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Aggiornamento RSPP: Ogni Quanto e Quante Ore Servono?

Risposte alle domande più frequenti sulla periodicità e il monte ore dell'aggiornamento RSPP: Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, differenze per macrosettore di rischio, e-learning, sanzioni e documentazione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 impone al RSPP — sia esterno sia datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo — di aggiornarsi ogni cinque anni con un monte ore variabile da 6 a 14 ore in funzione del macrosettore ATECO. Il mancato aggiornamento espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08. Ti aiutiamo a pianificare e documentare l'aggiornamento nella tua realtà aziendale.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP interni ed esterni, consulenti della sicurezza e RLS in merito alla corretta gestione dell'obbligo di aggiornamento quinquennale del RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

Domande frequenti sull'aggiornamento RSPPFAQ

Ogni quanti anni deve aggiornarsi il RSPP?
L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016) stabilisce che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione — sia esso un professionista esterno che un dipendente interno — debba effettuare l'aggiornamento della propria formazione con cadenza quinquennale, ovvero ogni cinque anni dalla data di conseguimento dell'attestato del corso di formazione iniziale o dall'ultimo aggiornamento effettuato. Questo obbligo si applica tanto al RSPP designato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08 quanto al datore di lavoro che, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 34 dello stesso decreto, svolge direttamente il ruolo di RSPP. Il termine quinquennale decorre dalla data di rilascio dell'attestato del modulo formativo pertinente e non dalla data di nomina: ciò significa che, se il RSPP ha conseguito la formazione iniziale prima della nomina, il periodo di cinque anni si calcola comunque dalla data dell'attestato. È fondamentale pianificare l'aggiornamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza, poiché il D.Lgs. 81/08 non prevede periodi di grazia: il giorno successivo alla scadenza quinquennale il RSPP che non abbia ancora completato l'aggiornamento si trova formalmente in una situazione di non conformità, con le relative conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro che lo ha designato. Il rispetto della periodicità quinquennale deve essere dimostrato mediante attestato rilasciato dall'ente formatore accreditato, conservato nel fascicolo della formazione del lavoratore e del servizio di prevenzione e protezione.
Quante ore prevede l'aggiornamento RSPP per macrosettore a rischio basso, medio e alto?
L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 differenzia la durata dell'aggiornamento quinquennale in funzione del macrosettore ATECO di appartenenza dell'azienda e del livello di rischio ad esso associato. Per il macrosettore a rischio basso (es. commercio, alberghi, uffici, istruzione, attività finanziarie e assicurative — macrosettori 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dell'Accordo) l'aggiornamento ha una durata minima di 6 ore. Per il macrosettore a rischio medio (es. industria alimentare, industria leggera, industria tessile, attività estrattiva di tipo leggero — macrosettori 3 e 4 in alcune classificazioni) l'aggiornamento previsto è di almeno 10 ore. Per il macrosettore a rischio alto (es. costruzioni, industria chimica, siderurgia, lavorazione del legno, cave e miniere, trasporti, agricoltura — macrosettori 5 e 6 ad alto rischio dell'Accordo) l'aggiornamento richiesto è di almeno 14 ore. Quando un RSPP opera contestualmente in aziende appartenenti a macrosettori di rischio diverso, deve soddisfare il monte ore più elevato tra quelli applicabili. Le ore di aggiornamento possono essere suddivise in moduli tematici, purché nel quinquennio sia completato il monte ore complessivo previsto per il livello di rischio pertinente. Le attività formative di aggiornamento possono svolgersi anche in modalità non continua nell'arco del quinquennio: l'Accordo non impone che tutte le ore siano erogate in un unico corso o in un unico anno, ma occorre conservare l'evidenza di ogni singola attività frequentata.
Il datore di lavoro che fa il RSPP ha gli stessi obblighi di aggiornamento?
