La delega è ammessa per tutti gli obblighi del datore di lavoro tranne la valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP. Per essere valida deve risultare da atto scritto con data certa, essere accettata per iscritto da un delegato professionalmente idoneo, attribuirgli i poteri di organizzazione, gestione e controllo e l’autonomia di spesa necessari, ed essere resa pubblica (art. 16). La Cassazione la ritiene inefficace quando è solo formale: senza poteri e budget reali la responsabilità resta al delegante, che comunque conserva un obbligo di vigilanza.
I principi affermati dalla Cassazione
1. La forma è necessaria ma non sufficiente
Atto scritto, data certa e accettazione sono requisiti di validità. La giurisprudenza verifica poi in concreto che il delegato abbia esercitato davvero i poteri: una delega rimasta sulla carta, con decisioni prese di fatto dal vertice, non trasferisce la responsabilità.
art. 16 c. 1 D.Lgs. 81/2008
2. L’autonomia di spesa deve essere adeguata
Il delegato deve poter spendere senza autorizzazioni preventive quanto serve per le misure di sua competenza. Un budget irrisorio rispetto ai rischi, o la necessità di chiedere il benestare per ogni intervento, rendono la delega inefficace.
3. Il delegato deve essere competente
La scelta di un delegato privo di esperienza e professionalità adeguate alla natura delle funzioni espone il delegante a responsabilità per la scelta stessa.
4. La vigilanza del delegante riguarda il sistema, non ogni singolo atto
Il datore delegante deve vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite (art. 16, c. 3). La Cassazione intende questa vigilanza come controllo sull’adeguatezza complessiva della gestione del delegato, non come controllo puntuale di ogni lavorazione; l’obbligo si intende assolto con un modello di verifica e controllo ex art. 30, c. 4, efficacemente attuato.
art. 16 c. 3 D.Lgs. 81/2008art. 30 c. 4 D.Lgs. 81/2008
5. Subdelega ammessa una sola volta
Il delegato può a sua volta delegare specifiche funzioni, d’intesa con il datore di lavoro e con gli stessi requisiti; il subdelegato non può delegare ulteriormente e il delegante resta obbligato a vigilare (art. 16, c. 3-bis).
art. 16 c. 3-bis D.Lgs. 81/2008
Delega e posizioni di garanzia «naturali»
Dirigenti e preposti hanno obblighi propri per legge (artt. 18 e 19) anche senza delega. La delega serve a trasferire funzioni che altrimenti resterebbero al datore di lavoro, con i relativi poteri. Nelle imprese di piccole dimensioni la giurisprudenza guarda con particolare attenzione alla reale necessità e all’effettività della delega.
Cosa fare in azienda
- Redigere la delega con data certa, descrivere funzioni, poteri e importo di spesa, e farla accettare per iscritto.
- Dare pubblicità alla delega in azienda (comunicazioni interne, organigramma).
- Prevedere flussi informativi periodici dal delegato al delegante e verificarne gli esiti.
- Rivedere la delega quando cambiano organizzazione, rischi o budget.
Domande frequentiFAQ
Serve un atto notarile per la delega?
La delega esonera completamente il datore di lavoro?
Si può delegare all’RSPP?
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