Profilo del codice ATECO 39.00
Il codice ATECO 39.00 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti. Si tratta di un’attività della categoria gestione rifiuti e ambiente, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Le attività di risanamento ambientale sono soggette a una doppia regolamentazione: D.Lgs. 81/08 per la sicurezza dei lavoratori e D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) per la gestione dei siti contaminati. I rischi di spazio confinato e l'esposizione a sostanze pericolose richiedono formazione specifica e DPI di terza categoria. Nei siti con amianto è obbligatorio il Piano di lavoro approvato dalla ASL. Il coordinamento con ARPA è essenziale per la validazione delle bonifiche.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico e tossicologico da sostanze inquinanti in siti contaminati, rischio biologico (microrganismi patogeni in terreni e acque contaminate), esposizione ad amianto e altri materiali pericolosi, caduta in pozzi, scavi e aree di bonifica, rischio da spazi confinati (vasche, serbatoi, cunicoli), investimento da macchinari di escavazione e bonifica, stress termico da lavori outdoor prolungati. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 39.00
- DVR
- POS (Piano Operativo di Sicurezza) per cantieri di bonifica
- Piano di emergenza
- DUVRI per interferenze con altri operatori sul sito
- Piani di caratterizzazione e bonifica approvati da ARPA
- Autorizzazioni per gestione rifiuti speciali (art. 208 D.Lgs. 152/2006)
- Nomine RSPP e addetti antincendio e primo soccorso
- Piano di lavoro per amianto (art. 256 D.Lgs. 81/08) se applicabile
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 39.00: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto) | 16h (rischio alto) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica per lavori in spazi confinati (D.P.R. 177/2011) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione per rischio amianto (se presente) — addetti e preposti | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Corsi per utilizzo DPI di terza categoria (tute NBC, autorespiratori) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 39.00 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 (DM 02/09/2021)
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 39.00 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 39.00 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente)
- ASL/ATS — PSAL
- INL
- Vigili del Fuoco
- Prefettura (per Siti di Interesse Nazionale — SIN)
- Comando Carabinieri TUA (Tutela Ambiente)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 39.00 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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