Sì. L'art. 34 del D.Lgs. 81/08 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di RSPP, ma esclusivamente nelle tipologie di aziende individuate nell'Allegato II al decreto (aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti, aziende agricole e zootecniche, aziende della pesca e alcune categorie del terziario, a seconda delle dimensioni), e a condizione che abbia frequentato uno specifico corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una volta conseguita la formazione iniziale, il datore di lavoro-RSPP è soggetto esattamente agli stessi obblighi di aggiornamento quinquennale previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 per i RSPP in senso tecnico. Il monte ore di aggiornamento è il medesimo già descritto in funzione del macrosettore ATECO: 6 ore per rischio basso, 10 ore per rischio medio, 14 ore per rischio alto. Il mancato aggiornamento del datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP determina le stesse conseguenze sanzionatorie previste per il RSPP esterno: venendo meno il requisito di legge che legittima il datore di lavoro ad assumere tale ruolo, l'azienda si troverebbe priva di un RSPP in possesso dei requisiti di legge, con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08. La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2012 ha chiarito che la formazione del datore di lavoro-RSPP deve essere svolta presso soggetti formatori accreditati o comunque riconosciuti dall'Accordo, e non può essere autodichiarata.
L'aggiornamento RSPP può svolgersi in e-learning? Quale percentuale?
L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 disciplina espressamente la possibilità di erogare la formazione e l'aggiornamento RSPP in modalità e-learning (formazione a distanza sincrona o asincrona), stabilendo tuttavia precise limitazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento specifici per RSPP, l'Accordo consente che l'intera durata dell'aggiornamento — indipendentemente dal macrosettore di rischio — possa essere svolta in modalità e-learning, a condizione che la piattaforma e i contenuti rispettino i requisiti tecnici e qualitativi indicati nell'allegato I dell'Accordo medesimo. I requisiti principali riguardano: la tracciabilità della fruizione da parte del discente (log di accesso, tempo effettivo di fruizione, superamento di verifiche di apprendimento intermedie e finale), la presenza di un tutor disponibile durante la fruizione, l'erogazione su piattafforma LMS (Learning Management System) conforme agli standard SCORM o equivalenti, e il rilascio di un attestato nominale con indicazione dei contenuti e del soggetto formatore. La verifica finale dell'apprendimento deve essere svolta in modalità sincrona (es. videoconferenza con esaminatore) oppure in presenza, per garantire l'identificazione del discente. È importante verificare che il soggetto erogatore sia accreditato dalla Regione o Provincia Autonoma di riferimento e che i contenuti siano aggiornati alla normativa vigente: un corso e-learning non aggiornato o privo dei requisiti tecnici non produce un attestato valido ai fini di legge.
Cosa succede se il RSPP non si aggiorna nei termini? Sanzioni art. 55 D.Lgs. 81/08
Il mancato aggiornamento del RSPP entro il termine quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 configura una violazione degli obblighi di legge che espone principalmente il datore di lavoro — e in misura diversa anche il RSPP stesso — a conseguenze di natura sanzionatoria e civilistica. Sotto il profilo penale-amministrativo, l'art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/08 sanziona il datore di lavoro che designa il RSPP senza il possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 (tra cui la formazione aggiornata) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro (importi aggiornati agli indici ISTAT vigenti). L'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 81/08 stabilisce infatti che le capacità e i requisiti del RSPP devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, con obbligo di aggiornamento periodico. Sotto il profilo civilistico, in caso di infortunio o malattia professionale, la mancata formazione aggiornata del RSPP può essere valorizzata in sede giudiziaria come elemento di colpa organizzativa del datore di lavoro, con conseguente aggravamento delle responsabilità risarcitorie. Infine, in caso di ispezione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o dell'ASL/ARPAT, l'assenza di un RSPP in possesso dei requisiti formativi aggiornati può determinare l'emissione di una prescrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 758/1994, con sospensione dell'attività in caso di inottemperanza nei casi più gravi.
Il corso di aggiornamento deve avvenire prima della scadenza o vale il principio 'entro'?
