Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata ai rischi della mansione, durante l’orario di lavoro e senza costi (art. 37). Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 il corso per i lavoratori è di 4 ore di formazione generale più 4, 8 o 12 ore di specifica secondo la classe di rischio, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Per la Cassazione l’omessa formazione fonda la responsabilità quando l’infortunio è la concretizzazione proprio del rischio sul quale il lavoratore non era stato formato; l’esperienza maturata «sul campo» non sostituisce la formazione.
I principi affermati dalla Cassazione
1. Formazione specifica sul rischio che ha causato l’evento
I giudici verificano se il lavoratore era stato formato sul rischio concreto e sulla procedura corretta. Un corso generale o di contenuti non pertinenti non dimostra l’adempimento per quel rischio.
art. 37 c. 1 D.Lgs. 81/2008
2. L’esperienza non sostituisce la formazione
Che il lavoratore svolgesse quella mansione da anni non esonera il datore: la formazione serve anche a correggere prassi sbagliate consolidate. Il lavoratore anziano di servizio ma mai formato è considerato non formato.
3. La formazione deve essere compresa
Per i lavoratori stranieri l’art. 37, c. 13, richiede la previa verifica della comprensione della lingua. Un corso svolto in una lingua che il lavoratore non capisce non è una formazione efficace.
art. 37 c. 13 D.Lgs. 81/2008
4. Formazione e vigilanza sono obblighi distinti
Aver formato il lavoratore non esonera dalla vigilanza sull’applicazione delle procedure; e la vigilanza non sostituisce la formazione. Nei giudizi il datore deve dimostrare entrambi.
5. Addestramento per attrezzature e DPI
Per le attrezzature che richiedono conoscenze particolari e per i DPI di III categoria è necessario anche l’addestramento pratico (artt. 37, 73 e 77). La sola parte teorica non è sufficiente.
art. 73 D.Lgs. 81/2008art. 77 c. 5 D.Lgs. 81/2008
Durate e figure (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025)
- lavoratori: 4 ore di formazione generale più 4, 8 o 12 ore di formazione specifica secondo il rischio; aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni;
- preposti: 12 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni;
- dirigenti: 12 ore;
- formazione antincendio (DM 2 settembre 2021): 4, 8 o 16 ore secondo il livello, aggiornamento di 2, 5 o 8 ore ogni 5 anni;
- primo soccorso: secondo il gruppo A, B o C del DM 388/2003.
Sanzioni
L’omessa formazione dei lavoratori è punita dall’art. 55, c. 5, lett. c, con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, importi raddoppiati se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicati se più di dieci (art. 55, c. 6-bis). La mancata formazione è anche tra le violazioni che consentono la sospensione dell’attività da parte dell’Ispettorato (art. 14 e allegato I).
Cosa fare in azienda
- Collegare il programma di formazione specifica ai rischi della mansione indicati nel DVR.
- Formare prima dell’adibizione e a ogni cambio di mansione o introduzione di nuove attrezzature.
- Verificare la comprensione della lingua e l’apprendimento, non solo la presenza.
- Conservare registri, programmi, test e attestati e gestire lo scadenziario degli aggiornamenti.
Domande frequentiFAQ
La formazione va fatta prima di iniziare a lavorare?
Un lavoratore esperto può essere esonerato dal corso?
Chi risponde se l’ente formatore ha rilasciato attestati irregolari?
Approfondimenti collegati
Fonti normative
Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.