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Giurisprudenza sicurezza sul lavoro

Appalti e lavori affidati a terzi: responsabilità del committente (art. 26)

Quando un’impresa esterna o un lavoratore autonomo lavora nei tuoi locali, la legge ti chiede di scegliere bene, informare, coordinare. Ecco quando il committente risponde dell’infortunio.

Risposta rapida

Il datore di lavoro committente che affida lavori, servizi o forniture all’interno della propria azienda deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore o del lavoratore autonomo, informarlo sui rischi dell’ambiente, cooperare e coordinare le misure e, se ci sono rischi da interferenza, redigere il DUVRI (art. 26). Per la Cassazione risponde dell’infortunio quando l’evento deriva da rischi interferenziali o dall’ambiente di lavoro che controlla, da una scelta imprudente dell’appaltatore o da una sua ingerenza nell’esecuzione; non risponde dei rischi specifici dell’attività dell’appaltatore che non poteva conoscere.

I principi affermati dalla Cassazione

  1. 1. Il committente governa i rischi del proprio ambiente

    Chi ha la disponibilità dei luoghi conosce i rischi dell’ambiente (impianti, macchine in funzione, traffico interno, sostanze) e deve trasmetterli e coordinarne la gestione. Un infortunio legato a questi rischi, o alla sovrapposizione delle attività, è imputabile anche al committente.

    art. 26 c. 1 lett. b e c. 2 D.Lgs. 81/2008

  2. 2. I rischi specifici dell’appaltatore restano a lui

    Il committente non deve controllare come l’appaltatore esegue le lavorazioni proprie della sua specializzazione. La responsabilità si estende però se il committente si ingerisce nell’esecuzione o se il pericolo era evidente e immediatamente percepibile senza competenze specifiche.

  3. 3. La scelta dell’appaltatore è valutata in concreto

    La verifica dell’idoneità tecnico-professionale non si esaurisce in visura camerale e autocertificazione quando i lavori sono pericolosi: il committente deve accertare che l’impresa abbia mezzi, personale formato e organizzazione adeguati. Affidare un lavoro rischioso a chi è palesemente inadeguato è una colpa autonoma.

    art. 26 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008

  4. 4. Il DUVRI deve essere specifico

    Un DUVRI generico, che non individua le interferenze reali di quell’appalto, non adempie l’obbligo. Va aggiornato quando cambiano lavorazioni, tempi o imprese.

    art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/2008

Quando il DUVRI non serve

L’art. 26, c. 3-bis, esclude il DUVRI per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, purché non comportino rischi di incendio elevato, lavori in ambienti confinati, agenti cancerogeni, biologici, amianto, atmosfere esplosive o i rischi particolari dell’allegato XI. Restano comunque gli obblighi di verifica, informazione e cooperazione.

Lavoratori autonomi e preposti dell’appaltatore

Gli stessi obblighi valgono verso i lavoratori autonomi, che a loro volta devono rispettare l’art. 21 (attrezzature conformi, DPI, tessera di riconoscimento negli appalti). Dal 2021 appaltatori e subappaltatori devono indicare al committente il personale che svolge funzioni di preposto (art. 26, c. 8-bis). L’omessa elaborazione del DUVRI è punita con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro (art. 55, c. 5, lett. d).

Cosa fare in azienda

Domande frequentiFAQ

Il committente risponde se l’appaltatore non fa usare i DPI ai suoi dipendenti?
Di regola no, se si tratta di un rischio specifico dell’attività dell’appaltatore. Può rispondere se la situazione di pericolo era evidente e tollerata nei propri locali o se riguardava rischi interferenziali.
L’art. 26 si applica ai cantieri edili?
Nei cantieri temporanei o mobili si applica il Titolo IV (PSC, POS, coordinatori) al posto del DUVRI; restano applicabili i principi di verifica delle imprese.
Se l’appaltatore subappalta, chi coordina?
Il committente deve essere informato dei subappalti e coordinare tutte le imprese che operano nei suoi locali; l’appaltatore risponde del coordinamento con i propri subappaltatori.

Fonti normative

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