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Sicurezza sul lavoro per ATECO 58.19 — Altre attività editoriali

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per altre attività editoriali.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 58.19 (Altre attività editoriali) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione specifica del rischio da vdt, stress lavoro-correlato, ergonomia postazione e mmc (d.lgs. 81/08 art. 17 e 28), valutazione del rischio stress lavoro-correlato secondo la metodologia inail (check-list indicatori sentinella, eventi sentinella e valutazione soggettiva) approvata dalla commissione consultiva permanente ex art. 6 d.lgs. 81/08, documento di valutazione delle postazioni vdt per tutti i videoterminalisti che utilizzano il videoterminale per più di 20 ore settimanali (d.lgs. 81/08 art. 174) e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Le attività editoriali classificate sotto il codice 58.19 comprendono la pubblicazione di cataloghi, annuari, listini prezzi, directory telefoniche e aziendali, bollettini, riviste specializzate online, attività editoriali digitali e la produzione di contenuti per piattaforme web. Il principale rischio occupazionale in questo settore è il lavoro al videoterminale: ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo VII, i lavoratori che utilizzano il VDT per più di 20 ore settimanali (al netto delle pause regolamentari di 15 minuti ogni 2 ore) hanno diritto alla visita oculistica a carico del datore di lavoro ogni 2 anni, ridotta a ogni anno per i lavoratori con più di 45 anni o con problemi visivi accertati. Lo stress lavoro-correlato rappresenta un rischio emergente e di crescente rilevanza nel settore editoriale digitale, caratterizzato da scadenze ravvicinate, pressione alla produzione di contenuti, reperibilità estesa e frequente ricorso al lavoro agile: la valutazione deve seguire la metodologia INAIL approvata dalla Commissione consultiva permanente. Per i dipendenti in smart working o telelavoro, il DVR deve includere la valutazione della postazione di lavoro domestica e le procedure per la segnalazione di malfunzionamenti o infortuni in modalità remota, ai sensi della L. 81/2017 sul lavoro agile. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 58.19

Il codice ATECO 58.19 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di altre attività editoriali. Si tratta di un’attività della categoria informazione e comunicazione, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Le attività editoriali classificate sotto il codice 58.19 comprendono la pubblicazione di cataloghi, annuari, listini prezzi, directory telefoniche e aziendali, bollettini, riviste specializzate online, attività editoriali digitali e la produzione di contenuti per piattaforme web. Il principale rischio occupazionale in questo settore è il lavoro al videoterminale: ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo VII, i lavoratori che utilizzano il VDT per più di 20 ore settimanali (al netto delle pause regolamentari di 15 minuti ogni 2 ore) hanno diritto alla visita oculistica a carico del datore di lavoro ogni 2 anni, ridotta a ogni anno per i lavoratori con più di 45 anni o con problemi visivi accertati. Lo stress lavoro-correlato rappresenta un rischio emergente e di crescente rilevanza nel settore editoriale digitale, caratterizzato da scadenze ravvicinate, pressione alla produzione di contenuti, reperibilità estesa e frequente ricorso al lavoro agile: la valutazione deve seguire la metodologia INAIL approvata dalla Commissione consultiva permanente. Per i dipendenti in smart working o telelavoro, il DVR deve includere la valutazione della postazione di lavoro domestica e le procedure per la segnalazione di malfunzionamenti o infortuni in modalità remota, ai sensi della L. 81/2017 sul lavoro agile.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio da videoterminale (VDT): affaticamento visivo, disturbi muscolo-scheletrici al rachide cervicale e dorsale da postura prolungata e uso intensivo di computer — D.Lgs. 81/08 Titolo VII e Allegato XXXIV, stress lavoro-correlato e rischio burnout da carichi cognitivi elevati, scadenze ravvicinate, pressione produttiva e lavoro in multitasking prolungato — D.Lgs. 81/08 art. 28 e Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato 2004, rischio ergonomico alla postazione di lavoro: configurazione inadeguata di schermo, tastiera, mouse e seduta per lavori prolungati — D.Lgs. 81/08 Titolo VII e Allegato XXXIV (requisiti minimi UNI EN ISO 9241), movimentazione manuale dei carichi (MMC) per la gestione di archivi fisici, pubblicazioni stampate, risme di carta e materiali editoriali in magazzino — D.Lgs. 81/08 Titolo VI, rischio biologico di basso livello negli uffici ad elevato afflusso di autori, illustratori, fornitori e visitatori, con trasmissione di agenti biologici per via aerea — D.Lgs. 81/08 Titolo X. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 58.19

