), se non disponibile nella documentazione originaria.
2. Marcatura CE e dichiarazione di conformità:
- L'importatore deve apporre la marcatura CE e redigere la dichiarazione CE di conformità sotto la propria responsabilità, attestando la conformità della macchina alla Direttiva 2006/42/CE;
- Se la macchina rientra in una delle categorie di macchine particolarmente pericolose elencate nell'Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE (es. seghe circolari, presse, robot industriali, ecc.), la conformità deve essere certificata da un Organismo Notificato (ON) accreditato.
3. Messa in servizio:
- Dopo la marcatura CE e la redazione della dichiarazione di conformità, la macchina può essere messa in servizio nel rispetto degli artt. 69-73 del D.Lgs. 81/08, con le stesse verifiche previste per qualsiasi altra attrezzatura;
- Se la macchina è costruita prima dell'entrata in vigore della Direttiva Macchine nel paese di origine e non è mai stata immessa sul mercato europeo, l'importatore deve comunque garantirne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 2006/42/CE.
Il mancato rispetto di questi obblighi espone l'importatore a sanzioni amministrative e penali ai sensi del D.Lgs. 17/2010 (recepimento della Direttiva 2006/42/CE) e del D.Lgs. 81/08.
Qual è la differenza tra "messa in servizio" e "immissione sul mercato" di una macchina?
La distinzione tra "immissione sul mercato" e "messa in servizio" è fondamentale per comprendere la ripartizione delle responsabilità tra fabbricante e datore di lavoro acquirente nel quadro della Direttiva 2006/42/CE e del D.Lgs. 81/08.
"Immissione sul mercato" (art. 2, lett. h, Dir. 2006/42/CE; art. 2, par. 1, n. 10, Reg. UE 2023/1230): è il momento in cui una macchina — nuova o usata — viene resa disponibile per la prima volta sul mercato comunitario a titolo oneroso o gratuito, con l'obiettivo della distribuzione commerciale o dell'utilizzo. In pratica, l'immissione sul mercato avviene con la prima vendita, cessione o messa a disposizione della macchina nell'UE. Il fabbricante (o l'importatore, per le macchine extra-UE) è il responsabile dell'immissione sul mercato e deve garantire la conformità della macchina alle Direttive applicabili prima di tale momento.
"Messa in servizio" (art. 2, lett. k, Dir. 2006/42/CE; art. 2, par. 1, n. 12, Reg. UE 2023/1230): è il primo utilizzo nell'UE della macchina per lo scopo a cui è destinata. La messa in servizio avviene quando il datore di lavoro acquirente collega la macchina all'alimentazione, la installa nel processo produttivo e la utilizza per la prima volta. Il datore di lavoro è il responsabile della messa in servizio e deve verificare che la macchina sia conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 (artt. 69-73 e Allegati V, VI, VII) prima di avviarla.
Nei contesti pratici più frequenti:
- Quando un fabbricante produce una macchina nuova e la vende a un'azienda: la immette sul mercato (sua responsabilità) e il compratore la mette in servizio (responsabilità del datore di lavoro);
- Quando un'azienda vende una macchina usata a un'altra azienda: non c'è una nuova immissione sul mercato in senso proprio ai fini delle Direttive di prodotto (la macchina è già stata immessa), ma il datore di lavoro acquirente mette in servizio una macchina usata e deve rispettare l'art. 70 D.Lgs. 81/08;
- Quando un importatore extra-UE porta nell'UE una macchina usata: si configura una nuova immissione sul mercato (l'importatore diventa il "fabbricante" ai fini della Direttiva), e il successivo utilizzo da parte del datore di lavoro costituisce la messa in servizio.
L'art. 70 del D.Lgs. 81/08 riassume chiaramente questo schema: "Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto". Il datore di lavoro è quindi tenuto a verificare, al momento della messa in servizio, la conformità dell'attrezzatura — indipendentemente dal fatto che la conformità sia stata o meno garantita dal fabbricante originario.
Una macchina comprata usata senza marcatura CE può essere messa in funzione?
La risposta dipende in modo determinante dalla data di fabbricazione della macchina rispetto all'entrata in vigore della Direttiva Macchine in Italia. Il DPR 459/1996 ha recepito la Direttiva 98/37/CE (e la precedente 89/392/CEE), rendendo obbligatoria la marcatura CE per le macchine immesse per la prima volta sul mercato italiano dal 21 settembre 1996. Le macchine costruite e immesse sul mercato prima di tale data — le cosiddette "macchine ante-direttiva" o "ante-1996" — non erano soggette all'obbligo di marcatura CE e possono essere legittimamente rimesse in servizio, a condizione che rispettino i requisiti minimi di sicurezza stabiliti dall'Allegato V del D.Lgs. 81/08 e siano conformi alle eventuali disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto applicabili (art. 70, comma 1, D.Lgs. 81/08).
