Codice ATECO 2025
Il codice 24.53 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Esplosioni per contatto dell'alluminio fuso con acqua o umidità
- Ustioni da schizzi di metallo e da stampi caldi nella pressofusione
- Schiacciamento nelle presse di pressofusione e interferenza con i robot
- Polveri di alluminio, esplosive, nelle fasi di sbavatura, sabbiatura e lucidatura
- Fumi dei distaccanti e dei trattamenti del bagno
- Rumore
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Umidità e polveri
Un lingotto o un rottame umido immerso nel bagno può provocare un'esplosione: tutto ciò che entra nel forno va preriscaldato e asciugato. Le polveri fini di alluminio prodotte da sbavatura e lucidatura vanno aspirate con impianti progettati per polveri metalliche combustibili, preferibilmente a umido, e non devono accumularsi su macchine e strutture.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 24.53
- DVR con valutazione del rischio di esplosione delle polveri (Titolo XI) e dei fumi
- Procedure per il preriscaldo di lingotti, rottami e attrezzi prima dell'immersione nel bagno
- Verifica dei ripari e dei dispositivi di sicurezza delle presse di pressofusione
- Verifiche periodiche di carriponte, gru e apparecchi di sollevamento (art. 71 e Allegato VII D.Lgs. 81/2008)
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria per rumore, vibrazioni, agenti chimici e movimentazione
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per i carrelli elevatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni)
- Formazione e addestramento per l'uso di carriponte e gru; abilitazione per le gru nei casi previsti dall'Accordo Stato-Regioni
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 24.53: livello 1 o 2.
Livello 2 se lo stabilimento rientra nel DPR 151/2011, ad esempio per i forni fusori e gli impianti termici; livello 1 per le realtà più piccole.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- ARPA per emissioni, scarichi e rifiuti
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Rottami caricati nel forno senza preriscaldo
- Aspiratori comuni per polveri di alluminio