L'interpretazione del termine quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 è che l'aggiornamento debba essere completato — ovvero l'attestato definitivo debba essere acquisito — entro e non oltre la scadenza dei cinque anni dall'attestato di formazione precedente. Non esiste nella normativa vigente alcuna previsione di proroga automatica, tolleranza o 'finestra temporale' successiva alla scadenza: il giorno dopo la scadenza quinquennale il RSPP che non abbia ancora completato e attestato il percorso di aggiornamento si trova in una situazione di non conformità formale. Questo significa che è necessario pianificare l'iscrizione e la frequenza del corso di aggiornamento con largo anticipo rispetto alla scadenza, tenendo conto dei tempi di erogazione (specialmente per i corsi in presenza che hanno date calendarizzate), dei tempi di rilascio dell'attestato da parte dell'ente formatore e di eventuali ritardi amministrativi. La prassi consigliata è di avviare il percorso di aggiornamento almeno tre-sei mesi prima della scadenza, così da disporre dell'attestato valido prima del termine. Nei casi in cui il corso sia iniziato prima della scadenza ma non ancora completato alla data di scadenza, la valutazione della conformità è controversa: alcune interpretazioni regionali ammettono la regolarità purché il corso sia iniziato prima della scadenza e completato in tempi ragionevolmente brevi; tuttavia, per evitare contestazioni in caso di ispezione, è opportuno completare l'intero percorso formativo e ottenere l'attestato prima della data di scadenza del quinquennio.
Come si documenta l'aggiornamento RSPP nel fascicolo della formazione?
La corretta documentazione dell'aggiornamento RSPP è fondamentale sia per dimostrare la conformità normativa in caso di ispezione sia per la gestione del sistema di gestione della sicurezza aziendale (SGSL). Il fascicolo della formazione del RSPP deve contenere, con riferimento all'aggiornamento quinquennale: (1) l'attestato originale o copia conforme rilasciato dall'ente formatore accreditato, recante il nome e cognome del discente, la data di frequenza, i contenuti trattati, la durata in ore e la firma del responsabile scientifico o del direttore del corso; (2) il programma dettagliato del corso, per dimostrare che i contenuti sono conformi a quelli previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016; (3) il registro delle presenze o la documentazione di tracciamento (log LMS) in caso di e-learning, che comprovi l'effettiva fruizione da parte del discente; (4) il verbale o il certificato di superamento della verifica finale dell'apprendimento. Il fascicolo deve essere conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultimo aggiornamento, in modo da poter ricostruire l'intera storia formativa del RSPP per l'intero arco temporale di esercizio della funzione. In caso di cambio di datore di lavoro o di azienda, il RSPP ha diritto a ottenere copia del proprio fascicolo formativo. È buona prassi redigere anche un registro interno della formazione, aggiornato con ogni corso frequentato, che consenta di monitorare in modo sistematico le scadenze e di pianificare per tempo i rinnovi necessari.
Il RSPP esterno che lavora per più aziende deve fare un aggiornamento per ciascuna?
No. Il RSPP esterno — cioè il professionista o il lavoratore dipendente di un'altra impresa che svolge il ruolo di RSPP per conto di una o più aziende committenti in regime di incarico professionale o contrattuale — è soggetto a un unico obbligo di aggiornamento quinquennale, indipendentemente dal numero di aziende per cui svolge il ruolo. L'aggiornamento è personale e inerisce alla qualificazione professionale individuale del RSPP, non al singolo rapporto contrattuale con il datore di lavoro. Pertanto, un RSPP esterno che gestisce, ad esempio, quindici aziende clienti non deve frequentare quindici corsi di aggiornamento distinti: è sufficiente un unico percorso di aggiornamento quinquennale, della durata corrispondente al macrosettore di rischio più elevato tra quelli delle aziende per cui opera. Quest'ultimo aspetto è rilevante: se tra i clienti del RSPP esterno vi sono aziende di macrosettore ad alto rischio (es. costruzioni o chimica), l'aggiornamento dovrà avere una durata minima di 14 ore, anche qualora la maggior parte delle aziende clienti appartenesse a macrosettori a rischio basso o medio. L'attestato unico rilasciato al termine dell'aggiornamento è valido per tutti i rapporti professionali del RSPP e deve essere reso disponibile — su richiesta — a ciascun datore di lavoro committente, che è tenuto a verificare il possesso dei requisiti formativi aggiornati prima di procedere con la designazione o il rinnovo dell'incarico al RSPP esterno.