Per le macchine costruite dopo il 21 settembre 1996, la marcatura CE è obbligatoria. L'assenza di marcatura CE su una macchina post-1996 indica che la macchina non è stata legalmente immessa sul mercato europeo, oppure che la marcatura è stata rimossa o che si tratta di una macchina importata da paesi extra-UE senza essere stata adeguatamente conformata alle Direttive europee.
Il datore di lavoro che acquista una macchina usata deve compiere le seguenti verifiche prima della messa in servizio:
- Verificare la data di fabbricazione (targa dati o documentazione tecnica) e la presenza della marcatura CE per le macchine post-1996;
- Per le macchine ante-1996: verificare la conformità all'Allegato V del D.Lgs. 81/08 attraverso un'ispezione tecnica documentata;
- Richiedere e conservare la documentazione tecnica disponibile: libretto d'uso e manutenzione, schemi elettrici e idraulici, registro delle manutenzioni effettuate;
- Verificare l'assenza di modifiche non documentate che potrebbero aver alterato le caratteristiche di sicurezza originarie;
- Valutare lo stato di usura e manutenzione dei dispositivi di sicurezza (ripari fissi e mobili, dispositivi di arresto di emergenza, dispositivi di protezione della presenza).
In ogni caso, il datore di lavoro acquirente è responsabile della sicurezza dell'attrezzatura nel momento in cui la mette in servizio (art. 70, D.Lgs. 81/08) e non può trasferire tale responsabilità integralmente al venditore.
Cosa si intende per "attestazione di conformità" per macchine usate prive di documentazione?
L'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari (cioè le macchine ante-1996 o le macchine che per qualsiasi motivo siano prive di documentazione di conformità) devono essere conformi ai requisiti dell'Allegato V. Il medesimo articolo, al comma 3, prevede la possibilità di richiedere all'INAIL — tramite procedure specifiche — supporto tecnico per la verifica.
Nella pratica, quando un datore di lavoro acquista una macchina usata priva della dichiarazione CE di conformità (per le macchine post-1996) o priva di qualunque documentazione tecnica (per macchine ante-1996), il percorso più solido è quello della perizia tecnica di conformità, redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo professionale e abilitato per il settore meccanico/impiantistico.
La perizia tecnica di conformità è un documento tecnico-legale che attesta:
- Lo stato di conservazione e manutenzione della macchina al momento dell'ispezione;
- La conformità (o la non conformità con indicazione degli interventi necessari) ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08;
- Per le macchine post-1996 in cui la dichiarazione CE originale è andata perduta: la valutazione della conformità originaria e della persistenza dei requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 2006/42/CE (o del Regolamento UE 2023/1230 per le macchine immesse sul mercato dopo il 14 gennaio 2027).
La perizia non sostituisce la dichiarazione CE di conformità del fabbricante originario, ma costituisce evidenza documentale del processo di valutazione del rischio compiuto dal datore di lavoro acquirente e riduce significativamente l'esposizione a responsabilità in caso di infortuni. Il professionista che redige la perizia si assume la responsabilità civile e penale per le valutazioni espresse nel documento.
È importante che la perizia sia redatta prima della messa in servizio e che gli eventuali interventi di adeguamento indicati dal perito siano eseguiti e documentati prima dell'utilizzo dell'attrezzatura.
Il venditore di una macchina usata ha responsabilità per la sicurezza verso l'acquirente?
La responsabilità per la sicurezza delle macchine usate si distribuisce tra venditore e acquirente in modo complesso, con un sistema di responsabilità che non si "trasferisce" integralmente con la vendita ma permane parzialmente in capo a entrambi i soggetti.
Il venditore (persona fisica o giuridica) ha responsabilità in relazione a:
- Dichiarazioni rese nel contratto di vendita: se il venditore dichiara che la macchina è conforme alle normative di sicurezza vigenti o che possiede determinate caratteristiche tecniche e tali dichiarazioni risultano false, risponde per dolo o colpa contrattuale e/o extracontrattuale (art. 1490 c.c., garanzia per vizi occulti; art. 2043 c.c., responsabilità aquiliana);
- Vizi occulti: il venditore risponde per i vizi della cosa venduta che rendano l'attrezzatura inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, purché tali vizi non fossero conoscibili dall'acquirente con l'ordinaria diligenza (art. 1490-1495 c.c.);
- Eventuali modifiche eseguite dal venditore durante il periodo di utilizzo: se il venditore ha apportato modifiche alla macchina che ne hanno alterato le caratteristiche di sicurezza originarie, ne risponde come "fabbricante" ai sensi della Direttiva 2006/42/CE (art. 2, lett. i), che include chi modifica sostanzialmente una macchina).
