Pronunce sull'obbligo di formazione e addestramento ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025. Le voci raccolte sintetizzano i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità con un rilievo operativo per imprese, RSPP e studi legali. Sintesi orientativa, non parere legale né rappresentazione fedele del testo delle sentenze.
Inquadramento
L'obbligo formativo è disciplinato dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e attuato dall'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, che ha aggiornato durate, modalità e contenuti della formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP. La giurisprudenza considera la formazione non un mero adempimento ma un elemento strutturale della prevenzione: un lavoratore non formato non è in grado di riconoscere e gestire il rischio.
Chi può essere chiamato a rispondere
Rispondono dell'omessa formazione il datore di lavoro (obbligo principale), i dirigenti per la sicurezza (organizzazione), i preposti (verifica dell'utilizzo delle conoscenze sul campo). Anche i soggetti formatori possono essere chiamati a rispondere quando rilascino attestati non conformi.
Perché conta
La formazione è il primo punto di verifica nelle ispezioni e nei procedimenti penali. La Cassazione equipara la formazione generica all'assenza di formazione: serve adeguatezza alla mansione, ai rischi specifici, all'evoluzione organizzativa. L'addestramento pratico per attrezzature complesse e DPI di III categoria è elemento ulteriore distinto dalla formazione teorica.
Prassi recenti
Le pronunce recenti hanno colpito la prassi degli attestati di compravendita: docenti non qualificati, partecipazioni fittizie, programmi non conformi non producono effetto liberatorio. Il datore ha onere di verifica preventiva e periodica delle credenziali del fornitore formativo.
Massime sul tema
Ogni voce riporta il principio enucleato dalla giurisprudenza e il rilievo operativo per imprese e RSPP.
- Cassazione Penale Sez. IV· orientamento consolidato
«L'omessa o insufficiente formazione del lavoratore costituisce violazione autonoma e rilevante penalmente; in presenza di infortunio il difetto di formazione rappresenta colpa specifica del datore di lavoro e rileva ai fini delle aggravanti di cui all'art. 589 e 590 c.p.»
Principio
L'art. 37 D.Lgs. 81/08 e l'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 disciplinano i contenuti minimi, le ore e le modalità della formazione obbligatoria. La giurisprudenza considera la formazione non un mero adempimento ma un elemento strutturale della prevenzione. Una formazione generica, non specifica per mansione e rischio, è equiparata all'assenza di formazione. La Corte considera inoltre la formazione di addestramento (art. 37 c. 5) come elemento ulteriore: per attrezzature complesse, DPI di III categoria, lavorazioni a rischio è necessario un addestramento pratico documentato. L'aggiornamento periodico è altrettanto essenziale.
Rilievo per imprese e RSPP
I registri formativi devono essere puntuali: ore, docenti qualificati, contenuti aderenti all'Accordo SR, test di apprendimento, attestati firmati. Vanno tracciate anche le sessioni di addestramento sul campo.
art. 37 D.Lgs. 81/08art. 36 D.Lgs. 81/08 - Cassazione Penale Sez. IV· orientamento consolidato
«La formazione del lavoratore deve essere adeguata ai rischi specifici della mansione e tempestiva rispetto all'assunzione o al cambio mansione; l'utilizzo del personale in attività diverse da quelle per cui è stato formato configura violazione dell'obbligo di tutela.»
Principio
La Cassazione individua nel principio di adeguatezza il cuore dell'obbligo formativo. Non è sufficiente la formazione generale: occorre una formazione specifica calibrata sui rischi della singola mansione, comprensiva di rischi trasversali (movimentazione carichi, videoterminale, stress) e rischi propri della lavorazione (chimico, biologico, fisico). Il cambio mansione, l'introduzione di nuove attrezzature o tecnologie e i trasferimenti tra reparti generano un nuovo obbligo formativo. L'art. 37 c. 4 impone formazione anche all'assunzione, prima dell'inizio effettivo dell'attività.
Rilievo per imprese e RSPP
I responsabili HR devono coordinarsi con RSPP: ogni cambio mansione deve attivare un check formativo. Conservare matrice formazione-mansione aggiornata.
art. 37 D.Lgs. 81/08 - Cassazione Penale Sez. IV· orientamento consolidato
«Gli attestati di formazione prodotti senza effettiva partecipazione del lavoratore o con docenti privi dei requisiti di qualificazione non assolvono l'obbligo formativo. Il datore di lavoro risponde della scelta del soggetto formatore e della verifica della conformità del percorso erogato.»
Principio
L'effettività della formazione è elemento sostanziale verificato dalla giurisprudenza. Attestati rilasciati a fronte di partecipazioni fittizie, o da soggetti formatori privi dei requisiti dell'Accordo Stato-Regioni (qualifica dei docenti, programmi conformi, verifiche di apprendimento), non producono effetto liberatorio. Il datore di lavoro che si affida a fornitori esterni ha un onere di verifica preventiva e periodica delle credenziali e delle modalità di erogazione. La giurisprudenza sanziona le prassi di compravendita di attestati come fonte di responsabilità penale aggravata in caso di infortunio.
Rilievo per imprese e RSPP
Verificare la qualifica dei docenti e la coerenza dei programmi formativi con il nuovo Accordo SR 17 aprile 2025. Diffidare di offerte non conformi a moduli e tempi minimi.
art. 37 D.Lgs. 81/08Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
Approfondimenti correlati
Disclaimer
Sintesi orientativa, non costituisce parere legale né rappresentazione fedele del testo della sentenza. Per le decisioni complete riferirsi alle banche dati ufficiali (Italgiure, DeJure, One Legale, Foro Italiano). Ogni caso va valutato in concreto con un professionista abilitato.
Domande frequenti: Omessa formazione (art. 37)FAQ
Quando va erogata la formazione?
Cosa prevede l'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025?
Cosa si intende per "addestramento"?
Gli attestati e-learning sono validi?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro)
- Codice Penale, artt. 41, 437, 589, 590
- Italgiure — Cassazione, banca dati ufficiale
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
- Regolamento CE 852/2004 / 178/2002 / Reg. UE 1169/2011 (per temi alimentari)
Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.