Il RSPP è la figura designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 81/08. Collabora alla valutazione dei rischi, propone misure di prevenzione, partecipa alla riunione periodica e all’informazione/formazione dei lavoratori.
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Ambito di applicazione
Ogni azienda con almeno un lavoratore deve avere un RSPP, interno o esterno. Nei casi previsti dall’art. 34, il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo, frequentando il percorso formativo dedicato.
Requisiti
- Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore.
- Frequenza dei moduli A, B e C previsti dagli Accordi Stato-Regioni e aggiornamenti.
- Modulo B differenziato per macrosettore (ATECO).
Compiti del RSPP (art. 33)
- Individuare i fattori di rischio e proporre le misure di prevenzione.
- Collaborare alla redazione del DVR.
- Partecipare alla riunione periodica.
- Fornire informazioni ai lavoratori.
Sanzioni
La mancata designazione del RSPP è sanzionata dall’art. 55 e rientra tra gli obblighi non delegabili dell’art. 17.
Servizi collegati
Domande frequentiFAQ
Il datore di lavoro può essere RSPP?
Il RSPP può essere esterno?
Quali corsi deve seguire il RSPP?
Fonti normative
- Artt. 31–34 D.Lgs. 81/08 — Servizio di Prevenzione e Protezione
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
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