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Allergeni Alimentari

Obblighi di gestione e informazione degli allergeni negli alimenti preimballati e nella somministrazione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Reg. (UE) 1169/2011 individua all’allegato II i 14 allergeni che devono essere obbligatoriamente segnalati al consumatore. Nelle procedure HACCP vanno gestiti come pericolo specifico, con misure di prevenzione delle contaminazioni crociate e con personale formato.

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Ambito di applicazione

Riguarda tutti gli operatori che producono, trasformano o somministrano alimenti, sia preimballati sia sfusi/somministrati (ristorazione collettiva e commerciale).

Contenuti chiave

  • 14 allergeni dell’allegato II: glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, sesamo, anidride solforosa/solfiti, lupini, molluschi.
  • Etichettatura evidenziata (es. grassetto) negli alimenti preimballati.
  • Informazione obbligatoria anche per alimenti non preimballati (D.Lgs. 231/2017, art. 19).
  • Gestione HACCP: separazione, identificazione, procedure di sanificazione tra le lavorazioni.
  • Formazione del personale sulle modalità di gestione e comunicazione al consumatore.

Food safety culture

Il Reg. (UE) 2021/382 ha rafforzato l’attenzione sulla gestione degli allergeni nell’ambito della cultura della sicurezza alimentare.

Sanzioni

Le sanzioni in materia di informazione al consumatore sugli allergeni sono previste dal D.Lgs. 231/2017. Vanno verificate sul testo aggiornato.

Servizi collegati

Domande frequentiFAQ

Va sempre indicato anche per i menu in sala?
Sì, l’informazione sugli allergeni è obbligatoria anche per alimenti somministrati non preimballati, con modalità definite dal D.Lgs. 231/2017.
Quanti sono gli allergeni da segnalare?
14 categorie elencate nell’allegato II del Reg. (UE) 1169/2011, alcune con specifici prodotti derivati.
La dicitura "può contenere tracce di…" è obbligatoria?
È una indicazione volontaria di precauzione: va usata solo quando vi è un rischio concreto di contaminazione crociata non eliminabile.

Fonti normative

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