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Domande frequentiFAQ

Ogni quanti anni deve aggiornarsi il RSPP?
L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016) stabilisce che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione — sia esso un professionista esterno che un dipendente interno — debba effettuare l'aggiornamento della propria formazione con cadenza quinquennale, ovvero ogni cinque anni dalla data di conseguimento dell'attestato del corso di formazione iniziale o dall'ultimo aggiornamento effettuato. Questo obbligo si applica tanto al RSPP designato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08 quanto al datore di lavoro che, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 34 dello stesso decreto, svolge direttamente il ruolo di RSPP. Il termine quinquennale decorre dalla data di rilascio dell'attestato del modulo formativo pertinente e non dalla data di nomina: ciò significa che, se il RSPP ha conseguito la formazione iniziale prima della nomina, il periodo di cinque anni si calcola comunque dalla data dell'attestato. È fondamentale pianificare l'aggiornamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza, poiché il D.Lgs. 81/08 non prevede periodi di grazia: il giorno successivo alla scadenza quinquennale il RSPP che non abbia ancora completato l'aggiornamento si trova formalmente in una situazione di non conformità, con le relative conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro che lo ha designato. Il rispetto della periodicità quinquennale deve essere dimostrato mediante attestato rilasciato dall'ente formatore accreditato, conservato nel fascicolo della formazione del lavoratore e del servizio di prevenzione e protezione.
Quante ore prevede l'aggiornamento RSPP per macrosettore a rischio basso, medio e alto?
L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 differenzia la durata dell'aggiornamento quinquennale in funzione del macrosettore ATECO di appartenenza dell'azienda e del livello di rischio ad esso associato. Per il macrosettore a rischio basso (es. commercio, alberghi, uffici, istruzione, attività finanziarie e assicurative — macrosettori 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dell'Accordo) l'aggiornamento ha una durata minima di 6 ore. Per il macrosettore a rischio medio (es. industria alimentare, industria leggera, industria tessile, attività estrattiva di tipo leggero — macrosettori 3 e 4 in alcune classificazioni) l'aggiornamento previsto è di almeno 10 ore. Per il macrosettore a rischio alto (es. costruzioni, industria chimica, siderurgia, lavorazione del legno, cave e miniere, trasporti, agricoltura — macrosettori 5 e 6 ad alto rischio dell'Accordo) l'aggiornamento richiesto è di almeno 14 ore. Quando un RSPP opera contestualmente in aziende appartenenti a macrosettori di rischio diverso, deve soddisfare il monte ore più elevato tra quelli applicabili. Le ore di aggiornamento possono essere suddivise in moduli tematici, purché nel quinquennio sia completato il monte ore complessivo previsto per il livello di rischio pertinente. Le attività formative di aggiornamento possono svolgersi anche in modalità non continua nell'arco del quinquennio: l'Accordo non impone che tutte le ore siano erogate in un unico corso o in un unico anno, ma occorre conservare l'evidenza di ogni singola attività frequentata.
Il datore di lavoro che fa il RSPP ha gli stessi obblighi di aggiornamento?
Sì. L'art. 34 del D.Lgs. 81/08 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di RSPP, ma esclusivamente nelle tipologie di aziende individuate nell'Allegato II al decreto (aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti, aziende agricole e zootecniche, aziende della pesca e alcune categorie del terziario, a seconda delle dimensioni), e a condizione che abbia frequentato uno specifico corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una volta conseguita la formazione iniziale, il datore di lavoro-RSPP è soggetto esattamente agli stessi obblighi di aggiornamento quinquennale previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 per i RSPP in senso tecnico. Il monte ore di aggiornamento è il medesimo già descritto in funzione del macrosettore ATECO: 6 ore per rischio basso, 10 ore per rischio medio, 14 ore per rischio alto. Il mancato aggiornamento del datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP determina le stesse conseguenze sanzionatorie previste per il RSPP esterno: venendo meno il requisito di legge che legittima il datore di lavoro ad assumere tale ruolo, l'azienda si troverebbe priva di un RSPP in possesso dei requisiti di legge, con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08. La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2012 ha chiarito che la formazione del datore di lavoro-RSPP deve essere svolta presso soggetti formatori accreditati o comunque riconosciuti dall'Accordo, e non può essere autodichiarata.
