Il datore di lavoro committente che affida lavori, servizi o forniture all’interno della propria azienda deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore o del lavoratore autonomo, informarlo sui rischi dell’ambiente, cooperare e coordinare le misure e, se ci sono rischi da interferenza, redigere il DUVRI (art. 26). Per la Cassazione risponde dell’infortunio quando l’evento deriva da rischi interferenziali o dall’ambiente di lavoro che controlla, da una scelta imprudente dell’appaltatore o da una sua ingerenza nell’esecuzione; non risponde dei rischi specifici dell’attività dell’appaltatore che non poteva conoscere.
I principi affermati dalla Cassazione
1. Il committente governa i rischi del proprio ambiente
Chi ha la disponibilità dei luoghi conosce i rischi dell’ambiente (impianti, macchine in funzione, traffico interno, sostanze) e deve trasmetterli e coordinarne la gestione. Un infortunio legato a questi rischi, o alla sovrapposizione delle attività, è imputabile anche al committente.
art. 26 c. 1 lett. b e c. 2 D.Lgs. 81/2008
2. I rischi specifici dell’appaltatore restano a lui
Il committente non deve controllare come l’appaltatore esegue le lavorazioni proprie della sua specializzazione. La responsabilità si estende però se il committente si ingerisce nell’esecuzione o se il pericolo era evidente e immediatamente percepibile senza competenze specifiche.
3. La scelta dell’appaltatore è valutata in concreto
La verifica dell’idoneità tecnico-professionale non si esaurisce in visura camerale e autocertificazione quando i lavori sono pericolosi: il committente deve accertare che l’impresa abbia mezzi, personale formato e organizzazione adeguati. Affidare un lavoro rischioso a chi è palesemente inadeguato è una colpa autonoma.
art. 26 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
4. Il DUVRI deve essere specifico
Un DUVRI generico, che non individua le interferenze reali di quell’appalto, non adempie l’obbligo. Va aggiornato quando cambiano lavorazioni, tempi o imprese.
art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/2008
Quando il DUVRI non serve
L’art. 26, c. 3-bis, esclude il DUVRI per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, purché non comportino rischi di incendio elevato, lavori in ambienti confinati, agenti cancerogeni, biologici, amianto, atmosfere esplosive o i rischi particolari dell’allegato XI. Restano comunque gli obblighi di verifica, informazione e cooperazione.
Lavoratori autonomi e preposti dell’appaltatore
Gli stessi obblighi valgono verso i lavoratori autonomi, che a loro volta devono rispettare l’art. 21 (attrezzature conformi, DPI, tessera di riconoscimento negli appalti). Dal 2021 appaltatori e subappaltatori devono indicare al committente il personale che svolge funzioni di preposto (art. 26, c. 8-bis). L’omessa elaborazione del DUVRI è punita con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro (art. 55, c. 5, lett. d).
Cosa fare in azienda
- Raccogliere la documentazione di idoneità tecnico-professionale proporzionata al rischio dei lavori.
- Consegnare all’appaltatore le informazioni sui rischi dell’ambiente e le procedure di emergenza.
- Redigere il DUVRI specifico e indicare nel contratto i costi della sicurezza.
- Tenere una riunione di coordinamento iniziale e verificare in corso d’opera il rispetto delle misure concordate.
Domande frequentiFAQ
Il committente risponde se l’appaltatore non fa usare i DPI ai suoi dipendenti?
L’art. 26 si applica ai cantieri edili?
Se l’appaltatore subappalta, chi coordina?
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