Codice ATECO 2025
Il codice 87.30.00 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Movimentazione di ospiti parzialmente o totalmente non autosufficienti
- Bagni assistiti: posture, pavimenti bagnati, prodotti per l'igiene
- Rischio biologico nell'assistenza alla persona
- Aggressioni da ospiti con deterioramento cognitivo
- Turni notturni con poco personale
- Carico emotivo
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Bagni assistiti e igiene
L'igiene degli ospiti è una delle attività più faticose: vasche e docce a barella o con sedile elevabile, sollevatori a soffitto, pavimenti antiscivolo e due operatori per gli ospiti non collaboranti riducono sforzi e cadute. Gli spazi dei bagni devono consentire l'uso degli ausili.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 87.30.00
- DVR per mansioni (operatori socio-sanitari, ausiliari, cucina, animazione)
- Valutazione della movimentazione dei pazienti (ad esempio con il metodo MAPO) e dotazione di ausili: sollevatori, teli ad alto scorrimento, letti regolabili
- Piano di emergenza con esodo orizzontale e presidi per ospiti non autosufficienti
- Certificato di prevenzione incendi per le strutture con oltre 25 posti letto (DPR 151/2011)
- Registrazione dell'attività alimentare e piano HACCP per la cucina
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 2: 8 h; livello 3: 16 h | livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Addestramento all'uso dei sollevatori e degli ausili
- Formazione degli alimentaristi per il personale di cucina
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 87.30.00: livello 2 o 3.
Le strutture con oltre 25 posti letto sono soggette al DPR 151/2011 (livello 2); il DM 02/09/2021 prevede il livello 3 per le case di riposo per anziani indicate nel suo Allegato III.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Comune e Regione per autorizzazione e vigilanza
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Bagni troppo piccoli per usare gli ausili
- Igiene di ospiti non collaboranti affidata a un solo operatore