L'aggiornamento RSPP può svolgersi in e-learning? Quale percentuale?
L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 disciplina espressamente la possibilità di erogare la formazione e l'aggiornamento RSPP in modalità e-learning (formazione a distanza sincrona o asincrona), stabilendo tuttavia precise limitazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento specifici per RSPP, l'Accordo consente che l'intera durata dell'aggiornamento — indipendentemente dal macrosettore di rischio — possa essere svolta in modalità e-learning, a condizione che la piattaforma e i contenuti rispettino i requisiti tecnici e qualitativi indicati nell'allegato I dell'Accordo medesimo. I requisiti principali riguardano: la tracciabilità della fruizione da parte del discente (log di accesso, tempo effettivo di fruizione, superamento di verifiche di apprendimento intermedie e finale), la presenza di un tutor disponibile durante la fruizione, l'erogazione su piattafforma LMS (Learning Management System) conforme agli standard SCORM o equivalenti, e il rilascio di un attestato nominale con indicazione dei contenuti e del soggetto formatore. La verifica finale dell'apprendimento deve essere svolta in modalità sincrona (es. videoconferenza con esaminatore) oppure in presenza, per garantire l'identificazione del discente. È importante verificare che il soggetto erogatore sia accreditato dalla Regione o Provincia Autonoma di riferimento e che i contenuti siano aggiornati alla normativa vigente: un corso e-learning non aggiornato o privo dei requisiti tecnici non produce un attestato valido ai fini di legge.
Cosa succede se il RSPP non si aggiorna nei termini? Sanzioni art. 55 D.Lgs. 81/08
Il mancato aggiornamento del RSPP entro il termine quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 configura una violazione degli obblighi di legge che espone principalmente il datore di lavoro — e in misura diversa anche il RSPP stesso — a conseguenze di natura sanzionatoria e civilistica. Sotto il profilo penale-amministrativo, l'art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/08 sanziona il datore di lavoro che designa il RSPP senza il possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 (tra cui la formazione aggiornata) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro (importi aggiornati agli indici ISTAT vigenti). L'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 81/08 stabilisce infatti che le capacità e i requisiti del RSPP devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, con obbligo di aggiornamento periodico. Sotto il profilo civilistico, in caso di infortunio o malattia professionale, la mancata formazione aggiornata del RSPP può essere valorizzata in sede giudiziaria come elemento di colpa organizzativa del datore di lavoro, con conseguente aggravamento delle responsabilità risarcitorie. Infine, in caso di ispezione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o dell'ASL/ARPAT, l'assenza di un RSPP in possesso dei requisiti formativi aggiornati può determinare l'emissione di una prescrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 758/1994, con sospensione dell'attività in caso di inottemperanza nei casi più gravi.
Il corso di aggiornamento deve avvenire prima della scadenza o vale il principio 'entro'?
L'interpretazione del termine quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 è che l'aggiornamento debba essere completato — ovvero l'attestato definitivo debba essere acquisito — entro e non oltre la scadenza dei cinque anni dall'attestato di formazione precedente. Non esiste nella normativa vigente alcuna previsione di proroga automatica, tolleranza o 'finestra temporale' successiva alla scadenza: il giorno dopo la scadenza quinquennale il RSPP che non abbia ancora completato e attestato il percorso di aggiornamento si trova in una situazione di non conformità formale. Questo significa che è necessario pianificare l'iscrizione e la frequenza del corso di aggiornamento con largo anticipo rispetto alla scadenza, tenendo conto dei tempi di erogazione (specialmente per i corsi in presenza che hanno date calendarizzate), dei tempi di rilascio dell'attestato da parte dell'ente formatore e di eventuali ritardi amministrativi. La prassi consigliata è di avviare il percorso di aggiornamento almeno tre-sei mesi prima della scadenza, così da disporre dell'attestato valido prima del termine. Nei casi in cui il corso sia iniziato prima della scadenza ma non ancora completato alla data di scadenza, la valutazione della conformità è controversa: alcune interpretazioni regionali ammettono la regolarità purché il corso sia iniziato prima della scadenza e completato in tempi ragionevolmente brevi; tuttavia, per evitare contestazioni in caso di ispezione, è opportuno completare l'intero percorso formativo e ottenere l'attestato prima della data di scadenza del quinquennio.
