Codice ATECO 2025
Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 55.10 il codice corrispondente è 55.10: Alberghi e strutture simili (classe presente anche in ATECO 2025).
Verifica la sottocategoria a sei cifre nella visura aggiornata.
Rischi tipici dell’attività
- Movimentazione di biancheria, materassi e bagagli
- Disturbi muscolo-scheletrici nel rifacimento delle camere
- Rischio chimico da prodotti per la pulizia
- Scivolamento e cadute su scale e pavimenti bagnati
- Rischi di cucina e lavanderia se presenti
- Lavoro notturno al ricevimento
- Gestione dell'emergenza con ospiti presenti
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Emergenza di notte
Di notte in molti alberghi resta una sola persona al ricevimento. Il piano di emergenza deve dire cosa fa quella persona in caso di allarme (verifica, chiamata ai soccorsi, avviso agli ospiti, assistenza a chi ha difficoltà motorie) e il numero di addetti deve essere coerente con questa organizzazione. Le planimetrie con le vie di esodo vanno esposte nelle camere.
La regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere (DM 9 agosto 2016, alternativa alla regola del DM 9 aprile 1994) e la SCIA presentata ai Vigili del Fuoco fissano i requisiti della struttura; il datore di lavoro deve mantenerli e registrare i controlli.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 55.10
- DVR per reparti (ricevimento, piani, cucina, sala, manutenzione, lavanderia)
- Piano di emergenza ed evacuazione con procedure per la notte
- SCIA antincendio e attestazione di rinnovo periodico per le strutture con oltre 25 posti letto
- Registro dei controlli antincendio
- Piano di autocontrollo HACCP se c'è servizio di ristorazione o colazione
- DUVRI per manutenzioni e servizi affidati in appalto
- Verifiche periodiche degli ascensori e dell'impianto di terra
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h; livello 3: 16 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione degli alimentaristi secondo la normativa regionale per il personale di cucina e sala
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 55.10: livello 1 o 2 o 3.
Le strutture con oltre 25 posti letto sono soggette al DPR 151/2011 (attività 66) e richiedono almeno il livello 2. Il livello 3 riguarda le strutture più grandi indicate dal DM 02/09/2021, con attestato di idoneità tecnica dei Vigili del Fuoco. Sotto i 25 posti letto si applica in genere il livello 1.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Igiene alimentare
L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.
Chi controlla
- Vigili del Fuoco
- ASL: prevenzione negli ambienti di lavoro e igiene degli alimenti
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Comune e Regione per la classificazione della struttura
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Turno notturno senza un addetto antincendio formato
- Rinnovo periodico di conformità antincendio non presentato
- Cameriere ai piani senza valutazione dei carichi e dei prodotti chimici
- Esercitazioni di evacuazione non svolte o non verbalizzate