Codice ATECO 2025
Il codice 08.11.00 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Distacco e caduta di blocchi e materiale dai fronti di cava
- Ribaltamento e schiacciamento durante il ribaltamento delle bancate
- Investimento e ribaltamento di pale, escavatori e dumper
- Polveri di silice cristallina respirabile
- Rumore e vibrazioni di tagliatrici, perforatrici e macchine
- Uso di esplosivi nelle cave che li impiegano
- Cadute dall'alto dai gradoni
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Il documento di sicurezza e salute
Nelle cave il DVR prende la forma del documento di sicurezza e salute previsto dal D.Lgs. 624/1996: descrive i fronti, i metodi di coltivazione, le macchine, le vie di circolazione e le misure contro la caduta di materiale. Va aggiornato quando cambiano i fronti o le tecniche, e la vigilanza spetta di norma all'autorità di polizia mineraria.
Silice e rumore
Il taglio e la lavorazione di molte pietre liberano silice cristallina respirabile, classificata come cancerogena. Taglio ad acqua, cabine pressurizzate sulle macchine e pulizia ad umido riducono l'esposizione; i lavoratori esposti vanno iscritti nel registro e sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 08.11.00
- Documento di sicurezza e salute (DSS) previsto per le attività estrattive (D.Lgs. 624/1996)
- Nomina del direttore responsabile e dei sorveglianti
- Valutazione dell'esposizione a silice cristallina respirabile (agente cancerogeno, Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/2008)
- Registro degli esposti ad agenti cancerogeni quando l'esposizione è accertata
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria
- Autorizzazione o concessione di cava e piano di coltivazione approvato
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per escavatori, pale caricatrici, dumper e autoribaltabili (Accordo Stato-Regioni)
- Abilitazione di fochino per chi maneggia esplosivi
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 08.11.00: livello 1 o 2.
Livello 1 per la cava ordinaria; livello 2 se sono presenti depositi di carburanti, esplosivi o altre attività soggette al DPR 151/2011.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Le aziende estrattive rientrano nel gruppo A del DM 388/2003.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Autorità di polizia mineraria (Regione o ufficio competente)
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- DSS non aggiornato dopo l'apertura di nuovi fronti
- Taglio a secco senza abbattimento delle polveri
- Mezzi senza cabina protetta o con cinture non allacciate