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Giurisprudenza

Omessa formazione (art. 37)

Pronunce sull'obbligo di formazione e addestramento ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.

3MassimeCass. Pen.Sez. IV / IIIItalgiureFonti ufficiali
Risposta rapida

Pronunce sull'obbligo di formazione e addestramento ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025. Le voci raccolte sintetizzano i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità con un rilievo operativo per imprese, RSPP e studi legali. Sintesi orientativa, non parere legale né rappresentazione fedele del testo delle sentenze.

Inquadramento

L'obbligo formativo è disciplinato dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e attuato dall'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, che ha aggiornato durate, modalità e contenuti della formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP. La giurisprudenza considera la formazione non un mero adempimento ma un elemento strutturale della prevenzione: un lavoratore non formato non è in grado di riconoscere e gestire il rischio.

Chi può essere chiamato a rispondere

Rispondono dell'omessa formazione il datore di lavoro (obbligo principale), i dirigenti per la sicurezza (organizzazione), i preposti (verifica dell'utilizzo delle conoscenze sul campo). Anche i soggetti formatori possono essere chiamati a rispondere quando rilascino attestati non conformi.

Perché conta

La formazione è il primo punto di verifica nelle ispezioni e nei procedimenti penali. La Cassazione equipara la formazione generica all'assenza di formazione: serve adeguatezza alla mansione, ai rischi specifici, all'evoluzione organizzativa. L'addestramento pratico per attrezzature complesse e DPI di III categoria è elemento ulteriore distinto dalla formazione teorica.

Prassi recenti

Le pronunce recenti hanno colpito la prassi degli attestati di compravendita: docenti non qualificati, partecipazioni fittizie, programmi non conformi non producono effetto liberatorio. Il datore ha onere di verifica preventiva e periodica delle credenziali del fornitore formativo.

Massime sul tema

Ogni voce riporta il principio enucleato dalla giurisprudenza e il rilievo operativo per imprese e RSPP.

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Disclaimer

Sintesi orientativa, non costituisce parere legale né rappresentazione fedele del testo della sentenza. Per le decisioni complete riferirsi alle banche dati ufficiali (Italgiure, DeJure, One Legale, Foro Italiano). Ogni caso va valutato in concreto con un professionista abilitato.

Domande frequenti: Omessa formazione (art. 37)FAQ

Quando va erogata la formazione?
L'art. 37 c. 4 impone formazione all'assunzione, prima dell'inizio effettivo dell'attività, al cambio mansione, all'introduzione di nuove attrezzature, in occasione di trasferimenti e in caso di nuovi rischi. L'aggiornamento è quinquennale.
Cosa prevede l'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025?
L'Accordo ha aggiornato durate, modalità e contenuti della formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP, introducendo nuovi standard per la formazione in modalità FAD/e-learning e per la formazione in alta apprendistato.
Cosa si intende per "addestramento"?
L'art. 37 c. 5 prevede oltre alla formazione teorica un addestramento pratico per l'uso di attrezzature complesse, DPI di III categoria, dispositivi anticaduta. Va documentato con verbali dedicati.
Gli attestati e-learning sono validi?
La formazione e-learning è ammessa nei limiti previsti dall'Accordo Stato-Regioni. Servono piattaforme conformi, tracciatura dei tempi di fruizione, verifiche di apprendimento e tutoraggio. La sola visione di un video senza tracking non è considerata formazione.

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro)
  • Codice Penale, artt. 41, 437, 589, 590
  • Italgiure — Cassazione, banca dati ufficiale
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
  • Regolamento CE 852/2004 / 178/2002 / Reg. UE 1169/2011 (per temi alimentari)

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