La SCIA sanitaria è la notifica con cui l’operatore comunica all’autorità competente l’avvio o la modifica significativa di un’attività alimentare. Sostituisce la vecchia autorizzazione sanitaria e consente la registrazione dello stabilimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004.
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Ambito di applicazione
Riguarda le attività di produzione, trasformazione, deposito, somministrazione, vendita e distribuzione di alimenti. Per le attività che richiedono riconoscimento (Reg. 853/2004) si applica una procedura distinta.
Contenuti chiave
- Dati anagrafici dell’impresa e del titolare.
- Descrizione dell’attività, dei locali, dei processi e delle attrezzature.
- Elenco dei prodotti alimentari trattati.
- Eventuali planimetrie e relazione tecnica.
- Allegazione di documentazione amministrativa (visura, agibilità, ecc.).
Controlli successivi
Dopo la SCIA, l’autorità competente effettua controlli ufficiali secondo il Reg. (UE) 2017/625 e i piani regionali. Le non conformità rilevate possono dare luogo a prescrizioni o sospensioni.
Sanzioni
La mancata SCIA o le dichiarazioni non veritiere comportano sanzioni amministrative, oltre alle conseguenze penali per le false dichiarazioni. Vanno verificate sul testo aggiornato e sulla disciplina regionale.
Servizi collegati
Domande frequentiFAQ
Quando va presentata la SCIA?
Dove si presenta?
Sostituisce il manuale HACCP?
Fonti normative
- Regolamento (CE) 852/2004 — registrazione stabilimenti
- DPR 160/2010 — SUAP
- Normative regionali in materia di SCIA sanitaria
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