L'acquirente-datore di lavoro, a partire dal momento in cui mette in servizio la macchina, assume piena responsabilità per la sicurezza dell'attrezzatura nei confronti dei propri lavoratori ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 81/08. Questa responsabilità non può essere delegata o trasferita al venditore.
Per ridurre il rischio di controversie, è buona pratica:
- Inserire nel contratto di vendita una clausola che certifichi lo stato della macchina alla data di trasferimento, con allegata documentazione tecnica disponibile;
- Far redigere una perizia tecnica di stato sullo stato della macchina prima del trasferimento;
- Documentare le verifiche effettuate prima della messa in servizio, anche attraverso una checklist firmata dal responsabile tecnico dell'acquirente.
Quali verifiche deve fare il datore di lavoro prima di mettere in servizio un'attrezzatura usata?
Il D.Lgs. 81/08, artt. 69-73 e Allegati V, VI e VII, definisce il quadro degli obblighi del datore di lavoro in materia di attrezzature di lavoro, comprese quelle acquistate usate. Le verifiche pre-messa in servizio devono essere documentate e devono dimostrare che il datore di lavoro ha esercitato la dovuta diligenza nella valutazione della sicurezza dell'attrezzatura.
La checklist di verifica deve comprendere:
1. Verifica documentale:
- Presenza e validità della dichiarazione CE di conformità e del manuale d'uso e manutenzione (per macchine post-21/09/1996);
- Per macchine ante-1996: verifica della conformità ai requisiti minimi dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08;
- Registro delle manutenzioni periodiche e straordinarie eseguite;
- Verbali di eventuali verifiche periodiche obbligatorie (per attrezzature soggette all'Allegato VII: gru, carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, apparecchi di sollevamento, ecc.);
- Eventuale perizia tecnica di conformità se la documentazione originaria è mancante o incompleta.
2. Verifica fisica dell'attrezzatura:
- Integrità e funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza: ripari fissi e mobili, dispositivi di interblocco, arresti di emergenza (fungo rosso), dispositivi di sicurezza contro avviamenti accidentali;
- Stato di usura dei componenti meccanici soggetti a usura (catene, cinghie, cuscinetti, elementi di trasmissione del moto);
- Integrità dell'impianto elettrico: cablaggio, connettori, trecce di messa a terra, efficienza degli interruttori di protezione;
- Funzionamento dell'impianto idraulico e/o pneumatico: assenza di perdite, efficienza delle valvole di sicurezza e di sovrapressione;
- Leggibilità e completezza di tutta la segnaletica di sicurezza affissa alla macchina.
3. Verifica dell'idoneità all'uso previsto:
- Valutazione della compatibilità dell'attrezzatura con il processo lavorativo in cui sarà inserita;
- Valutazione delle eventuali interferenze con altre attrezzature o con l'ambiente di lavoro;
- Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con l'inclusione dell'attrezzatura.
4. Formazione dei lavoratori:
- Prima della messa in servizio, i lavoratori che utilizzeranno l'attrezzatura devono ricevere formazione specifica ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 81/08 (informazione, formazione e addestramento sull'uso dell'attrezzatura);
- Per attrezzature speciali (piattaforme di lavoro elevabili, gru, carrelli elevatori): la formazione deve seguire i requisiti dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.
Le macchine usate importate da fuori UE hanno requisiti aggiuntivi?
Sì. L'importazione di macchine usate da paesi extra-UE comporta una serie di obblighi aggiuntivi rispetto all'acquisto di macchine usate già presenti nel mercato europeo, poiché l'importatore assume la qualifica giuridica di "fabbricante" ai fini della Direttiva 2006/42/CE sul macchinario (e del futuro Regolamento UE 2023/1230 sul macchinario, applicabile a partire dal 14 gennaio 2027).
L'art. 2, lett. i) della Direttiva 2006/42/CE e l'art. 4, par. 4, del Regolamento UE 2023/1230 stabiliscono che l'importatore — il soggetto stabilito nell'UE che immette sul mercato europeo una macchina proveniente da un paese terzo — è responsabile della conformità della macchina alla Direttiva/Regolamento, esattamente come il fabbricante originario.
In pratica, l'importatore di una macchina usata da fuori UE deve:
1. Adempimenti doganali e di conformità:
- Procedura di sdoganamento con classificazione doganale corretta della macchina;
- Valutazione della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 2006/42/CE;
- Eventuale adeguamento tecnico della macchina per renderla conforme, se necessario;
- Redazione o acquisizione della documentazione tecnica costruttiva (fascicolo tecnico), se non disponibile nella documentazione originaria.
