Profilo del codice ATECO 93.11.00
Il codice ATECO 93.11.00 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di gestione di impianti sportivi (palestre, piscine, centri sportivi). Si tratta di un’attività della categoria sport, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Piscine pubbliche: il controllo della qualità dell’acqua (cloro libero, pH, temperatura, torbidità) è documentato giornalmente nel registro di controllo. Il piano di controllo della Legionella è obbligatorio per impianti con docce collettive. Bagnini in numero adeguato alle vasche aperte al pubblico (art. 4 Accordo Stato-Regioni 2003). Obbligo di defibrillatore DAE e personale formato per le strutture sportive con elevato affollamento (L. 116/2021).
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: scivolamento nelle aree piscina, docce e spogliatoi, rischio biologico da acque di piscina (legionella, pseudomonas, dermatofiti), rumore da impianti di ventilazione e attività sportive in ambienti chiusi, movimentazione manuale dei carichi (MMC) di attrezzature sportive e arredi, rischio elettrico da impianti in ambiente umido, cadute dall’alto per manutenzione di strutture (tribune, coperture). La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 93.11.00
- DVR
- Piano di controllo qualità acqua piscine (Accordo Stato-Regioni 16/01/2003)
- Piano di emergenza ed evacuazione con procedure per annegamento
- Registro consegna DPI
- Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso, bagnini abilitati
- Registro controllo acque piscina
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 93.11.00: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 12h (rischio medio) | 12h (rischio medio) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 o 3 in base all’affollamento | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo A (16h) per strutture con elevato affollamento | 16h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Abilitazione salvamento acquatico per bagnini (per impianti natatori) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica rischio biologico (acque di piscina) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposto 8h | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 93.11.00 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 o 3 (DM 02/09/2021) in base all’affollamento e alla tipologia di impianto sportivo
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 93.11.00 il riferimento applicabile è: Gruppo A (DM 388/2003) per impianti con elevato affollamento — aggiornamento 6 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 93.11.00 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS (controllo acque piscina, igiene strutture)
- Vigili del Fuoco (CPI per impianti soggetti)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
- INAIL (verifica periodica impianti di sollevamento)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 93.11.00 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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