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Sicurezza sul lavoro per ATECO 39.00 — Risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 39.00 (Risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr, pos (piano operativo di sicurezza) per cantieri di bonifica, piano di emergenza e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Le attività di risanamento ambientale sono soggette a una doppia regolamentazione: D.Lgs. 81/08 per la sicurezza dei lavoratori e D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) per la gestione dei siti contaminati. I rischi di spazio confinato e l'esposizione a sostanze pericolose richiedono formazione specifica e DPI di terza categoria. Nei siti con amianto è obbligatorio il Piano di lavoro approvato dalla ASL. Il coordinamento con ARPA è essenziale per la validazione delle bonifiche. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 39.00

Il codice ATECO 39.00 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti. Si tratta di un’attività della categoria gestione rifiuti e ambiente, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Le attività di risanamento ambientale sono soggette a una doppia regolamentazione: D.Lgs. 81/08 per la sicurezza dei lavoratori e D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) per la gestione dei siti contaminati. I rischi di spazio confinato e l'esposizione a sostanze pericolose richiedono formazione specifica e DPI di terza categoria. Nei siti con amianto è obbligatorio il Piano di lavoro approvato dalla ASL. Il coordinamento con ARPA è essenziale per la validazione delle bonifiche.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico e tossicologico da sostanze inquinanti in siti contaminati, rischio biologico (microrganismi patogeni in terreni e acque contaminate), esposizione ad amianto e altri materiali pericolosi, caduta in pozzi, scavi e aree di bonifica, rischio da spazi confinati (vasche, serbatoi, cunicoli), investimento da macchinari di escavazione e bonifica, stress termico da lavori outdoor prolungati. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 39.00

  • DVR
  • POS (Piano Operativo di Sicurezza) per cantieri di bonifica
  • Piano di emergenza
  • DUVRI per interferenze con altri operatori sul sito
  • Piani di caratterizzazione e bonifica approvati da ARPA
  • Autorizzazioni per gestione rifiuti speciali (art. 208 D.Lgs. 152/2006)
  • Nomine RSPP e addetti antincendio e primo soccorso
  • Piano di lavoro per amianto (art. 256 D.Lgs. 81/08) se applicabile

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 39.00: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 16h (rischio alto)16h (rischio alto)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 2 (8h)8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo B (12h)12hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica per lavori in spazi confinati (D.P.R. 177/2011)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione per rischio amianto (se presente) — addetti e prepostiPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Corsi per utilizzo DPI di terza categoria (tute NBC, autorespiratori)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 39.00 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 2 (DM 02/09/2021)

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 39.00 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 39.00 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 39.00 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 39.00 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 39.00?
Per risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (ATECO 39.00) gli obblighi tipici comprendono dvr, pos (piano operativo di sicurezza) per cantieri di bonifica, piano di emergenza e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 39.00?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 16h (rischio alto); Antincendio livello 2 (8h); Primo soccorso Gruppo B (12h). Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 39.00?
No. Risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 39.00?
Le autorità di controllo tipiche sono: ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), ASL/ATS — PSAL, INL, Vigili del Fuoco, Prefettura (per Siti di Interesse Nazionale — SIN), Comando Carabinieri TUA (Tutela Ambiente). Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 39.00?
Livello 2 (DM 02/09/2021)

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 39.00. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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