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Giurisprudenza sicurezza sul lavoro

Responsabilità dell’RSPP, interno o esterno: i principi della Cassazione

L’RSPP è un consulente del datore di lavoro, non un suo sostituto. Ma la giurisprudenza ammette che risponda in concorso quando i suoi errori contribuiscono all’infortunio.

Risposta rapida

L’RSPP non ha poteri decisionali né di spesa e non è destinatario di sanzioni proprie nel D.Lgs. 81/2008: per questo non è un garante come il datore di lavoro. Secondo un orientamento consolidato della Cassazione può però rispondere di omicidio o lesioni colpose in concorso con il datore quando, per imperizia o negligenza, non individua un rischio o non suggerisce le misure, e il datore, seguendo il suo parere, non le adotta. La regola vale per l’RSPP interno ed esterno.

I principi affermati dalla Cassazione

  1. 1. Consulente senza poteri, ma non irresponsabile

    I compiti dell’art. 33 (individuare i rischi, elaborare misure e procedure, proporre la formazione) sono di consulenza. Se la consulenza è sbagliata o carente e il datore vi fa affidamento, l’errore dell’RSPP diventa una concausa dell’evento.

    art. 33 D.Lgs. 81/2008art. 113 c.p.

  2. 2. Il nesso causale deve essere dimostrato

    L’RSPP risponde se il suo contributo ha avuto un ruolo nell’evento: occorre provare che una corretta segnalazione avrebbe con alta probabilità portato il datore ad adottare la misura. Se il datore era già consapevole del rischio e ha deciso di non intervenire, la posizione dell’RSPP si alleggerisce.

  3. 3. L’RSPP esterno ha gli stessi doveri

    Il carattere esterno dell’incarico non riduce gli obblighi: conoscere i luoghi e i processi, fare sopralluoghi adeguati, documentare le segnalazioni. Una presenza sporadica o solo telefonica è valutata come negligenza.

  4. 4. La nomina non trasferisce le responsabilità del datore

    Valutazione dei rischi e nomina dell’RSPP sono obblighi indelegabili del datore (art. 17). La nomina di un RSPP competente non esonera il datore dalle proprie scelte.

    art. 17 D.Lgs. 81/2008

Omessa nomina dell’RSPP

Non designare l’RSPP è punito dall’art. 55, c. 1, lett. b, con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (importi in vigore dal 6 ottobre 2023); la stessa sanzione si applica al datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP senza la formazione prevista (art. 34). La mancata costituzione del servizio di prevenzione è anche tra le violazioni che consentono la sospensione dell’attività (art. 14 e allegato I).

Requisiti e documentazione

L’RSPP deve avere titolo di studio, formazione (moduli A, B e C) e aggiornamento periodico secondo l’art. 32 e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Nei procedimenti hanno peso le relazioni di sopralluogo, le segnalazioni scritte al datore, i verbali di riunione periodica e la coerenza del DVR con le lavorazioni reali.

Cosa fare in azienda

Domande frequentiFAQ

L’RSPP può essere condannato per un infortunio?
Sì, in concorso con il datore di lavoro, se non ha individuato o segnalato un rischio che ha causato l’evento e questo ha inciso sulle scelte del datore. Non risponde invece delle decisioni che il datore ha preso ignorando le sue indicazioni.
Il datore di lavoro può fare l’RSPP?
Sì, nei casi dell’allegato II del D.Lgs. 81/2008, dopo aver frequentato il corso previsto. Svolgere il ruolo senza formazione è sanzionato come l’omessa nomina.
L’RSPP firma il DVR?
Può sottoscriverlo ai soli fini della prova della data certa (art. 28, c. 2); la firma non lo rende titolare dell’obbligo di valutazione, che resta al datore.

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