  • DVR con valutazione specifica del rischio da VDT, stress lavoro-correlato, ergonomia postazione e MMC (D.Lgs. 81/08 art. 17 e 28)
  • Valutazione del rischio stress lavoro-correlato secondo la metodologia INAIL (check-list indicatori sentinella, eventi sentinella e valutazione soggettiva) approvata dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 D.Lgs. 81/08
  • Documento di valutazione delle postazioni VDT per tutti i videoterminalisti che utilizzano il videoterminale per più di 20 ore settimanali (D.Lgs. 81/08 art. 174)
  • Piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie e vie di esodo per gli uffici e gli spazi redazionali
  • Registro consegna DPI per gli addetti all'archivio fisico e al magazzino (guanti, calzature antinfortunistiche)
  • Nomine formali RSPP (anche in forma di servizio esterno per le piccole realtà), addetti antincendio e addetti al primo soccorso

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 58.19: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 8h (rischio basso) — D.Lgs. 81/08 art. 37 e Accordo Stato-Regioni 21/12/20118h (rischio basso)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 1 (4h) — DM 02/09/2021 per uffici editoriali a basso rischio incendio; Livello 2 (8h) se presenti magazzini con grandi quantità di carta o materiali infiammabili4hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo C (6h) — DM 388/2003 per aziende fino a 3 lavoratori nel settore a basso rischio; Gruppo B (12h) per aziende con più di 3 addetti6hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica per addetti al videoterminale: uso corretto della postazione, prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici e visivi, esercizi di pausa attivaPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 58.19 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 1 (DM 02/09/2021) per uffici redazionali e studi editoriali con basso carico di incendio; Livello 2 (8h) se presenti magazzini con significative quantità di carta, inchiostri da stampa o materiali infiammabili

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 58.19 il riferimento applicabile è: Gruppo C (DM 388/2003) per realtà fino a 3 lavoratori; Gruppo B (12h) per aziende con più di 3 lavoratori; aggiornamento 4 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 58.19 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 58.19 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 58.19 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 58.19?
Per altre attività editoriali (ATECO 58.19) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione specifica del rischio da vdt, stress lavoro-correlato, ergonomia postazione e mmc (d.lgs. 81/08 art. 17 e 28), valutazione del rischio stress lavoro-correlato secondo la metodologia inail (check-list indicatori sentinella, eventi sentinella e valutazione soggettiva) approvata dalla commissione consultiva permanente ex art. 6 d.lgs. 81/08, documento di valutazione delle postazioni vdt per tutti i videoterminalisti che utilizzano il videoterminale per più di 20 ore settimanali (d.lgs. 81/08 art. 174) e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 58.19?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 8h (rischio basso) — D.Lgs. 81/08 art. 37 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011; Antincendio livello 1 (4h) — DM 02/09/2021 per uffici editoriali a basso rischio incendio; Livello 2 (8h) se presenti magazzini con grandi quantità di carta o materiali infiammabili; Primo soccorso Gruppo C (6h) — DM 388/2003 per aziende fino a 3 lavoratori nel settore a basso rischio; Gruppo B (12h) per aziende con più di 3 addetti. Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 58.19?
No. Altre attività editoriali non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 58.19?
Le autorità di controllo tipiche sono: ASL/ATS — PSAL (vigilanza sulla sicurezza nelle postazioni VDT e sullo stress lavoro-correlato), INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro — contratti e orari di lavoro), INAIL. Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 58.19?
Livello 1 (DM 02/09/2021) per uffici redazionali e studi editoriali con basso carico di incendio; Livello 2 (8h) se presenti magazzini con significative quantità di carta, inchiostri da stampa o materiali infiammabili

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 58.19. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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