Codice ATECO 2025
Il codice 80.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Rapine e aggressioni, anche armate
- Uso e custodia delle armi; rumore e piombo nelle esercitazioni di tiro
- Lavoro notturno e solitario
- Incidenti stradali nei servizi di pattugliamento e trasporto valori
- Stress e conseguenze di eventi traumatici
- Rischi dei luoghi sorvegliati
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Lavoro solitario di notte
La guardia che sorveglia da sola un sito di notte deve avere un dispositivo che segnali automaticamente un malore o una caduta e un collegamento costante con la centrale. Le procedure indicano come reagire a un'intrusione senza esporsi inutilmente e quando chiamare le forze dell'ordine. Dopo eventi traumatici il supporto psicologico fa parte della tutela.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 80.10
- Licenza prefettizia dell'istituto di vigilanza (art. 134 TULPS) e rispetto dei requisiti del DM 269/2010
- Decreto di nomina a guardia particolare giurata e porto d'armi per gli addetti
- DVR con servizi fissi, pattugliamento, trasporto valori e lavoro solitario
- Dispositivi di allarme per i lavoratori isolati (uomo a terra) e collegamento con la centrale operativa
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003)
- Informazioni sui rischi dei siti dei committenti (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio (basso, medio o alto) si ricava dal settore ATECO secondo la tabella dell’Accordo e va confermata dal DVR.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4, 8 o 12 h di formazione specifica secondo la classe di rischio | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Addestramento al tiro e all'uso delle armi secondo la normativa di settore
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 80.10: livello 1.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Prefettura e Questura
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Servizi notturni solitari senza dispositivo uomo a terra
- Nessuna informazione sui rischi dei siti sorvegliati