Come si documenta l'aggiornamento RSPP nel fascicolo della formazione?
La corretta documentazione dell'aggiornamento RSPP è fondamentale sia per dimostrare la conformità normativa in caso di ispezione sia per la gestione del sistema di gestione della sicurezza aziendale (SGSL). Il fascicolo della formazione del RSPP deve contenere, con riferimento all'aggiornamento quinquennale: (1) l'attestato originale o copia conforme rilasciato dall'ente formatore accreditato, recante il nome e cognome del discente, la data di frequenza, i contenuti trattati, la durata in ore e la firma del responsabile scientifico o del direttore del corso; (2) il programma dettagliato del corso, per dimostrare che i contenuti sono conformi a quelli previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016; (3) il registro delle presenze o la documentazione di tracciamento (log LMS) in caso di e-learning, che comprovi l'effettiva fruizione da parte del discente; (4) il verbale o il certificato di superamento della verifica finale dell'apprendimento. Il fascicolo deve essere conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultimo aggiornamento, in modo da poter ricostruire l'intera storia formativa del RSPP per l'intero arco temporale di esercizio della funzione. In caso di cambio di datore di lavoro o di azienda, il RSPP ha diritto a ottenere copia del proprio fascicolo formativo. È buona prassi redigere anche un registro interno della formazione, aggiornato con ogni corso frequentato, che consenta di monitorare in modo sistematico le scadenze e di pianificare per tempo i rinnovi necessari.
Il RSPP esterno che lavora per più aziende deve fare un aggiornamento per ciascuna?
No. Il RSPP esterno — cioè il professionista o il lavoratore dipendente di un'altra impresa che svolge il ruolo di RSPP per conto di una o più aziende committenti in regime di incarico professionale o contrattuale — è soggetto a un unico obbligo di aggiornamento quinquennale, indipendentemente dal numero di aziende per cui svolge il ruolo. L'aggiornamento è personale e inerisce alla qualificazione professionale individuale del RSPP, non al singolo rapporto contrattuale con il datore di lavoro. Pertanto, un RSPP esterno che gestisce, ad esempio, quindici aziende clienti non deve frequentare quindici corsi di aggiornamento distinti: è sufficiente un unico percorso di aggiornamento quinquennale, della durata corrispondente al macrosettore di rischio più elevato tra quelli delle aziende per cui opera. Quest'ultimo aspetto è rilevante: se tra i clienti del RSPP esterno vi sono aziende di macrosettore ad alto rischio (es. costruzioni o chimica), l'aggiornamento dovrà avere una durata minima di 14 ore, anche qualora la maggior parte delle aziende clienti appartenesse a macrosettori a rischio basso o medio. L'attestato unico rilasciato al termine dell'aggiornamento è valido per tutti i rapporti professionali del RSPP e deve essere reso disponibile — su richiesta — a ciascun datore di lavoro committente, che è tenuto a verificare il possesso dei requisiti formativi aggiornati prima di procedere con la designazione o il rinnovo dell'incarico al RSPP esterno.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 artt. 31-33 — Servizio di prevenzione e protezione
  • Art. 34 D.Lgs. 81/08 — Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP
  • Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni a carico del datore di lavoro
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Formazione e aggiornamento RSPP/ASPP
  • Circolare MLSPS 2012 — Chiarimenti sulla formazione del datore di lavoro-RSPP
  • D.Lgs. 758/1994 art. 20 — Prescrizione obbligatoria

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