Profilo del codice ATECO 26.30
Il codice ATECO 26.30 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di fabbricazione di apparecchiature di comunicazione. Si tratta di un’attività della categoria industria, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Settore elettronico-manifatturiero: produzione di telefoni, router, antenne, ripetitori e sistemi di telecomunicazione. Il rischio chimico da solventi organici nella saldatura e nel lavaggio di circuiti stampati (PCB) è il fattore principale. La normativa RAEE (D.Lgs. 49/2014) impone obblighi di smaltimento dei rifiuti elettronici. Il personale addetto alla messa in servizio di ripetitori radio richiede formazione specifica sui rischi da campi elettromagnetici a radiofrequenza (D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo IV).
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico da solventi e flussanti per saldatura (IPA, idrocarburi alogenati), rischio elettrico (correnti, scariche elettrostatiche ESD), rischio fisico da radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici RF), movimentazione manuale dei carichi (MMC), rumore da macchinari di produzione e testing, rischio ergonomico da postazioni VDT e montaggio manuale di componenti. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 26.30
- DVR con valutazione rischio chimico, elettrico, rumore, VDT e radiazioni non ionizzanti
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Registro consegna DPI
- Nomine RSPP e addetti emergenze
- Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati (solventi, flussanti, colle)
- Documento di valutazione rischio ESD (scariche elettrostatiche)
- Valutazione rischio radiazioni non ionizzanti (Titolo VIII D.Lgs. 81/08)
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 26.30: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto) | 16h (rischio alto) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione rischio elettrico (PES/PAV — CEI 11-27) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica rischio chimico (solventi, flussanti — Titolo IX D.Lgs. 81/08) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 26.30 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 (DM 02/09/2021) per reparti produttivi con materiali infiammabili (solventi, plastiche, PCB)
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 26.30 il riferimento applicabile è: Gruppo B secondo DM 388/2003. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 26.30 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL
- INL
- INAIL
- ARPA per aspetti ambientali (smaltimento RAEE — D.Lgs. 49/2014)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 26.30 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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