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Sicurezza sul lavoro per ATECO 90.01: Rappresentazioni artistiche

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 90.01.

Secondo DVRFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda compagnie teatrali, orchestre, gruppi musicali, compagnie di danza e artisti dello spettacolo, comprese altre forme di rappresentazione artistica. In tournée la compagnia lavora ogni sera in un luogo diverso: il coordinamento con il gestore del teatro è la prima misura di sicurezza.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori secondo la classe di rischio risultante dal DVR, addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico.

Codice ATECO 2025

Il codice 90.01 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Musicisti e rumore

Le linee guida per il settore della musica permettono di valutare l'esposizione settimanale di musicisti e tecnici, che spesso supera i valori di azione. Disposizione dell'orchestra, schermi acustici, monitor in cuffia per i gruppi amplificati e otoprotettori per musicisti sono le misure principali.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 90.01

  • DVR della compagnia o dell'orchestra, con produzioni e tournée
  • Valutazione del rumore secondo le linee guida per il settore della musica (art. 198 D.Lgs. 81/2008)
  • Per montaggio e smontaggio di palchi, impianti luci e audio e strutture scenotecniche: applicazione del Titolo IV secondo il DI 22 luglio 2014
  • Coordinamento con il gestore del teatro o dello spazio per emergenze e allestimenti (art. 26)
  • Autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per l'impiego di minori negli spettacoli (L. 977/1967)

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio (basso, medio o alto) si ricava dal settore ATECO secondo la tabella dell’Accordo e va confermata dal DVR.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 4, 8 o 12 h di formazione specifica secondo la classe di rischio6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 90.01: livello 1 o 2.

La compagnia designa e forma i propri addetti; nei teatri e nelle sale di terzi il piano di emergenza va coordinato con il gestore, perché il livello richiesto dipende dal locale (livello 2 per i locali soggetti al DPR 151/2011, attività 65).

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 90.01. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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