2. Marcatura CE e dichiarazione di conformità:
- L'importatore deve apporre la marcatura CE e redigere la dichiarazione CE di conformità sotto la propria responsabilità, attestando la conformità della macchina alla Direttiva 2006/42/CE;
- Se la macchina rientra in una delle categorie di macchine particolarmente pericolose elencate nell'Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE (es. seghe circolari, presse, robot industriali, ecc.), la conformità deve essere certificata da un Organismo Notificato (ON) accreditato.
3. Messa in servizio:
- Dopo la marcatura CE e la redazione della dichiarazione di conformità, la macchina può essere messa in servizio nel rispetto degli artt. 69-73 del D.Lgs. 81/08, con le stesse verifiche previste per qualsiasi altra attrezzatura;
- Se la macchina è costruita prima dell'entrata in vigore della Direttiva Macchine nel paese di origine e non è mai stata immessa sul mercato europeo, l'importatore deve comunque garantirne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 2006/42/CE.
Il mancato rispetto di questi obblighi espone l'importatore a sanzioni amministrative e penali ai sensi del D.Lgs. 17/2010 (recepimento della Direttiva 2006/42/CE) e del D.Lgs. 81/08.
Qual è la differenza tra "messa in servizio" e "immissione sul mercato" di una macchina?
La distinzione tra "immissione sul mercato" e "messa in servizio" è fondamentale per comprendere la ripartizione delle responsabilità tra fabbricante e datore di lavoro acquirente nel quadro della Direttiva 2006/42/CE e del D.Lgs. 81/08.
"Immissione sul mercato" (art. 2, lett. h, Dir. 2006/42/CE; art. 2, par. 1, n. 10, Reg. UE 2023/1230): è il momento in cui una macchina — nuova o usata — viene resa disponibile per la prima volta sul mercato comunitario a titolo oneroso o gratuito, con l'obiettivo della distribuzione commerciale o dell'utilizzo. In pratica, l'immissione sul mercato avviene con la prima vendita, cessione o messa a disposizione della macchina nell'UE. Il fabbricante (o l'importatore, per le macchine extra-UE) è il responsabile dell'immissione sul mercato e deve garantire la conformità della macchina alle Direttive applicabili prima di tale momento.
"Messa in servizio" (art. 2, lett. k, Dir. 2006/42/CE; art. 2, par. 1, n. 12, Reg. UE 2023/1230): è il primo utilizzo nell'UE della macchina per lo scopo a cui è destinata. La messa in servizio avviene quando il datore di lavoro acquirente collega la macchina all'alimentazione, la installa nel processo produttivo e la utilizza per la prima volta. Il datore di lavoro è il responsabile della messa in servizio e deve verificare che la macchina sia conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 (artt. 69-73 e Allegati V, VI, VII) prima di avviarla.
Nei contesti pratici più frequenti:
- Quando un fabbricante produce una macchina nuova e la vende a un'azienda: la immette sul mercato (sua responsabilità) e il compratore la mette in servizio (responsabilità del datore di lavoro);
- Quando un'azienda vende una macchina usata a un'altra azienda: non c'è una nuova immissione sul mercato in senso proprio ai fini delle Direttive di prodotto (la macchina è già stata immessa), ma il datore di lavoro acquirente mette in servizio una macchina usata e deve rispettare l'art. 70 D.Lgs. 81/08;
- Quando un importatore extra-UE porta nell'UE una macchina usata: si configura una nuova immissione sul mercato (l'importatore diventa il "fabbricante" ai fini della Direttiva), e il successivo utilizzo da parte del datore di lavoro costituisce la messa in servizio.
L'art. 70 del D.Lgs. 81/08 riassume chiaramente questo schema: "Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto". Il datore di lavoro è quindi tenuto a verificare, al momento della messa in servizio, la conformità dell'attrezzatura — indipendentemente dal fatto che la conformità sia stata o meno garantita dal fabbricante originario.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 artt. 69-73 — uso delle attrezzature di lavoro
D.Lgs. 81/08 Allegato V — requisiti minimi di sicurezza delle attrezzature di lavoro
D.Lgs. 81/08 Allegato VI — disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
D.Lgs. 81/08 Allegato VII — attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche
Direttiva 2006/42/CE — Direttiva Macchine
Regolamento UE 2023/1230 — nuovo Regolamento Macchine (applicabile dal 14/01/2027)
DPR 459/1996 — recepimento Direttiva Macchine 98/37/CE in Italia