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Giurisprudenza sicurezza sul lavoro

Infortuni con macchine e attrezzature: responsabilità di datore di lavoro e fabbricante

Gli infortuni da macchina sono tra i più gravi. Come la giurisprudenza ripartisce le responsabilità tra chi usa, chi mantiene e chi costruisce l’attrezzatura.

Risposta rapida

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonee al lavoro da svolgere, sottoposte a manutenzione e, quando previsto, a verifiche periodiche (artt. 70-71 D.Lgs. 81/2008). Per la Cassazione la marcatura CE non lo esonera: se il difetto è riconoscibile deve intervenire, e risponde anche quando tollera che i ripari siano rimossi o i dispositivi disattivati. Il fabbricante, il venditore e il noleggiatore rispondono a loro volta dei difetti di progettazione o costruzione (artt. 23, 57 e 72).

I principi affermati dalla Cassazione

  1. 1. La marcatura CE non è una garanzia assoluta

    Il datore non può fare affidamento cieco sulla certificazione del costruttore: deve verificare che la macchina sia sicura nell’uso concreto e rimuovere i difetti che un utilizzatore diligente può riconoscere, come parti mobili accessibili o protezioni insufficienti.

    art. 70 D.Lgs. 81/2008art. 71 D.Lgs. 81/2008

  2. 2. Dispositivi manomessi o rimossi: la tolleranza equivale a omissione

    Se una protezione viene sistematicamente esclusa per velocizzare la produzione, e datore o preposto lo sanno o dovrebbero saperlo, l’infortunio è loro imputabile. La manomissione da parte del lavoratore esclude la loro responsabilità solo se imprevedibile e non tollerata.

  3. 3. Manutenzione, pulizia e regolazione sono fasi a rischio da valutare

    Molti infortuni avvengono durante interventi su macchine in movimento o non sezionate. La giurisprudenza richiede procedure di messa in sicurezza (arresto, sezionamento, blocco delle energie) e formazione specifica per queste fasi.

    art. 71 c. 4 D.Lgs. 81/2008

  4. 4. Il fabbricante risponde dei vizi di progettazione

    Il costruttore che immette sul mercato una macchina non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza può rispondere dell’infortunio insieme al datore di lavoro: le due responsabilità si sommano, non si escludono.

    art. 23 D.Lgs. 81/2008art. 57 D.Lgs. 81/2008

  5. 5. Macchine vecchie: vanno adeguate

    Le attrezzature costruite prima delle direttive di prodotto devono essere conformi ai requisiti dell’allegato V. L’età della macchina non giustifica la mancanza di protezioni; chi la vende o la noleggia deve attestarne la conformità (art. 72).

    art. 70 c. 2 D.Lgs. 81/2008art. 72 D.Lgs. 81/2008

Verifiche periodiche e abilitazioni

Le attrezzature elencate nell’allegato VII (ad esempio apparecchi di sollevamento, piattaforme di lavoro elevabili, recipienti a pressione) sono soggette a verifiche periodiche con la cadenza indicata nell’allegato (art. 71, c. 11). Per alcune attrezzature gli operatori devono avere una specifica abilitazione, oggi disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (art. 73, c. 5).

Sanzioni

La messa a disposizione di attrezzature non conformi o senza la manutenzione necessaria è punita dall’art. 87, c. 2, lett. c, con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (importi in vigore dal 6 ottobre 2023). Dal 20 gennaio 2027 si applicherà il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, che sostituisce la direttiva 2006/42/CE per le macchine immesse sul mercato da quella data.

Cosa fare in azienda

Domande frequentiFAQ

Se la macchina è marcata CE e si verifica un infortunio, chi risponde?
Possono rispondere sia il datore di lavoro, se il difetto era riconoscibile o la macchina era usata in modo non conforme, sia il fabbricante, se il difetto riguarda la progettazione o la costruzione.
Una macchina degli anni ’80 senza marcatura CE si può usare?
Sì, se rispetta i requisiti dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008 ed è mantenuta in buono stato. In caso di carenze va adeguata o sostituita.
La manutenzione può essere affidata a una ditta esterna?
Sì, ma il datore deve sceglierla con cura, coordinarne l’intervento (art. 26) e verificare che gli interventi siano eseguiti e documentati. L’affidamento esterno non trasferisce l’obbligo di fornire attrezzature sicure.

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