Profilo del codice ATECO 93.19
Il codice ATECO 93.19 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di altre attività sportive. Si tratta di un’attività della categoria sport attivita-fisiche, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Categoria molto eterogenea: include scuole sci, corsi di arrampicata, campi da golf, poligoni di tiro con l'arco, federazioni sportive e molte altre discipline. Il DVR deve essere redatto in modo specifico per la disciplina praticata; alcune attività ad alto rischio (arrampicata in parete, sci alpino, sport da combattimento) richiedono valutazioni approfondite e istruttori con brevetti federali riconosciuti.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: caduta dall'alto (arrampicata, sci alpino, downhill, parkour), ergonomia e sovraccarico funzionale per istruttori e allenatori, rischio biologico (sport acquatici, piscine, sport da contatto), rischio da attrezzature sportive (frecce, sci, tavole, attrezzi ginnici), rischio meteorologico per attività sportive all'aperto, infortuni agli atleti e responsabilità dell'organizzatore. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 93.19
- DVR specifico per la disciplina sportiva praticata
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Registro consegna DPI specifici per attività
- Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
- Valutazione del rischio per atleti e utenti (per strutture attrezzate e corsi organizzati)
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 93.19: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 8h o 12h in base al livello di rischio della disciplina — D.Lgs. 81/08 art. 37 | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 1 o 2 in base alla struttura — DM 02/09/2021 | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003 | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica per istruttori (brevetti federali per sci, arrampicata, nuoto, ecc.) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 93.19 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 1 o 2 (DM 02/09/2021) in base alla struttura e al numero di presenze contemporanee; CPI obbligatoria per strutture coperte con capienza superiore a 100 persone
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 93.19 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni; per attività ad alto rischio infortuni (sci, arrampicata, sport da contatto) prevedere kit di primo soccorso avanzato e defibrillatore DAE. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 93.19 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
- ASL/ATS — SPSAL
- Vigili del Fuoco
- Federazioni sportive nazionali (per impianti omologati e gare ufficiali)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 93.19 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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