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Giurisprudenza sicurezza sul lavoro

Omessa o insufficiente formazione: responsabilità penale dopo un infortunio

La formazione è uno degli obblighi più verificati dopo un infortunio. Come la giurisprudenza ne valuta adeguatezza e nesso causale.

Risposta rapida

Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata ai rischi della mansione, durante l’orario di lavoro e senza costi (art. 37). Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 il corso per i lavoratori è di 4 ore di formazione generale più 4, 8 o 12 ore di specifica secondo la classe di rischio, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Per la Cassazione l’omessa formazione fonda la responsabilità quando l’infortunio è la concretizzazione proprio del rischio sul quale il lavoratore non era stato formato; l’esperienza maturata «sul campo» non sostituisce la formazione.

I principi affermati dalla Cassazione

  1. 1. Formazione specifica sul rischio che ha causato l’evento

    I giudici verificano se il lavoratore era stato formato sul rischio concreto e sulla procedura corretta. Un corso generale o di contenuti non pertinenti non dimostra l’adempimento per quel rischio.

    art. 37 c. 1 D.Lgs. 81/2008

  2. 2. L’esperienza non sostituisce la formazione

    Che il lavoratore svolgesse quella mansione da anni non esonera il datore: la formazione serve anche a correggere prassi sbagliate consolidate. Il lavoratore anziano di servizio ma mai formato è considerato non formato.

  3. 3. La formazione deve essere compresa

    Per i lavoratori stranieri l’art. 37, c. 13, richiede la previa verifica della comprensione della lingua. Un corso svolto in una lingua che il lavoratore non capisce non è una formazione efficace.

    art. 37 c. 13 D.Lgs. 81/2008

  4. 4. Formazione e vigilanza sono obblighi distinti

    Aver formato il lavoratore non esonera dalla vigilanza sull’applicazione delle procedure; e la vigilanza non sostituisce la formazione. Nei giudizi il datore deve dimostrare entrambi.

  5. 5. Addestramento per attrezzature e DPI

    Per le attrezzature che richiedono conoscenze particolari e per i DPI di III categoria è necessario anche l’addestramento pratico (artt. 37, 73 e 77). La sola parte teorica non è sufficiente.

    art. 73 D.Lgs. 81/2008art. 77 c. 5 D.Lgs. 81/2008

Durate e figure (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025)

Sanzioni

L’omessa formazione dei lavoratori è punita dall’art. 55, c. 5, lett. c, con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, importi raddoppiati se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicati se più di dieci (art. 55, c. 6-bis). La mancata formazione è anche tra le violazioni che consentono la sospensione dell’attività da parte dell’Ispettorato (art. 14 e allegato I).

Cosa fare in azienda

Domande frequentiFAQ

La formazione va fatta prima di iniziare a lavorare?
Sì, deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e comunque prima di esporre il lavoratore ai rischi della mansione (art. 37, c. 4).
Un lavoratore esperto può essere esonerato dal corso?
No, salvo i crediti formativi riconosciuti dall’Accordo Stato-Regioni per corsi già svolti e documentati. L’esperienza non è un credito formativo.
Chi risponde se l’ente formatore ha rilasciato attestati irregolari?
Verso gli organi di vigilanza e in caso di infortunio risponde il datore di lavoro, perché la formazione risulta non effettuata; l’ente formatore può rispondere sul piano civile e, se ricorrono, penale.

Fonti normative

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