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Sicurezza sul lavoro per ATECO 96.02.02 — Centri estetici e prestazioni estetiche (trattamenti viso, corpo, unghie, epilazione)

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per centri estetici e prestazioni estetiche (trattamenti viso, corpo, unghie, epilazione).

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 96.02.02 (Centri estetici e prestazioni estetiche (trattamenti viso, corpo, unghie, epilazione)) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr specifico per estetica (rischio chimico, biologico, radiazioni ottiche artificiali), schede dati di sicurezza (sds) di tutti i prodotti cosmetici professionali in uso, valutazione esposizione a radiazioni ottiche artificiali uv/led (titolo viii capo v d.lgs. 81/08) e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente. La L. 1/1990 disciplina l'esercizio professionale dell'estetista (titolo abilitativo obbligatorio). I prodotti cosmetici professionali sono regolati dal Reg. CE 1223/2009. Le lampade UV/LED per polimerizzazione gel unghie emettono radiazioni ottiche artificiali con potenziale rischio per cute e retina: obbligo di valutazione ex art. 215 D.Lgs. 81/08. Le attrezzature IPL/laser per epilazione richiedono conformità CEI EN 60825-1 e, per i laser classe 3B/4, medico responsabile. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 96.02.02

Il codice ATECO 96.02.02 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di centri estetici e prestazioni estetiche (trattamenti viso, corpo, unghie, epilazione). Si tratta di un’attività della categoria Servizi alla persona, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente. La L. 1/1990 disciplina l'esercizio professionale dell'estetista (titolo abilitativo obbligatorio). I prodotti cosmetici professionali sono regolati dal Reg. CE 1223/2009. Le lampade UV/LED per polimerizzazione gel unghie emettono radiazioni ottiche artificiali con potenziale rischio per cute e retina: obbligo di valutazione ex art. 215 D.Lgs. 81/08. Le attrezzature IPL/laser per epilazione richiedono conformità CEI EN 60825-1 e, per i laser classe 3B/4, medico responsabile.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico da solventi e sostanze sensibilizzanti (acetone, HEMA, gel UV acrilici, acidi per peeling), rischio da radiazioni ottiche artificiali UV/LED (lampade polimerizzazione unghie, lampade IPL per epilazione), rischio biologico da trattamenti invasivi (pedicure, manicure, microblading, cera epilatoria su cute lesa), rischio da polveri di PMMA (polimetilmetacrilato) nella limatura di unghie acriliche, rischio ergonomico da postura seduta prolungata in posizioni incongrue (schiena, collo), rischio da allergeni cosmetici (nichel, fragranze, conservanti) con sensibilizzazione cutanea. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 96.02.02

  • DVR specifico per estetica (rischio chimico, biologico, radiazioni ottiche artificiali)
  • Schede dati di sicurezza (SDS) di tutti i prodotti cosmetici professionali in uso
  • Valutazione esposizione a radiazioni ottiche artificiali UV/LED (Titolo VIII capo V D.Lgs. 81/08)
  • Registro DPI e procedure igieniche anti-biologico (disinfezione strumenti)
  • Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 96.02.02: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 12h (rischio medio, ATECO servizi alla persona)12h (rischio medio, ATECO servizi alla persona)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 1 (4h) per centri estetici a basso rischio incendio4hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo B (12h)12hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Corso rischio chimico cosmetici professionali e allergeni (sostanze CMR, HEMA, metalli pesanti)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 96.02.02 il riferimento operativo è generalmente:

basso

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 96.02.02 il riferimento applicabile è: base. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 96.02.02 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 96.02.02 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 96.02.02 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 96.02.02?
Per centri estetici e prestazioni estetiche (trattamenti viso, corpo, unghie, epilazione) (ATECO 96.02.02) gli obblighi tipici comprendono dvr specifico per estetica (rischio chimico, biologico, radiazioni ottiche artificiali), schede dati di sicurezza (sds) di tutti i prodotti cosmetici professionali in uso, valutazione esposizione a radiazioni ottiche artificiali uv/led (titolo viii capo v d.lgs. 81/08) e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 96.02.02?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 12h (rischio medio, ATECO servizi alla persona); Antincendio livello 1 (4h) per centri estetici a basso rischio incendio; Primo soccorso Gruppo B (12h). Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 96.02.02?
No. Centri estetici e prestazioni estetiche (trattamenti viso, corpo, unghie, epilazione) non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 96.02.02?
Le autorità di controllo tipiche sono: ASL/SPRESAL (igiene e sicurezza), NAS Carabinieri (prodotti cosmetici non conformi), SUAP Comune (autorizzazione attività estetica), INL. Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 96.02.02?
basso

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 96.02.02. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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