Profilo del codice ATECO 52.24.09
Il codice ATECO 52.24.09 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di movimentazione di altre merci (escluso carico/scarico su navi). Si tratta di un’attività della categoria Logistica e trasporti, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Nei magazzini con traffico intenso di muletti, la separazione fisica tra percorsi pedonali e corsie di transito dei mezzi (con guard rail, zebrate a contrasto, segnaletica orizzontale e verticale) è la misura di prevenzione più efficace per ridurre il rischio di investimento. I muletti devono essere dotati di sistemi di sicurezza attiva: lampeggianti, avvisatori acustici di retromarcia, specchi convex agli incroci ciechi, sistemi di rilevamento pedoni (radar, ultrasuoni) nelle versioni più recenti. Il D.Lgs. 81/08 art. 71 obbliga il datore di lavoro a verificare quotidianamente le condizioni operative dei muletti (livello olio idraulico, pressione pneumatici, funzionamento freni, stato delle forche).
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: investimento da muletto (carrello elevatore a forche) in aree di transito promiscuo uomini-mezzi, caduta di carichi durante sollevamento con carrelli, gru a bandiera o carroponti, movimentazione manuale di carichi pesanti (bancali, colli fino a 25-30 kg, rollcontainer), rischio da ribaltamento di scaffalature porta-pallets per urto di mezzi o sovraccarico, scivolamento e inciampo su pavimenti con olio, acqua, stretch film strappato, percorsi ostruiti, esposizione a vibrazioni WBV per gli operatori di muletto e transpallet a uomo a bordo. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 52.24.09
- DVR specifico magazzino/logistica (MMC, investimento mezzi, caduta carichi, scivolamento, vibrazioni WBV)
- Valutazione rischio da investimento muletto con mappatura percorsi pedonali e veicolari segregati
- Valutazione rischio vibrazioni WBV per operatori di carrelli elevatori (D.Lgs. 81/08 art. 202)
- Valutazione rischio MMC (NIOSH/MAPO) per operatori magazzino manuale
- Piano di manutenzione periodica dei muletti (verifiche annuali INAIL per sollevatori > 200 kg)
- Nomine RSPP, medico competente, addetti antincendio e primo soccorso
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 52.24.09: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 12h (rischio medio — logistica) | 12h (rischio medio — logistica) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 1 (4h) per magazzini a basso rischio incendio, livello 2 (8h) per depositi con merci infiammabili | 4h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Corso operatore carrelli elevatori (12h teoria + 4h pratica — Accordo SR 22/02/2012) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposto di magazzino 8h (D.Lgs. 81/08 art. 37 co. 7) | 8h (D.Lgs. 81/08 art. 37 co. 7) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 52.24.09 il riferimento operativo è generalmente:
basso
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 52.24.09 il riferimento applicabile è: base. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 52.24.09 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- INL
- INAIL
- ASL/SPRESAL
- VVF (se magazzino automatico con stoccaggio > 25.000 mc o merci pericolose)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 52.24.09 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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