Codice ATECO 2025
Il codice 30.11 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Spazi confinati: doppifondi, casse e compartimenti stagni
- Incendio ed esplosione durante lavori a caldo in compartimenti chiusi
- Cadute dall'alto da ponteggi, scafi e aperture
- Fumi di saldatura e solventi delle vernici in ambienti chiusi
- Carichi sospesi: blocchi e sezioni movimentati con gru
- Rumore e vibrazioni
- Amianto nelle riparazioni di navi costruite prima del divieto
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Lavori a caldo negli spazi chiusi
Le esplosioni e gli incendi nei cantieri navali avvengono quasi sempre durante saldature o tagli in compartimenti dove ci sono vapori di vernici o residui di combustibili. Prima di ogni lavoro a caldo serve la verifica dell'atmosfera e, quando previsto, il certificato del chimico di porto; ventilazione e monitoraggio continuano per tutta la durata del lavoro.
Appalti a cascata
Il committente principale deve verificare l'idoneità di ogni impresa, coordinare le attività per evitare interferenze (verniciatura e saldatura nello stesso compartimento) e assicurarsi che ogni lavoratore abbia la tessera di riconoscimento.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 30.11
- DVR e procedure per l'accesso e i lavori a caldo negli spazi confinati
- Certificato di non pericolosità per lavori a caldo rilasciato dal chimico di porto, nei casi previsti
- Per riparazioni e trasformazioni in ambito portuale, adempimenti del D.Lgs. 272/1999
- Coordinamento e verifica dell'idoneità delle numerose imprese in appalto (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
- Valutazione dei fumi di saldatura (classificati cancerogeni per l'uomo dalla IARC) e delle radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII Capo V D.Lgs. 81/2008)
- Verifiche periodiche di carriponte, gru e apparecchi di sollevamento (art. 71 e Allegato VII D.Lgs. 81/2008)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 2: 8 h; livello 3: 16 h | livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011) se pertinente
- Formazione e addestramento per l'uso di carriponte e gru; abilitazione per le gru nei casi previsti dall'Accordo Stato-Regioni
- Formazione per DPI anticaduta e piattaforme di lavoro elevabili
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 30.11: livello 2 o 3.
I cantieri navali rientrano nel DPR 151/2011 e richiedono almeno il livello 2; il livello 3 si applica nei casi previsti dall'Allegato III del DM 02/09/2021.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Capitaneria di porto
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Saldature in compartimenti dove si è appena verniciato
- Subappaltatori senza verifica dei requisiti