Il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonee al lavoro da svolgere, sottoposte a manutenzione e, quando previsto, a verifiche periodiche (artt. 70-71 D.Lgs. 81/2008). Per la Cassazione la marcatura CE non lo esonera: se il difetto è riconoscibile deve intervenire, e risponde anche quando tollera che i ripari siano rimossi o i dispositivi disattivati. Il fabbricante, il venditore e il noleggiatore rispondono a loro volta dei difetti di progettazione o costruzione (artt. 23, 57 e 72).
I principi affermati dalla Cassazione
1. La marcatura CE non è una garanzia assoluta
Il datore non può fare affidamento cieco sulla certificazione del costruttore: deve verificare che la macchina sia sicura nell’uso concreto e rimuovere i difetti che un utilizzatore diligente può riconoscere, come parti mobili accessibili o protezioni insufficienti.
art. 70 D.Lgs. 81/2008art. 71 D.Lgs. 81/2008
2. Dispositivi manomessi o rimossi: la tolleranza equivale a omissione
Se una protezione viene sistematicamente esclusa per velocizzare la produzione, e datore o preposto lo sanno o dovrebbero saperlo, l’infortunio è loro imputabile. La manomissione da parte del lavoratore esclude la loro responsabilità solo se imprevedibile e non tollerata.
3. Manutenzione, pulizia e regolazione sono fasi a rischio da valutare
Molti infortuni avvengono durante interventi su macchine in movimento o non sezionate. La giurisprudenza richiede procedure di messa in sicurezza (arresto, sezionamento, blocco delle energie) e formazione specifica per queste fasi.
art. 71 c. 4 D.Lgs. 81/2008
4. Il fabbricante risponde dei vizi di progettazione
Il costruttore che immette sul mercato una macchina non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza può rispondere dell’infortunio insieme al datore di lavoro: le due responsabilità si sommano, non si escludono.
art. 23 D.Lgs. 81/2008art. 57 D.Lgs. 81/2008
5. Macchine vecchie: vanno adeguate
Le attrezzature costruite prima delle direttive di prodotto devono essere conformi ai requisiti dell’allegato V. L’età della macchina non giustifica la mancanza di protezioni; chi la vende o la noleggia deve attestarne la conformità (art. 72).
art. 70 c. 2 D.Lgs. 81/2008art. 72 D.Lgs. 81/2008
Verifiche periodiche e abilitazioni
Le attrezzature elencate nell’allegato VII (ad esempio apparecchi di sollevamento, piattaforme di lavoro elevabili, recipienti a pressione) sono soggette a verifiche periodiche con la cadenza indicata nell’allegato (art. 71, c. 11). Per alcune attrezzature gli operatori devono avere una specifica abilitazione, oggi disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (art. 73, c. 5).
Sanzioni
La messa a disposizione di attrezzature non conformi o senza la manutenzione necessaria è punita dall’art. 87, c. 2, lett. c, con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (importi in vigore dal 6 ottobre 2023). Dal 20 gennaio 2027 si applicherà il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, che sostituisce la direttiva 2006/42/CE per le macchine immesse sul mercato da quella data.
Cosa fare in azienda
- Tenere un registro delle attrezzature con manuali, dichiarazioni di conformità, manutenzioni e verifiche periodiche.
- Valutare il rischio residuo di ogni macchina, incluse pulizia, regolazione e sblocco di inceppamenti.
- Adottare procedure di messa in sicurezza per la manutenzione e formare chi le esegue.
- Dare ai preposti l’incarico esplicito di controllare l’integrità dei ripari e di fermare le macchine manomesse.
Domande frequentiFAQ
Se la macchina è marcata CE e si verifica un infortunio, chi risponde?
Una macchina degli anni ’80 senza marcatura CE si può usare?
La manutenzione può essere affidata a una ditta esterna?
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