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Sicurezza sul lavoro per ATECO 22.19.09 — Fabbricazione di altri prodotti in gomma

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per fabbricazione di altri prodotti in gomma.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 22.19.09 (Fabbricazione di altri prodotti in gomma) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione rischio cancerogeno (titolo ix capo ii d.lgs. 81/08), registro esposti ad agenti cancerogeni, valutazione rischio chimico con schede sds e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Vulcanizzazione gomma: rischio cancerogeno per IPA (idrocarburi policiclici aromatici). Registro esposti obbligatorio con conservazione 40 anni. Sorveglianza sanitaria specifica con periodicità annuale. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 22.19.09

Il codice ATECO 22.19.09 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di fabbricazione di altri prodotti in gomma. Si tratta di un’attività della categoria Industria Chimica, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Vulcanizzazione gomma: rischio cancerogeno per IPA (idrocarburi policiclici aromatici). Registro esposti obbligatorio con conservazione 40 anni. Sorveglianza sanitaria specifica con periodicità annuale.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: agenti chimici (acceleranti vulcanizzazione, nerofumo, solventi), rischio cancerogeno (vulcanizzazione gomma — IPA), microclima termico (processi ad alta temperatura), rumore da presse e macchinari, rischio meccanico (calandre, presse di stampaggio), movimentazione manuale dei carichi. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 22.19.09

  • DVR con valutazione rischio cancerogeno (Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08)
  • Registro esposti ad agenti cancerogeni
  • Valutazione rischio chimico con schede SDS
  • Piano di emergenza ed evacuazione
  • Registro consegna DPI
  • Nomine RSPP, MC, addetti antincendio e primo soccorso

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 22.19.09: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 16h (rischio alto)16h (rischio alto)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica agenti cancerogeniPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello alto (16h)16hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo A (16h)16hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 22.19.09 il riferimento operativo è generalmente:

Livello alto (16h)

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 22.19.09 il riferimento applicabile è: Gruppo A (DM 388/2003) — aggiornamento 6 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 22.19.09 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 22.19.09 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 22.19.09 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 22.19.09?
Per fabbricazione di altri prodotti in gomma (ATECO 22.19.09) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione rischio cancerogeno (titolo ix capo ii d.lgs. 81/08), registro esposti ad agenti cancerogeni, valutazione rischio chimico con schede sds e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 22.19.09?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 16h (rischio alto); Formazione specifica agenti cancerogeni; Antincendio livello alto (16h). Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 22.19.09?
No. Fabbricazione di altri prodotti in gomma non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 22.19.09?
Le autorità di controllo tipiche sono: INL, ASL/ATS, INAIL, ARPA. Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 22.19.09?
Livello alto (16h)

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 22.19.09. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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