Codice ATECO 2025
Il codice 55.20.52 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Rischi agricoli: trattori, macchine, prodotti fitosanitari, animali
- Cucina e somministrazione di pasti: ustioni, tagli, scivolamenti
- Pulizia delle camere e prodotti chimici
- Presenza di ospiti e bambini in un'azienda agricola in attività
- Piscine e aree esterne
- Lavoro stagionale e familiare
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Ospiti in azienda agricola
Trattori in manovra, macchine, depositi di prodotti fitosanitari, vasche e animali sono pericolosi per ospiti che non li conoscono, soprattutto bambini. Le aree di lavoro vanno separate o chiuse e i percorsi degli ospiti definiti. Per la formazione dei lavoratori la classe di rischio va definita per mansione: chi lavora nei campi segue la formazione prevista per l'agricoltura, chi lavora in cucina o nelle camere quella del settore ricettivo.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 55.20.52
- DVR unico che comprenda le attività agricole e quelle agrituristiche
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica secondo la legge regionale (L. 96/2006)
- Registrazione dell'attività alimentare e piano HACCP per la ristorazione
- Separazione e segnalazione delle aree agricole pericolose per gli ospiti
- Requisiti per la piscina secondo la normativa regionale, se presente
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione alla conduzione dei trattori agricoli
- Certificato di abilitazione per i prodotti fitosanitari (D.Lgs. 150/2012)
- Formazione degli alimentaristi secondo la normativa regionale
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 55.20.52: livello 1 o 2.
Livello 2 per le strutture con oltre 25 posti letto (DPR 151/2011, attività 66) o con altre attività soggette; livello 1 negli altri casi.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
L'azienda agricola con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato rientra nel gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Comune e Regione per l'autorizzazione agrituristica
- ASL: servizio igiene degli alimenti e della nutrizione e servizio veterinario
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Depositi di fitosanitari accessibili agli ospiti
- Formazione unica per lavoratori agricoli e del ricettivo