Profilo del codice ATECO 60.10
Il codice ATECO 60.10 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di trasmissioni radiofoniche (emittenti radiofoniche locali e nazionali). Si tratta di un’attività della categoria emittenza radiofonica, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Le emittenti radiofoniche devono rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal DPCM 08/07/2003 (limiti di esposizione e valori di attenzione per CEM). Il personale tecnico che opera su impianti trasmittenti e antenne richiede formazione specifica per lavori in quota con DPI anticaduta certificati. I giornalisti radiofonici sono inquadrati nel CCNL FNSI o nel CCNL Radiotelevisioni Locali, con specifiche tutele contrattuali e previdenziali.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: esposizione a campi elettromagnetici (CEM) per operatori vicini a trasmettitori e ripetitori, caduta dall'alto per manutenzione e installazione di antenne e ripetitori su torri e tralicci, rischio elettrico da impianti trasmittenti ad alta tensione e alta potenza RF, rischio VDT per conduttori, redattori, fonici e personale tecnico alla console, esposizione a rumore in cabine di regia, studi radiofonici e ambienti tecnici, stress lavoro-correlato per turni, reperibilità H24 e lavoro notturno per emittenti news. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 60.10
- DVR con valutazione del rischio CEM (D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo IV)
- Valutazione del rischio rumore per personale in studio e in regia
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
- PiMUS (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio) per interventi su antenne e tralicci
- Valutazione stress lavoro-correlato per personale con turni notturni e reperibilità
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 60.10: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 8h (rischio basso) per personale redazionale e conduttori radiofonici | 8h (rischio basso) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto) per tecnici trasmittenti e manutentori di impianti | 16h (rischio alto) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) per centri trasmittenti e sedi operative principali | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione lavori in quota per manutentori di antenne (D.Lgs. 81/2008, art. 116) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 60.10 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 1 (DM 02/09/2021) per studi radiofonici e uffici redazionali; livello 2 per centri trasmittenti e sale tecniche
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 60.10 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 60.10 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL
- INL
- INAIL
- AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)
- ARPA regionale (per valutazioni esposizione CEM da impianti trasmittenti)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 60.10 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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