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Sicurezza sul lavoro per ATECO 37.00 — Raccolta e trattamento delle acque reflue

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per raccolta e trattamento delle acque reflue.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 37.00 (Raccolta e trattamento delle acque reflue) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione rischio biologico (titolo x d.lgs. 81/08), chimico, spazi confinati e cadute, procedura operativa per lavori in spazi confinati (dpr 177/2011), valutazione rischio da agenti biologici con classificazione del gruppo e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. I lavori in spazi confinati presso impianti di depurazione sono soggetti al DPR 177/2011 (qualificazione imprese e lavoratori). L'H2S è un gas altamente tossico che può causare morte istantanea ad alte concentrazioni: obbligatorio rilevatore multigas personale. Le vaccinazioni anti-epatite A/B e antitetanica sono fortemente raccomandate per tutti gli addetti. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 37.00

Il codice ATECO 37.00 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di raccolta e trattamento delle acque reflue. Si tratta di un’attività della categoria gestione_rifiuti_acque, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

I lavori in spazi confinati presso impianti di depurazione sono soggetti al DPR 177/2011 (qualificazione imprese e lavoratori). L'H2S è un gas altamente tossico che può causare morte istantanea ad alte concentrazioni: obbligatorio rilevatore multigas personale. Le vaccinazioni anti-epatite A/B e antitetanica sono fortemente raccomandate per tutti gli addetti.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio biologico (batteri, virus, parassiti presenti nelle acque reflue), rischio chimico da gas tossici (H2S, CH4, CO, NH3) in ambienti confinati, lavori in spazi confinati (vasche, pozzetti, cunicoli), cadute nell'acqua o in vasche di trattamento, rischio elettrico in ambienti umidi (pompe, quadri elettrici), movimentazione manuale di carichi (griglie, coperchi, pompe). La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 37.00

  • DVR con valutazione rischio biologico (Titolo X D.Lgs. 81/08), chimico, spazi confinati e cadute
  • Procedura operativa per lavori in spazi confinati (DPR 177/2011)
  • Valutazione rischio da agenti biologici con classificazione del gruppo
  • Sorveglianza sanitaria obbligatoria (incluse vaccinazioni raccomandate: epatite A/B, tetano)
  • Registro consegna DPI (maschere antigas, tute impermeabili, scarpe antiscivolo)
  • Piano di emergenza con procedure di recupero da spazi confinati
  • Nomine RSPP, preposto spazi confinati e addetti emergenze

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 37.00: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 16h (rischio alto)16h (rischio alto)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica lavori in spazi confinati (DPR 177/2011, 8h + prova pratica)8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione rischio biologico e uso DPI (4h)4hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione rilevatori gas multigas e procedure di evacuazione (4h)4hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 2 (8h)8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo A (16h)16hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione preposto 8h8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 37.00 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 2 (DM 02/09/2021) per impianti con biogas e aree a rischio esplosione (ATEX per CH4)

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 37.00 il riferimento applicabile è: Gruppo A (DM 388/2003) — aggiornamento 4h ogni 3 anni; kit ossigenoterapia raccomandato. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 37.00 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 37.00 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 37.00 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 37.00?
Per raccolta e trattamento delle acque reflue (ATECO 37.00) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione rischio biologico (titolo x d.lgs. 81/08), chimico, spazi confinati e cadute, procedura operativa per lavori in spazi confinati (dpr 177/2011), valutazione rischio da agenti biologici con classificazione del gruppo e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 37.00?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 16h (rischio alto); Formazione specifica lavori in spazi confinati (DPR 177/2011, 8h + prova pratica); Formazione rischio biologico e uso DPI (4h). Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 37.00?
No. Raccolta e trattamento delle acque reflue non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 37.00?
Le autorità di controllo tipiche sono: ASL/ATS — PSAL, INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro, ARPA per conformità scarichi idrici, Vigili del Fuoco per impianti con biogas, ISPRA per autorizzazioni ambientali. Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 37.00?
Livello 2 (DM 02/09/2021) per impianti con biogas e aree a rischio esplosione (ATEX per CH4)

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 37.00. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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